Catasto, classamento immobili: quando la mediazione è obbligatoria?

Redazione 10/03/16
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Anche gli atti di classamento e i motivi di ricorso contro la rideterminazione della rendita catastale sono chiamati a scontare la nuova mediazione tributaria, in vigore dal 1° gennaio 2016, quale conseguenza della riforma del contenzioso tributario.

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In questo modo, se l’Ufficio Provinciale del Territorio dell’Agenzia delle Entrate, ha svolto un accertamento catastale su un immobile procedendo, successivamente, alla rettifica del classamento dello stesso, determinando nuovamente il valore della rendita catastale, il ricorso eventualmente proposto dal soggetto interessato (entro 60 giorni dalla notifica) prima deve essere notificato alla controparte nella forma del reclamo/mediazione.

Infatti, la nuova procedura di mediazione si applica a tutte le controversie mosse contro il Fisco (inclusa Equitalia) anche locale, come ad esempio, atti di Comuni, Regioni o Province, purché il valore della lite non superi la soglia dei 20mila euro.

Sono lasciate fuori, invece, le controversie il cui valore non risulta determinabile. Dal momento, tuttavia, che tutti gli atti di classamento di immobili possiedono valore indeterminato, si è resa necessaria un’adeguata specificazione per far sì che rientrassero nel novero degli atti per i quali è richiesto necessariamente il reclamo/mediazione.

COME AVVENIVA PRIMA IL RICORSO?

Il ricorso, precedentemente, avveniva con la presentazione, entro 60 giorni dal momento della notifica dell’atto di classamento, di un ricorso presso l’Ufficio che lo aveva emesso con consecutivo deposito con gli allegati, entro i successivi 30 giorni, alla segreteria della Commissione tributaria.

COME E’ CAMBIATO IL RICORSO DAL 1° GENNAIO 2016?

Dal 1° gennaio 2016, questi atti, invece, vanno impugnati con la presentazione, sempre entro 60 giorni dalla rispettiva notifica, della domanda di reclamo mediazione, congiuntamente agli allegati richiamati nel testo, presso l’Ufficio responsabile di averlo emesso.

Si precisa che la presentazione dell’istanza di autotutela, tuttavia, non sospende i termini utili per il ricorso, rimanendo fissi a 60 giorni dal momento della notifica dell’atto, con la sospensione dei termini dal 1° al 31 agosto.

REVISIONE DELLE RENDETE CATASTALI: QUANDO DEVE ESSERE EFFETTUATA?

In base alla legge, la revisione delle rendite catastali deve essere effettuata nei seguenti casi:

1) ogni 10 anni: per le tariffe d’estimo e i redditi degli immobili a destinazione speciale o particolare, e in tutti i casi in cui se ne presenti l’esigenza per via di intervenuti cambiamenti di carattere permanente nella capacità di reddito delle unità immobiliari.

Si ricorda che le modificazioni hanno effetto dall’anno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto tariffario oppure, nel caso di stima diretta per gli immobili aventi destinazione speciale o particolare, a partire dall’anno in cui il nuovo reddito è stato notificato al soggetto possessore che risulta dal catasto.

2) Qualora il reddito lordo effettivo (definito dall’ammontare dei canoni di locazione che derivano dai rispettivi contratti) diverge per un triennio, e per almeno il 50%, dalla rendita catastale.

Qui, dietro segnalazione dell’Ufficio delle entrate, del Comune o su domanda dello stesso contribuente, l’Ufficio del Territorio provvede ad eseguire un’opportuna verifica ai fini del differente classamento dell’unità immobiliare di gruppo A, B o C oppure per la determinazione di una nuova rendita catastale con attinenza agli immobili a destinazione speciale o particolare.

3) Immobili di proprietà privata che sono ubicati in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispettivo valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’ICI (fino all’anno 2011) diverge in maniera rilevante dal conforme rapporto attinente l’insieme delle microzone comunali.

In questo caso, i Comuni hanno la possibilità di richiedere la revisione parziale del classa mento, determinata mediante apposito provvedimento da parte del direttore dell’Agenzia del territorio.

4) Immobili di proprietà privata che non sono dichiarati in catasto ovvero che non risultano più coerenti con i classamenti catastali per interposte modificazioni di carattere edilizio.

I Comuni, in tal caso, possono chiedere ai titolari di diritti reali sugli immobili sopra citati di produrre atti di aggiornamento.

Redazione

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