Autotrasporto, riflessioni sull’utilizzo dei tachigrafi, analogico e digitale

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Questa tematica sviluppata nell’articolo, sarà argomento di studio e riflessione durante i lavori del Traspo Day in programma dal 17 al 20 marzo 2016 a Pastorano (CE) presso l’EXPO A1.

Sono passati due anni dalla pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del “Regolamento (UE) n. 165/2014, il quale abrogava il Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada”.

La novella legislazione europea abrogava quanto era stato emanato nel Regolamento n. 3821/85, il quale tuttavia troverà ancora applicazione a titolo transitorio fino a quando gli atti di esecuzione di competenza della Commissione non saranno operativi.

Si deve sottolineare che ogni riferimento al Regolamento abrogato, cioè il 3821/85, contenuto in altre fonti normative deve, essere inteso come fatto al nuovo Regolamento n. 165/2014.

Le disposizioni del nuovo regolamento, formalmente sono entrate in vigore dal 1° marzo 2015, la cui efficacia è stata fissata a partire dal 2 marzo 2016, ad eccezione di alcuni articoli già operativi da far data dal 2 marzo 2015:

Orbene, a decorrere dal 02 marzo 2016 quanto dettato dall’articolo 33, Responsabilità delle imprese di trasporto, che si riporta per una attenta lettura, avrà la sua efficacia.

  1. Le imprese di trasporto garantiscono che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, che siano digitali o analogici, effettuano controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente e non forniscono ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare ad un uso improprio dei tachigrafi.

Le imprese di trasporto rilasciano ai conducenti di veicoli dotati di tachigrafi analogici un numero sufficiente di fogli di registrazione, tenuto conto del carattere individuale dei fogli di registrazione, della durata del servizio e della necessità di sostituire eventualmente i fogli di registrazione danneggiati o quelli ritirati da un funzionario incaricato del controllo. Le imprese di trasporto consegnano ai conducenti soltanto fogli di registrazione di un modello omologato atti ad essere utilizzati nell’apparecchio installato a bordo del veicolo.

Qualora un veicolo sia dotato di un tachigrafo digitale, l’impresa di trasporto e il conducente provvedono affinché, tenuto conto della durata del servizio, la stampa dei dati provenienti dal tachigrafo su richiesta di un agente incaricato del controllo possa effettuarsi correttamente in caso di ispezione.

  1. Le imprese di trasporto conservano i fogli di registrazione e i tabulati, ogniqualvolta siano stati predisposti tabulati per conformarsi all’articolo 35, in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilasciano una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. Le imprese di trasporto forniscono altresì copie dei dati scaricati dalle carte del conducente ai conducenti interessati che le richiedono, assieme agli stampati di dette copie. I fogli, i tabulati e i dati scaricati sono esibiti o consegnati a richiesta dei funzionari di controllo.
  2. Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni del presente regolamento commesse dai loro conducenti o dai conducenti sottoposti a loro disposizione. Gli Stati membri possono, tuttavia, subordinare tale responsabilità all’infrazione da parte dell’impresa del primo comma, paragrafo 1, del presente articolo e dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 561/2006.

Per correttezza deontologica, questa norma era già in essere, infatti, se analizziamo il dettato di cui all’art. 14 del Regolamento CEE n. 3821/85, in esso veniva riportato quanto segue: “ Articolo 14

  1. Il datore di lavoro rilascia ai conducenti un numero sufficiente di fogli di registrazione, in relazione al carattere individuale di tali fogli, alla durata del servizio ed alla necessità di sostituire eventualmente i fogli sciupati o ritirati da un agente incaricato del controllo. Il datore di lavoro consegna ai conducenti soltanto fogli di un modello omologati atti ad essere utilizzati nell’apparecchio montato a bordo del veicolo. 2. L’impresa conserva i fogli di registrazione in modo sistematico per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. I fogli sono esibiti o consegnati a richiesta degli agenti incaricati del controllo.”

Sul nesso dei fogli di registrazione, è opportuna un’analisi di cui all’art. 35 del Reg. 165/14 UE, il quale così detta:

“Articolo 35 Carte del conducente e fogli di registrazione danneggiati

  1. Nel caso di deterioramento di un foglio contenente registrazioni o della carta del conducente, i conducenti devono conservare il foglio di registrazione o la carta del conducente deteriorati insieme con qualsiasi foglio di registrazione di riserva utilizzato per sostituirlo.
  2. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve:
  3. a) all’inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato, inserendo su tale tabulato:
  4. i) informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma;
  5. ii) i periodi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv);
  6. b) al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dal tachigrafo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all’inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.”

Come si nota, vi è un rimando all’art. 34 paragrafo 5 lett. B), che così detta:

“Articolo 34 Utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione

  1. I conducenti:
  2. a) assicurano la concordanza tra la registrazione dell’ora sul foglio di registrazione e l’ora ufficiale nel paese di immatricolazione del veicolo;
  3. b) azionano i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:
  4. i) sotto il simbolo : il tempo di guida;
  5. ii) sotto il simbolo : «altre mansioni», vale a dire attività diverse dalla guida, secondo la definizione di cui all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2002/15/CE, e anche altre attività per lo stesso o per un altro datore di lavoro, all’interno o al di fuori del settore dei trasporti;

iii) sotto il simbolo : «i tempi di disponibilità», secondo la definizione di cui all’articolo 3, lettera b), della direttiva 2002/15/CE;

  1. iv) sotto il simbolo : le interruzioni di guida e i periodi di riposo.”

In capo a ciascun conducente, di un veicolo munito di tachigrafo analogico, lo stesso deve apportare sul foglio di registrazione le seguenti indicazioni:

  1. a) all’inizio dell’utilizzazione del foglio di registrazione, cognome e nome;
  2. b) data e luogo in cui hanno luogo l’inizio e la fine dell’utilizzazione del foglio;
  3. c) numero della targa del veicolo al quale è assegnato il conducente prima del primo viaggio registrato sul foglio di registrazione e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell’utilizzazione del foglio di registrazione;
  4. d) la lettura del contachilometri:
  5. i) prima del primo viaggio registrato sul foglio di registrazione;
  6. ii) alla fine dell’ultimo viaggio registrato sul foglio di registrazione;

iii) in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio, la lettura effettuata sul primo veicolo al quale è stato assegnato e quella effettuata sul veicolo al quale è assegnato successivamente;

  1. e) se del caso, l’ora del cambio di veicolo.

Questa norma è dettata del medesimo articolo paragrafo 6 del già citato Reg. 165/14 UE.

In capo alla disciplina dell’uso dei dischi di registrazione, trova applicazione il dettato di cui all’articolo 19 della Legge 727/78 che punisce tutte le violazioni che concorrono al Regolamento CEE 3821/85, oggi superato dal Reg. 165/14 UE, per il quale l’articolo 179 non prevede espressamente alcuna sanzione, ovvero lo identifichiamo come norma residuale di una legge complementare.

La contestazione dell’articolo 19 Legge n.727/78 riguarda la violazione di cui:

– inserimento di fogli di registrazione del tipo non omologato ( se la tipologia del foglio di registrazione inserito è atta ad alterare le indicazioni del cronotachigrafo si contesta l’articolo 179).

– omessa compilazione dei dati da inserire manualmente sul foglio di registrazione (nome e cognome, data, chilometri iniziali, ecc..).

– utilizzazione di un foglio di registrazione deteriorato, illeggibile o sporco

– irregolarità nella corrispondenza dell’ora effettiva con quella di registrazione (esempio per ora legale o per distacco alimentazione a seguito di riparazione in officina).

– impossibilità di esibire i fogli di registrazione della settimana in corso e dell’ultimo giorno di guida della settimana precedente che ha lavorato

– il permanere del foglio di registrazione oltre le 24 ore, purché la sovrapposizione dei tracciata sia chiaramente identificabile.

– la violazione di cui al predetto articolo 19 L.727/78 si contesta anche al datore di lavoro del conducente del veicolo quando non conserva i fogli di registrazione per almeno 1 anno.

Per quanto attiene alla responsabilità dell’impresa, l’art. 174 del codice della strada, Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, al comma 14 prevede che l’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.304 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

Per informazioni ed iscrizioni contattore la sede dell’evento, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa scrivendo a info@traspoday.it oppure chiamando allo 0823.1766542

 

Redazione MotoriOggi

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