Ammortizzatori Sociali: Assegno di Solidarietà e Ordinario 2016, come richiederli?

Redazione 15/02/16
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Tra le altre disposizioni, è stato istituito dal Decreto di riordino degli ammortizzatori sociali (D.lgs 148/2015) il Fondo di integrazione salariale pensato per garantire le prestazioni di sostegno al reddito dell’assegno di solidarietà e dell’assegno ordinario.

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Si tratta di prestazioni che vengono erogate ai dipendenti delle aziende che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali.

1) ASSEGNO ORDINARIO 2016: QUANTO DURA? A QUANTO AMMONTA? A CHI VA?

L’assegno ordinario è una prestazione che viene garantita in caso vi siano o riduzione oppure sospensione dell’attività lavorativa, così come previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie. Rimangono, tuttavia, escluse le interruzioni derivate da intemperie stagionali, così come le interruzioni da riorganizzazione aziendale e crisi.

La durata massima dell’assegno ordinario è di 26 settimane, nel corso di un biennio mobile. L’importo dell’assegno è pari all’integrazione salariale, ossia all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore di lavoro non prestate, incluse tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.

L’importo erogato viene diminuito del 5,84%, vale a dire dei contributi a carico del lavoratore, restando, tuttavia, la riduzione nella disponibilità del Fondo.

2) ASSEGNO DI SOLIDARIETA’ 2016: QUANTO DURA? A QUANTO AMMONTA? A CHI VA?

L’assegno di solidarietà è una prestazione la cui erogazione può avvenire soltanto se sussiste un accordo collettivo aziendale che prevede una riduzione dell’orario dei lavoratori. La riduzione dell’orario deve essere volta ad un fine, e più specificatamente all’evitare o ridurre le eccedenze di personale, sia sotto forma di licenziamento collettivo, che di licenziamenti individuali plurimi.

Tuttavia, in ogni caso, la riduzione media oraria non può superare il 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati, né tanto meno il 70% nell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà viene stipulato.

L’assegno è, inoltre, garantito per:

2.1. eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, nel caso in cui l’azienda occupa più di 15 dipendenti;

2.2. eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° luglio 2016, nel caso in cui l’azienda occupa più di 5 dipendenti.

Jobs Act: I Nuovi Ammortizzatori Sociali

Con l’emanazione del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 prosegue la fase di applicazione del Jobs Act, per quanto riguarda le novità in tema di ammortizzatori sociali.Questo nuovissimo volume “Speciale Jobs Act” passa in rassegna i più recenti strumenti di politica passiva di sostegno al lavoro, ovvero la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) e l’indennità Dis-Coll e prosegue con un breve excursus sull’Assegno di disoccupazione (ASDI) – collegato alla perdita involontaria dell’occupazione, soffermandosi sul ruolo degli operatori (Centri per l’impiego e Agenzie per il lavoro).Il testo analizza inoltre il programma di avviamento al lavoro giovanile, denominato Garanzia Giovani.PAOLO STERN Consulente del Lavoro a Roma. È Partner dello studio Stern – Zanin & Avvocati Associati e socio fondatore di Stern – Zanin Servizi d’Impresa srl. Esperto della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Autore di numerose pubblicazioni in materia di lavoro e relatore a convegni e seminari. Professore a contratto presso Università pubbliche e private.Gianna Elena De Filippis Collaboratrice presso studio legale e di consulenza del lavoro in Roma; Laurea specialistica in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “Roma Tre”, con tesi di laurea in Diritto del Lavoro, “Il lavoro occasionale accessorio come strumento di emersione del lavoro sommerso”, relatore Prof. Giampiero Proia. Esperta in Diritto del Lavoro e Contrattualistica. Vincitrice del Premio nazionale di studio Massimo D’Antona presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la miglior tesi di laurea in diritto del lavoro. Articolista per l’editoriale giuridico www.professionegiustizia.it; socia della Fondazione Prof. Massimo D’Antona (ONLUS), presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per attività di studio e ricerca.Francesco Russo Abilitato alla professione di Consulente del Lavoro. È collaboratore dal 2010 di Stern – Zanin Servizi d’Impresa srl. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “Roma Tre”. Esperto in payroll, è anche articolista per Pianeta Lavoro e Tributi.Lorenzo Sagulo Laureato in Economia e Gestione delle imprese all’Università degli Studi “Roma Tre”. Collabora con Stern – Zanin nell’area consulenza del lavoro. È specializzato in normativa di diritto del lavoro e previdenza sociale.Sara Salvatori è Dottore Magistrale in Politiche Pubbliche e Segretario presso la Commissione di certificazione dei contratti dell’Università degli Studi Roma Tre. E’ titolare di una borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Il procedimento di certificazione dei contratti di lavoro: caratteristiche ed effetti”. Nell’anno 2012 è stata titolare di una borsa di studio dal titolo “Indagine sui fabbisogni formativi e professionali nel settore della somministrazione nella prospettiva di una strategia di uscita dalla crisi” e ha partecipato nel 2013 all’Osservatorio sui modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza (SGSL) nel settore dei servizi ambientali. 

Gianna Elena De Filippis – Francesco Russo Lorenzo | 2015 Maggioli Editore

3) COME VANNO PRESENTATE LE DOMANDE?

Assegno ordinario

Le domande di assegno ordinario vanno presentate non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dal momento in cui inizia la sospensione o la riduzione di attività lavorativa.

Qualora le domande vengano presentate tardivamente, l’assegno non può coprire i periodi precedenti di una settimana rispetto alla data di presentazione, potendo dunque partire a partire dal lunedì della settimana antecedente.

Assegno di solidarietà

Le domande di accesso all’assegno di solidarietà vanno inviate dall’azienda, entro 7 giorni dal momento dell’avvenuta conclusione dell’accordo, e la riduzione di attività lavorativa deve essere avviata entro il 30esimo giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza.

Circa l’iter di presentazione delle domande di accesso si tratta di una procedura unica, tanto per l’assegno ordinario quanto per quello di solidarietà. A tal riguardo, infatti, l’invio avviene in modalità telematica, tramite il sito web dell’INPS.

Si precisa, poi, che ai fini dell’invio, è necessario:

3.1. avere accessi al portale dell’INPS sfruttando le credenziali dell’azienda o del soggetto intermediario che la ha in delega, presso la sezione “Servizi per aziende, consulenti e professionisti”;

3.2. scegliere l’opzione “Cig e Fondi di solidarietà” e, successivamente, quella “Fondi di solidarietà’;

3.3. compilare il form online di domanda, riportando la tipologia di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione o riduzione di attività lavorativa;

3.4. allegare alla domanda specifici documenti, tra cui:

– l’accordo collettivo aziendale (qualora si parli di assegno di solidarietà) che fissa la riduzione dell’orario di lavoro;

– la comunicazione dell’azienda, o il verbale di esame congiunto, o ancora l’accordo sindacale (se vi è assegno ordinario);

– l’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva, integrato con le informazioni attinenti alla qualifica e all’orario contrattuale;

3.5. ultimata l’acquisizione e data la conferma dell’invio, la domanda risulta protocollata, essendo possibile stampare la ricevuta di presentazione oltre al prospetto dei dati trasmessi.

Spetterà poi all’INPS effettuare la stima degli importi dovuti ai lavoratori, sulla base dei dati segnalati dall’azienda.

Redazione

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