Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi: come funziona?

Redazione 18/03/16
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di Annunziata Giannattasio

IL SEGUENTE TESTO E’ TRATTO DAL VOLUME “L’esecuzione mobiliare e immobiliare” di Bruno Cirillo

L’art. 19, comma 1, lett. d-ter, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, ha introdotto nel codice di procedura civile l’art. 521-bis Pignora­mento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi”. Con questa procedura ad hoc, e con la possibilità della ricerca telematica dei beni intestati al debitore, il legislatore aveva come finalità quel­la di semplificare e rendere più efficace il pignoramento dei veicoli (auto, moto, ecc.), da parte del creditore, realizzando una sorta di fermo auto, di proprietà del debitore.

In effetti, questa nuova procedura sostitutiva quella precedente che seguiva le norme del pignoramento mobiliare ordinario.

Successivamente, la l. n. 132/2015, di conversione del d.l. n. 83/2015 ha ulteriormente modificato l’art. 521-bis, facendo una net­ta marcia indietro.

Nello specifico l’art. 521-bis c.p.c. ante riforma prevedeva il pi­gnoramento degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi da ese­guirsi (esclusivamente) mediante notificazione al debitore di un atto, indicante gli estremi del mezzo da sottoporre all’esecuzione, l’ingiunzione prevista dall’art. 492 c.p.c., nonché l’intimazione a consegnare, entro 10 giorni, il bene pignorato, i relativi titoli e do­cumenti di proprietà, all’Istituto Vendite Giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale era compreso il luogo di residenza (domicilio, dimora o sede) del debitore.

Oggi, la nuova disposizione (d.l. n. 83/2015) prevede che il pi­gnoramento dei mezzi del debitore, possa avvenire oltre che “con le forme previste dall’art. 518 c.p.c.”, “anche” con la procedura ad hoc inaugurata dalla precedente riforma.

Altra modifica avutasi con la novella legislativa è stata anche la competenza dell’Ivg, che al primo comma autorizza la consegna dei beni pignorati e dei titoli e documenti all’istituto vendite giudi­ziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario dove è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, o in mancanza a “quello più vicino”.

Viene modificata anche la disposizione di cui al quarto comma relativa al ritiro dei mezzi pignorati e dei relativi documenti da par­te degli organi di polizia che ne accertano la circolazione, posto che l’accertamento è subordinato all’eventuale rinvenimento dei beni.

Ciò che non ha subito modifiche è il ruolo del custode rivestito dal debitore, fino al momento della consegna del bene e degli acces­sori e dell’Ivg dopo.

Infatti: col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Al momento della consegna l’istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove pos­sibile.

Decorso il termine di cui al primo comma (consegna entro 10 gg, dei beni, titoli e documenti) gli organi di polizia che accertano la cir­colazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si ap­plica il terzo comma.

Rimane fermo l’obbligo dell’ufficiale giudiziario di consegnare senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento affinché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma (consegna del bene all’IVG) il creditore deve de­positare nella cancelleria del Tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.

Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramen­to perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma (30 giorni dalla comunicazione di apprensione del veicolo).

La novella normativa ha inserito un nuovo comma il quale preve­de che l’istanza di assegnazione o quella di vendita debbano essere depositate entro 45 giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a ruolo, ovvero dal deposito da parte di quest’ul­timo delle copie conformi degli atti, a norma dell’articolo 159-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.

L’automobile club d’Italia (A.C.I.), con lettera circolare datata 18 novembre 2014, oltre a riportare pedissequamente il contenuto dell’art. 521-bis c.p.c., ricordava che:

– in base all’art 2693 c.c., dopo la notificazione l’atto di pignora­mento deve essere trascritto per gli effetti previsti dagli artt. 2913, 2914, 2915 e 2916 c.c.;

– con la trascrizione del pignoramento non hanno effetto, in pre­giudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, le alie­nazioni anteriori trascritte successivamente e nella distribuzione della somma ricavata dall’esecuzione, non si tiene conto di eventuali ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;

con l’art. 18 comma 2-bis della legge di conversione 10 novem­bre 2014, n. 162, è stato, inoltre, introdotto l’art. 164-ter delle Dispo­sizioni di attuazione del codice di procedura civile (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruo­lo), in base al quale “Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito delle nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso l’obbligo del debitore e del terzo cessa quan­do la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nel termini di legge”. L’art. 164-ter prevede, inoltre, che “la cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudi­zialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle for­me richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito”.

Pertanto, per la richiesta di cancellazione del pignoramento iscritto al PRA deve essere allegato il provvedimento del giudice o, in alternativa, la dichiarazione del creditore di inefficacia del pigno­ramento, ai sensi dell’art. 164-ter disp. att c.p.c., redatta nella forma della scrittura privata autenticata da un notaio.

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