La legge sulla Buona Scuola tra consensi e dissensi

Redazione 09/11/15
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di  Andrea Gradini 

Come già avvenuto in passato in occasione della presentazione di altri progetti di riforma, la legge n.107/2015 – nota come legge sulla Buona Scuola – è stata inizialmente oggetto di polemiche e critiche tendenti a sollecitare dapprima il ritiro prima della sua approvazione e poi a chiedere l’adozione di sostanziali modifiche al testo entrato in vigore il 16 luglio 2015. A tale riguardo è tuttavia da osservare che indubbiamente la suddetta legge rappresenta una tappa fondamentale nel percorso volto a dare all’Italia un sistema educativo proiettato verso il prossimo futuro in cui la qualità dell’istruzione rivestirà un ruolo insostituibile nella formazione delle nuove generazioni in un contesto culturale ed economico caratterizzato da rapidi cambiamenti.

Ciò premesso, vanno evidenziati i seguenti punti qualificanti della legge n. 107/2015 (VAI AL TESTO):

a) gli strumenti messi a disposizione della singola istituzione scolastica ai fini della effettiva attuazione della autonomia scolastica, tra i quali rientra la rivisitazione del POF ( Piano dell’Offerta Formativa ), che non è più un documento programmatico da presentare ai genitori prima delle iscrizioni, ma una originale carta di identità culturale della scuola. Quest’ultima è chiamata ad assumersi responsabilità progettuali, didattiche e gestionali nella formulazione di una offerta formativa triennale, la quale pone al centro il profilo dello studente che si vuole formare con l’obiettivo del suo successivo inserimento nel mondo del lavoro. Ne consegue che il POF dovrà prevedere una nuova organizzazione della didattica mediante il potenziamento dell’insegnamento linguistico in italiano e in altre lingue europee, delle competenze matematiche, logiche e scientifiche, di musica e arte, digitali e delle discipline motorie;
b) l’istituzione dell’organico dell’autonomia, ossia di un organico aggiuntivo dei docenti costituito da posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa, il che consentirà a ciascuna scuola di realizzare al meglio il POF avvalendosi della professionalità di insegnanti utilizzabili per lo svolgimento di attività curricolari e non ;
c) la formazione in servizio dei docenti di ruolo diviene obbligatoria, permanente e strutturale e sarà definita nel Piano nazionale di formazione da adottare ogni tre anni in sintonia con i piani di miglioramento del servizio scolastico concordati nella fase di autovalutazione. E’ stata altresì prevista per i docenti la istituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione ai fini dell’acquisto di materiali didattici o per la partecipazione ad iniziative culturali. La formazione così concepita è uno dei punti di forza della riforma; in una scuola in cui le responsabilità di dirigenti e docenti aumentano, è fondamentale far leva sulla presenza di personale non solo motivato, ma anche competente, considerato che innegabilmente la qualità dell’istruzione è strettamente connessa alla professionalità degli operatori scolastici.
d) la centralità dello studente nella nuova scuola si estrinseca nella possibilità di attivare nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado insegnamenti opzionali miranti ad arricchire il suo percorso. A ciò si aggiunga la possibilità di svolgere attività educative, culturali, artistiche e sportive negli edifici scolastici nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

E’ inoltre previsto il rafforzamento del collegamento tra scuola e mondo del lavoro mediante l’introduzione di appositi percorsi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi per una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e per una durata complessiva di almeno 200 ore nei licei.

I percorsi di alternanza scuola– lavoro verranno inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa, ragion per cui le scuole secondarie di secondo grado avranno la possibilità di stipulare convenzioni con gli ordini professionali e con enti pubblici e privati al fine di favorire l’orientamento dello studente nel mondo del lavoro.

Sarà possibile esprimere un giudizio sulla legge di riforma e formulare proposte di modifiche migliorative soltanto dopo aver monitorato sul campo la sua applicazione, il che comporta soprattutto nella fase di avvio del corrente anno scolastico l’impegno di tutti i docenti con il coordinamento del dirigente scolastico quale soggetto gravato di maggiori responsabilità.

In definitiva, spetta ai protagonisti dell’attività didattica e organizzativa verificare nel tempo le ricadute della riforma sul processo di valutazione e miglioramento della singola scuola, individuando le linee operative più idonee per l’attuazione della legge sulla Buona Scuola.

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