Tutto su “Nuovo regime forfettario contribuenti minimi e regimi agevolati”

Scarica PDF Stampa
Nell’ambito della rubrica “IL VOLUME DEL MESE”, volta a segnalare ai lettori quelli che consideriamo i libri più significativi di recente pubblicazione, per questo mese vi proponiamo l’intervista a:

Salvatore Giordano, Dottore commercialista che svolge la propria attività professionale quale partner dello studio associato Alari-Giordano di Salerno, in merito alla nuova edizione del volume “Nuovo regime forfettario contribuenti minimi e regimi agevolati”.

Salvatore Giordano ha maturato specifiche competenze, oltre che in materia di diritto societario e finanza aziendale, in diritto tributario e contabilità fiscale delle imprese, ed è esperto di contabilità e bilancio.

FORMAZIONE

1) Qual è il suo percorso formativo?

I miei studi sono stati univoci. Dopo aver conseguito il diploma di ragioneria, mi sono laureato in Economia e Commercio ed successivamente ho fatto un master alla Luiss in diritto tributario e contabilità fiscale delle imprese.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE

1) Come si è svolto il suo percorso professionale sino ad oggi?

Ho iniziato l’attività nel 1995 ed a partire dal 1997 ho iniziato a collaborare attraverso delle pubblicazioni tecniche con riviste specializzate ed editori su contabilità, bilancio e tributi.

Mi occupo di consulenza aziendale con particolare riguardo a società di capitali ed operazioni straordinarie.

2) Quale ruolo ricopre attualmente?

Sono partner dello studio associato Alari-Giordano con studio in Salerno.

3) Un successo/esperienza professionale che ricorda con particolare soddisfazione?

Il libro edito dalla Maggioli “Manuale delle scritture contabili 2016” è alla XI edizione. Lo considero come un figlio e lo ritrovo in molti studi professionali. E’ motivo di grande soddisfazione.

4) Come si svolge la sua giornata di lavoro-tipo?

Soprattutto la mattina sono in giro per aziende clienti oltre che presso l’Agenzia delle Entrate. Spesso sono fuori Salerno per relazioni. Il tardo pomeriggio torno allo studio, risolvo i problemi che mi sottopongono i miei collaboratori e poi mi dedico allo studio di novità su cui traggo spunto per i miei articoli o libri professionali.

5) Come vede la professione oggi rispetto a 10 anni fa ? E fra 10 anni?

E’ cambiata molto. Oggi la telematica ha preso il sopravvento. Per chi come me si dedica a libri e relazioni deve avere un’organizzazione all’interno dello studio che permetta di assolvere al lavoro che una volta facevano altri (dipendenti pubblici).

Fra dieci anni la globalizzazione farà rimanere sul mercato coloro che si saranno specializzati in principi contabili internazionali e fiscalità internazionale; il resto della categoria dei dottori commercialisti, purtroppo, scomparirà.

6) Che materie preferisce seguire?

Contabilità, bilancio, operazioni straordinarie, imposte sui redditi ed IVA.

DIETRO IL LAVORO

1) Quali sono i suoi interessi/hobby preferiti?

Il calcio è la mia passione. Lo pratico ancora a livello amatoriale. Sono tifosissimo del Napoli.

2) La sua vacanza ideale?

Metà in una città d’arte in Italia o anche fuori. L’altra metà in un villaggio all inclusive.

IL LIBRO DEL MESE

1) Di cosa tratta il suo ultimo volume? Per chi è indirizzato?

Il libro tratta dei regimi agevolati (minimi e forfettari) che anche se sono semplificati creano una serie di dubbi. Il volume è rivolto soprattutto ai colleghi che si occupano di contribuenti con volumi di affari poco elevati, ma anche ai singoli contribuenti che vogliano districarsi nelle norme, a volte farraginose, delle semplificazioni derivanti dai regimi minori.

2) Quali sono le novità in materia introdotte dal legislatore per i contribuenti?

Soprattutto l’innalzamento delle soglie, la possibilità nei primi cinque anni di avere un’aliquota del 5% ed una riscrittura delle norme sulla contribuzione.

3) Ci può illustrare le linee principali del nuovo regime (IVA, ritenute, previdenza)?

Per quanto concerne l’IVA, i contribuenti non esercitano la rivalsa dell’IVA sulle cessioni e sulle prestazioni (e, correlativamente, non può esercitare la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni).

Ai fini dell’IVA vanno osservate delle regole procedurali sugli obblighi di fatturazione.

Le cessioni di beni intracomunitarie sono soggette all’art. 41 del D.L. 30/8/1993, n. 331.

Per gli acquisti intracomunitari si applica l’art. 38, comma 5, lettera c), del D.L. 30/8/1993, n. 331, per cui non costituiscono “acquisti intracomunitari” se non è superato l’importo di € 10.000 (purché diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa), considerato al netto dell’IVA.

Per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi si applicano gli artt. 7-ter e seguenti del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

Per le importazioni, le esportazioni e le operazioni assimilate si applicano gli artt. 8, 8-bis, 9, 68, 69, 71 e 72 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633. Non è possibile effettuare acquisti o importazioni in sospensione dal pagamento dell’IVA.

Se il contribuente effettua acquisti in regime di inversione contabile (ad esempio acquisti di servizi da non residenti, ecc.), va emessa l’autofattura se il prestatore è domiciliato fuori dall’Unione europea e va integrata la fattura ricevuta se è comunitario: l’IVA va versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata.

La fattura emessa per operazioni nazionali escluse dalla rivalsa deve contenere l’indicazione “operazione di cui all’art. 1, comma 58, lettera a), della L. 23/12/2014, n. 190” (o equivalente) ed è assoggettata all’imposta di bollo di € 2,00 se l’importo è superiore a € 77,47.

Il contribuente è esonerato dagli obblighi previsti in materia, cioè la presentazione delle dichiarazioni e la tenuta delle scritture contabili.

Per ciò che concerne le ritenute i forfettari sono esonerati dal subire la ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta (previo rilascio di una dichiarazione da cui risulta il regime agevolato) e dall’operare la ritenuta alla fonte (ad esempio, compensi a professionisti, ecc.). Tuttavia, nella dichiarazione va indicato il codice fiscale dei percipienti per i quali la ritenuta non è stata applicata e l’ammontare delle somme corrisposte.

Infine, i forfettari che esercitano un’attività d’impresa possono applicare il regime contributivo agevolato, previsto dai commi da 77 a 84 dell’art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190.

Il reddito forfettario costituisce base imponibile ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. 2/8/1990, n. 233 (c.d. “contributo fisso”, correlato al minimale annuo di retribuzione per commercianti e artigiani). Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali ridotta del 35%. Per l’accredito della contribuzione, si applica l’art. 2, comma 29, della L. 8/8/1995, n. 335, per cui il contributo è fissato nella misura del 27,72% (e del 23,5% per i pensionati e per chi ha altra copertura previdenziale) per l’anno 2016.

In presenza di coadiuvanti o coadiutori, il titolare può indicare la quota del reddito spettante ai singoli collaboratori fino ad un massimo complessivo del 49%. Per questi soggetti la contribuzione dovuta è determinata ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. 19/9/1992, n. 84.

I versamenti “a saldo” e “in acconto” vanno eseguiti entro i termini fissati per le imposte sui redditi.

Per gli interessati e i collaboratori familiari, già pensionati dell’INPS e di età superiore ai 65 anni, non si applica la riduzione del 50% dei contributi (art. 59, comma 15, della L.27/12/1997, n. 449).

Ai collaboratori familiari non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali di cui all’art. 1, comma 2, della L. 2/8/1990, n. 233.

Le norme di favore cessano di essere applicate a decorrere dall’anno successivo a quello in cui vengono meno i presupposti agevolativi, comportando l’assenza del regime ordinario di contribuzione.

Il passaggio al regime ordinario impedisce la reiterazione dell’agevolazione qualora dovessero ripristinarsi, in seguito, i presupposti previsti dalla normativa.

Il beneficio deve essere comunicato all’INPS, in via telematica, al momento di inizio dell’attività.

Chi è in attività deve reiterare la dichiarazione, a pena di decadenza, entro il 28/2 di ogni anno. Tuttavia, se è presentata successivamente, la domanda produce effetti dall’anno successivo.

 

4)      Per i professionisti che intendono aprire una nuova Partita IVA nel 2016 ci sono dei vantaggi?

Oltre ai vantaggi derivanti dalla semplificazione ed ai fini IVA, ritenute e contributi, per i primi cinque anni la tassazione sostitutiva è pari al 5% invece che al 15%.

5)      Le soglie di reddito per accedere al nuovo regime agevolato sono cambiate? Se sì in che modo?

La nuova tabella, dal 2016, è la seguente:

Codice attività ATECO 2007 Settore Limiti compensi Coeff. redditività
Vecchi Nuovi
(10 – 11) Industrie alimentari e delle bevande 35.000 45.000 40%
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 Commercio all’ingrosso e al

dettaglio

40.000 50.000 40%
47.81 Commercio ambulante e di

prodotti alimentari e bevande

30.000 40.000 40%
47.82 – 47.89 Commercio ambulante di altri

prodotti

20.000 30.000 54%
(41 – 42 – 43) – (68) Costruzioni e attività immobiliari 15.000 25.000 86%
46.1 Intermediari del commercio 15.000 25.000 62%
(55 – 56) Attività dei servizi di alloggio e di

ristorazione

40.000 50.000 40%
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) Attività professionali, scientifiche,

tecniche, sanitarie, di istruzione,

servizi finanziari ed assicurativi

15.000 30.000 78%
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) Altre attività economiche 20.000 30.000

 

 

Salvatore Giordano

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento