Notifica dei verbale a mezzo PEC

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La notificazione delle sanzioni amministrative mediante PEC non è ancora ammessa, pacificamente nel nostro ordinamento. In merito a questa affermazione non mi dilungo, riportandomi ai commenti di diversi studiosi che hanno evidenziato come –in mancanza di una espressa norma che ammetta tale forma di notifica anche per gli atti giudiziari- sia rischioso e potenzialmente foriera di danno avventurarsi su una strada incerta, specie in un epoca in cui la soccombenza giudiziaria è penalizzata con il ricarico delle spese di giudizio. In altri termini, se è accettabile una soccombenza giudiziaria in relazione alla “questione di merito”, è azzardato rischiare, in caso di opposizione giudiziaria, perdere solo perché si è voluto scommettere su un metodo nuovo di notifica.

Orbene, nel ricercare la soluzione di un tema giuridica pur di interesse (il rapporto di specialità tra le diverse fattispecie dei diversi commi dell’art. 6 del D.lgs 193/2007) mi sono imbattuto nella sentenza (invero anomala per come scritta e per i suoi contenuti) del Tribunale di Monza ,Sez. I, del 06-10-2015. In questa sentenza emerge –tra le altre cose- che il trasgressore si duole innanzi al giudice di non aver potuto accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa in quanto il verbale gli era stato contestato mediante PEC (“il primo verbale -quello con l’indicazione del quantum dovuto- gli era stato notificato per mezzo di PEC”). Il Giudice, in proposito soggiunge, con riguardo alla casella elettronica di posta certificata che trattasi di: “strumento di cui l’opponente è per legge tenuto ad avvalersi”. Il giudice, quindi, premettendo che “non occorre spendere molte parole per dimostrare l’infondatezza di entrambe le su esposte considerazioni”, liquida la doglianza limitandosi a comporre la lite sul piano latamente equitativo. Piuttosto che analizzare, in termini giuridici quale sia la forma corretta di notifica dell’atto giudiziario, ridetermina l’importo della sanzione irrogata dall’ASL nella misura di cui al PMR, dando perfino riguardo alla dichiarazione del “Dott..L., funzionario della ASL, intervenuto in udienza che ha dichiarato che l’ente è disponibile a ridurre la sanzione amministrative irrogata ritornando all’importo di Euro 2.000,00”.

Insomma, da un Magistrato (come da un GOT) è giusto pretendere di più, posto che agli OSA come a tutti gli organismi di vigilanza viene richiesto rigore e precisione nell’esercizio dell’attività professionale. Il giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative è “giudizio” di diritto e non di equità e la giustificazione giuridica della decisione è cosa che va pretesa.

Nel merito, a parere di chi scrive, la sanzione era meritata; pare che alcuni panetti di burro fossero conservati fuori dal frigorifero nel mentre il personale del NAS effettuava un sopralluogo ispettivo presso l’esercente sanzionato. Trattasi di mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte … quindi la sanzione applicabile varia da un minimo di euro 1000 ad un massimo di euro 6.000.

Tuttavia, il merito della sentenza in esame ci interessa poco. Ci sarebbe piaciuto capire perché, per il Giudice redigente, la notifica del verbale mediante PEC è valida.

di Pino Napolitano per www.passiamo.it

Redazione MotoriOggi

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