Pensioni, esodati: ecco come si allarga la salvaguardia

Redazione 25/11/15
Scarica PDF Stampa
Nel maxiemendamento della legge di Stabilità 2016, sul quale il Governo ha incassato la fiducia, trova spazio, nel pacchetto di norme sulla previdenza, anche il settimo intervento di salvaguardia per gli esodati, con qualche novità.

LEGGI ANCHE: Ultime pensioni: quando gli esodati riceveranno la buonuscita?

In sostanza si prevede di applicare il previgente sistema pensionistico, vale a dire i requisiti che furono introdotti dalla riforma pensionistica risalente al D.L. n. 201/2011, art. 24 (Riforma Monti-Fornero), al fine di garantire l’accesso al trattamento previdenziale, ad un nuovo contingente di soggetti.

Ben 26.300 nuovi salvaguardati dovrebbero così aggiungersi alla platea di esodati individuati dagli ultimi sei interventi fatti in materia. Oltre a ciò, si annuncia un aumento dei contingenti delle categorie di lavoratori già destinatari dei precedenti interventi, rideterminando il limite numerico massimo che in questo modo arriva a coinvolgere complessivamente 146.166 soggetti.

26.300 esodati destinatari della settima salvaguardia, nei cui confronti continua ad applicarsi la previgente normativa pensionistica nel caso in cui maturano i requisiti di accesso alla pensione dopo il 31 dicembre 2011, vengono identificati nel seguente modo:

A) entro il limite di 6.300 soggetti:

lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali tra cui il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o quella straordinaria speciale, anche se non sussistono i predetti accordi, cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 21012 anche attraverso il versamento di contributi volontari, entro 12 mesi dalla fine del medesimo periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore della riforma pensionistica del dicembre 2011.

versamenti volontari possono riguardare anche periodi eccedenti i 6 mesi che precedono la domanda di autorizzazione. Inoltre, per i lavoratori in oggetto che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di Stabilità e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, i termini dei versamenti corrispondenti ai 12 mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità sono riaperti a domanda.

B) Nel limite di 9.000 soggetti:

 lavoratori (prosecutori volontari) che maturano i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 60 mesi dalla sua entrata in vigore. Il riferimento è sia ai prosecutori volontari autorizzati al 4 dicembre 2011 con un contributo accreditato o accreditabile che, dopo tale data, abbiano svolto attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, che ai soggetti autorizzati al versamento dei contributi volontari entro il 4 dicembre 2011 senza accreditamento di contributi effettivi alla medesima data.

C) Nel limite di 6.000 soggetti:

lavoratori che maturano i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 60 mesi dalla sua entrata in vigore. In questo caso i soggetti coinvolti sono:

1C. i lavoratori con accordi individuali o collettivi cessati dall’attività lavorativa entro il 30 giugno 2012 e che abbiano svolto, dopo questa data, attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2C. i lavoratori con accordi individuali o collettivi cessati dall’attività lavorativa dopo il 30 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2012 e che abbiano svolto, dopo la data di cessazione, attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3C. i lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008 che abbiano svolto, dopo la data di cessazione, attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Sono compresi anche i lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di lavoro tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 che abbiano svolto, a seguito della cessazione, attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con un reddito annuo lordo superiore a 7.500 euro.

D) Nel limite di 3.000 soggetti:

 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato (esclusi quelli del settore agricolo e i lavoratori stagionali), cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, che maturano i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 60 mesi dalla sua entrata in vigore.

E) Nel limite di 2.000 soggetti (e questa è una novità):

 lavoratori in congedo per prestare assistenza a figli con disabilità grave nel corso del 2011, i quali maturino i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 60 mesi dalla sua entrata in vigore.

Gli interessati, per poter accedere alla salvaguardia, saranno tenuti a presentare specifica richiesta, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità, seguendo le procedure previste dai precedenti interventi di salvaguardia per ciascun contingente di destinatari. Spetterà all’Inps vagliare le istanze e accoglierne quante previste entro i limiti numerici e finanziari.

VAI AL TESTO AGGIORNATO DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2016

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento