Agenzia delle Entrate: quando è nullo l’accertamento fiscale?

Redazione 03/12/15
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Le tre sentenze con cui la Corte di Cassazione doveva, in teoria, porre fine ai ricorsi per vizio di potere dei falsi dirigenti dell’Agenzia delle Entrate sembrano invece destinate a riaprire nuovamente la contestazione, segnalando al contribuente il giusto modo in cui poter ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento.

Le sentenze, che danno ragione ai contribuenti, riaprono così la possibilità di ricorsi per la sottoscrizione del falso dirigente e dopo neanche un mese la Cassazione torna sul problema della nullità degli accertamenti fiscali delle Entrate firmati da funzionari appunto privi di delega.

Dalla sentenza (n. 24492/2015 del 2.12.2015), depositata ieri, la Suprema Corte stabilisce la nullità dell’accertamento fiscale quando l’Agenzia delle Entrate non dimostra di aver delegato in maniera valida il funzionario firmatario dell’atto.

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DELEGHE IN BIANCO NON SONO LEGITTIME

Si applica la regola che vuole che al contribuente basti sollevare l’eccezione di difetto di poteri del firmatario e all’amministrazione finanziaria tocchi replicare, dimostrando i seguenti elementi:

a) che il funzionario firmatario era lo stesso capo dell’ufficio;

b) oppure che si trattava di un altro soggetto comunque appartenente alla carriera direttiva, appositamente delegato dal capo ufficio.

In questa circostanza, tuttavia, l’amministrazione è tenuta a produrre, agli atti, la delega che oltre ad essere in forma scritta, deve anche essere adeguatamente motivata, nonché riferita ad un preciso soggetto e ad un preciso ambito temporale entro cui è ritenuta valida.

La vicenda in oggetto vedeva protagonista un contribuente che lamentava di aver ricevuto un accertamento sottoscritto da un funzionario delegato in maniera non valida. La Corte, pronunciandosi a favore dello stesso contribuente, ha così annullato l’atto delle Entrate per mancanza di comprovata delega valida, riaprendo in tal modo la strada del ricorso a tutti i cittadini che ricevono atti impositivi non sottoscritti dal capo ufficio.

La sentenza sembra ora destinata a ribaltare le interpretazioni più restrittive che la stessa Corte aveva depositato qualche settimana fa in cui sosteneva la validità dell’accertamento emesso precedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale e sottoscritto dal falso dirigente, al momento capo dell’ufficio.

A CHI SPETTA L’ONERE DELLA PROVA?

Come precisato dagli Ermellini si apprende che “nella individuazione del soggetto legittimato a sottoscrivere l’avviso di accertamento spetta all’Agenzia delle Entrate dimostrare il corretto esercizio del potere e la presenza di eventuale delega”, rispettando sempre le indicazioni di: forma scritta della delega, precisazione del delegato, arco temporale di efficacia e motivazione.

IMPOSTE SUI REDDITI

In riferimento, poi, alle imposte sui redditi, la Suprema Corte ha confermato che gli accertamenti in rettifica e quelli d’ufficio sono nulli ogni qual volta gli avvisi in cui si concretizzano non risultano sottoscritti dal capo dell’ufficio emittente o da un impiegato della carriera direttiva validamente delegato dal reggente dello stesso ufficio. Ciò che ne deriva è che la sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte di un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo, ovvero da parte di un soggetto non validamente delegato dal suddetto funzionario, non soddisfacendo il requisito di sottoscrizione previsto dalla legge, risulta nulla.

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