Niente più carta in tribunale: è valida una sentenza notificata senza sottoscrizione?

Redazione 14/11/15
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In questi ultimi anni, Magistrati – Avvocati – Cancellieri, hanno dovuto fare i conti con il potere digitale e le nuove tecnologie per lo svolgimento di un processo oramai telematico.

Si impone in tal senso un cambiamento radicale per la gestione dei documenti informatici inviati telematicamente.

Un cambiamento radicale è stato , infatti , proposto con Sentenza n. 22871/2015 emessa dalla Corte di Cassazione – Sezione III civile – il 10 novembre ’15.

In particolare : “La firma digitale sulla sentenza redatta nel (solo) formato elettronico, garantisce l’identificabilità del magistrato sottoscrittore, l’integrità del documento e la non modificabilità del provvedimento deciso.

La Terza civile della Cassazione (sentenza 22871/15) avvalla definitivamente la digitalizzazione del processo telematico – respingendo una declaratoria di «inesistenza giuridica» di una sentenza del Tribunale di Napoli – ma lo fa soprattutto scegliendo la strada maestra.

La sentenza “digitale” è da riconoscere, sostiene la Terza, non tanto in via analogico-interpretativa, ma in forza di due leggi che – pur in mancanza di recepimento/coordinamento con il codice di procedura civile – ne fondano i presupposti normativi. Si tratta del decreto legislativo 82 del 2005 («Codice dell’amministrazione digitale») e del decreto legge 193/2009 («Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario»)”.

Notevole è l’elaborazione giurisprudenziale.

Seppur è contrastante la giurisprudenza e la dottrina in merito ai principi e/o alle regole tecniche disposte dal CAD e quantomeno confermate dal DPCM 22 febbraio 2013, è ormai consolidato il  principio secondo cui la firma digitale , << intesa come un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica , rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici>>, apposta su un documento informatico , garantisce tanto la paternità dell’autore dell’opera quanto autenticità, integrità  e immodificabilità .

Con l’ulteriore precisazione che qualora sia apposta la sola firma digitale su di una sentenza, e non anche la sottoscrizione da parte dello stesso giudice che l’ha emessa, la stessa si riterrà valida a tutti gli effetti di legge.

In particolare seppur è vero che ai sensi dell’art. 132 co5 c.p.c. viene prescritto che la sentenza debba contenere anche <<la sottoscrizione del giudice>>, in quanto in mancanza si considera come nulla, va circostanziato come tale principio è esclusivo per le vecchie sentenze, per le quali si prevedeva solamente la modalità cartacea, dove naturalmente era obbligatoria la sottoscrizione a seguito di emissione.

Tant’è vero che, sulla scia di quanto motivato e deciso in Cassazione, va elaborato il principio che segue:

“ un atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato in tanto può essere depositato telematicamente nel fascicolo informatico in quanto sia stato previamente <<sottoscritto con firma digitale>>; in mancanza di firma digitale , il sistema informatico impedisce il deposito telematico del documento e comunque non potrebbe generare la copia recante i segni grafici attestanti la presenza di una firma digitale (coccarda e stringa), a tanto si aggiunge che la conformità della copia (analogica ) all’originale (informatico), da cui è tratta è attestata dal cancellieri.”

Quanto detto consente di porre maggiore attenzione alle norme indicate nel CAD , con particolare riferimento all’ art. 23 “Copie analogiche di documenti informatici”

È ormai risaputo che :” Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da unpubblico ufficiale a ciò autorizzato.”.

In particolare, nel caso di specie, è PU a ciò autorizzato il cancelliere, in quanto assurge la funzione di completare la rappresentazione “esterna dell’apposizione della firma digitale , garantendo che il documento informatico ne sia munito in originale”.

Dalle specifiche di cui sopra si desume che il Giudice si sia adeguando alle regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici, di cui al D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

E pertanto il motivo della decisione non può che non essere condiviso in toto.

Non da meno va trascurato il presupposto della sottoscrizione da parte del giudice in sentenza, che è insita nell’apposizione della firma digitale, che ripetesi, garantisce la paternità dell’autore dell’opera analogica su supporto informatico e/o digitale. E’ valida, quindi, una sentenza regolarmente notificata senza una vera e propria sottoscrizione?

Certo che si!

Il mondo digitale semplifica così tanti processi in modo efficace ed efficiente.

Così come il riconoscimento delle credenziali di accesso e soprattutto l’invio della PEC richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna,  sostituiscono la firma elettronica, anche l’apposizione della firma digitale su una sentenza sostituiscono  la sottoscrizione. Ecco lo strano ma meraviglioso mondo digitale che ci appartiene.

di Avv. Rossella Ragosta – Digital Legal Consultant Seen Solution Srl

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