Legge di Stabilità 2016, novità Affitti in nero: cosa si rischia?

Redazione 11/03/16
Scarica PDF Stampa
Con l’approvazione della legge di Stabilità 2016, dal 1° gennaio il pignoramento dei canoni di locazione è diventato più facile.

VAI ALLO SPECIALE SU LEGGE DI STABILITA’ 2016

Le recenti disposizioni, infatti, costringono il locatore a provvedere alla registrazione dell’affitto, rendendo di conseguenza pubblica la percezione del reddito che ne deriva.

AFFITTI IN NERO: DAL 2016 NUOVE SANZIONI?

Già prima dell’entrata in vigore della manovra finanziaria per il 2016, il padrone di casa che non registrava al Fisco il contratto di locazione, in aggiunta al rischio di essere scoperto dall’Agenzia delle Entrate, dal punto di vista civilistico, incorreva in una tipologia di accordo con l’inquilino considerata inesistente.

Questo implica, ed implicava, in caso di morosità dell’inquilino, l’impossibilità di avviare la procedura rapida di sfratto, con tutte le relative ripercussioni economiche, ossia i mancati incassi.

Con la legge di Stabilità 2016, viene inoltre previsto che, ogni qual volta l’inquilino paga un canone di locazione non opportunamente comunicato al Fisco mediante la registrazione contrattuale, questi può legittimamente chiederne la restituzione al padrone di casa entro 6 mesi dal momento in cui viene riconsegnato l’immobile, agendo in giudizio contro il locatore.

L’inquilino ha questo diritto sia nel caso in cui il contratto sia ancora in corso di esecuzione sia quando è già scaduto, a patto che si muova, come detto, entro il successivo semestre. Sarà, poi, il giudice a decidere il canone da pagare ritenuto ordinario rispetto alla tipologia contrattuale, condannando altresì il locatore a pagare all’ex conduttore tutte le eccedenze, con i relativi interessi e la rivalutazione monetaria.

COME FUNZIONA LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO NEL 2016?

Sempre in base alla legge di Stabilità 2016, la registrazione il contratto di locazione ora spetta solo al padrone di casa. Questi, infatti, è tenuto a registrare l’affitto entro 30 giorni, comunicandolo sia all’inquilino che all’amministratore di condominio nei successivi 60 giorni.

Rimanendo comunque la possibilità per le parti di stabilire che il conduttore rimborsi al padrone di casa il 50% dell’imposta da questi anticipata, e in attesa di chiarimenti futuri, con le nuove disposizioni sembra valere la tesi secondo cui l’unico soggetto responsabile fiscalmente oggi è il locatore.

ACCESSO PIU’ FACILE ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA?

VAI ALLO SPECIALE SU RIFORMA DELLA P.A.

I creditori, inoltre, grazie alle ultime modifiche apportate al processo civile, possono accedere alle banche dati della pubblica amministrazione, tra cui appunto l’Anagrafe tributaria. Si tratta dell’immenso database dell’Agenzia delle Entrate da cui si possono visionare tutti i redditi percepiti dai contribuenti, compresi quindi anche i canoni di affitto.

I creditori che, quindi, vogliono procedere ad un’esecuzione forzata contro il debitore, potranno facilmente scoprire la sussistenza o meno di un rapporto di locazione e così procedere con un pignoramento presso terzi, notificando, attraverso l’ufficiale giudiziario, al conduttore l’ordine di pagare i canoni di affitto non al padrone di casa, bensì direttamente al creditore procedente.

Anche la stessa Equitalia ha questa possibilità potendo, peraltro, evitare di dover passare dalla procedura giudiziale procedendo direttamente al pignoramento di canoni di affitto e pigioni dietro mero ordine all’inquilino, notificandolo anche al locatore.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento