Reato di omicidio stradale, il sì della Camera: le nuove sanzioni

Redazione 29/10/15
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Il nuovo reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali è stato approvato dalla Camera, con 276 voti favorevoli, 20 contrari e 101 astenuti. Il ddl ora slitta al Senato, i lavori però assicura Riccardo Nencini, Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti, “saranno brevi, entro l’anno sarà legge. Un impegno preso, un impegno mantenuto”. Il via libera dall’aula della Camera segue il braccio di ferro che ha portato a significative variazioni del testo e che ha visto protagonisti, lunedì scorso, Asaps-Associazione Lorenzo Guarnieri ed altri promotori del ddl.

Come spiegato da Alessia Morani, vicecapogruppo del Pd a Montecitorio e relatrice del ddl sull’omicidio stradale, sono state accolte diverse richieste che hanno fatto aumentare il minimo della pena per le violazioni gravi del Codice della Strada. Il ddl rende l’omicidio stradale colposo un reato a sé, diviso su tre varianti. Nello specifico è stato previsto l’obbligo di arresto in flagranza per i pirati della strada che causano incidenti mortali, limitatamente però ai casi più gravi e cioè quando il conducente viene trovato in stato di ebrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o sotto l’effetto di sostanze psicotrope.

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Per queste circostanze, con l’approvazione di un nuovo emendamento all’articolo 5 elaborato dalle commissioni giustizia e trasporti, viene introdotto l’arresto da 8 a 12 anni. Mentre prima l’obbligo di arresto in flagranza scattava in ogni caso per il reato di omicidio stradale, rimanendo facoltativo per le lesioni personali stradali, con l’attuale modifica spetterà alle autorità decidere se attivarlo o meno anche per le situazioni meno gravi causanti comunque vittime di incidenti stradali.

Salgono le sanzioni penali (reclusione da 5 a 10 anni) anche per il guidatore che causa un incidente mortale avendo un tasso alcolemico superiore allo 0,8 g/l o viceversa avendo attuato condotte di rilevante pericolosità quali eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio. Per la circostanza-base, vale a dire quando il decesso scaturisce da un incidente causato da violazioni del Codice della Strada, viene prevista la pena, già in vigore, da 2 a 7 anni.

In riferimento al reato di lesioni stradali, si conferma la circostanza-base ma si prevede l’innalzamento delle pene nei casi in cui il guidatore sia ubriaco e/o sotto l’effetto di droghe, salendo da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Con un tasso alcolemico superiore alla soglia dello 0,8 g/l o in casi di incidenti causati da manovre pericolose si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per quelle gravissime.

Per i conducenti di mezzi pesanti, vale a dire camionisti o autisti di bus e autobus, è sufficiente anche la presenza di un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro per far scattare l’ipotesi più grave di omicidio stradale, e specularmente di lesioni. In ogni caso, qualora il guidatore dovesse fuggire dopo aver provocato l’incidente viene aumentata da uno a due terzi la pena, non potendo comunque essere più bassa di 5 anni per l’omicidio e di 3 anni per le lesioni.

Anche in caso di decesso o lesioni di più soggetti oppure in caso di guida senza patente o assicurazione, subentrano ulteriori aggravanti, essendo poi stato introdotto il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti su peculiari contingenze aggravanti. Se invece l’incidente è in parte avvenuto anche per colpa della vittima, la sanzione penale subisce una riduzione che può arrivare fino alla metà.

In tutti i casi di condanna o patteggiamento per omicidio o lesioni stradali si revoca di default la patente. Si potrà ottenerne una nuova soltanto dopo 15 anni, in caso di omicidio stradale, o 5 anni, qualora intervenga il solo reato di lesioni. Anche in tali circostanze, tuttavia, sono previste alcune aggravanti come, ad esempio, nei casi di fuga del conducente dopo aver provocato l’omicidio stradale per le quali si prevede, ai fini del ri-conseguimento della patente, un’attesa di almeno 30 anni dalla revoca.

Viene poi introdotta la facoltà da parte del giudice di poter ordinare anche d’ufficio perizie coattive, vale a dire prelievi forzosi di campioni biologici allo scopo di conoscere il dna. Il prelievo coattivo, in caso di urgenza, può essere predisposto anche dallo stesso pm. “Si tratta di una legge che prevede l’introduzione di un nuovo reato e sancisce così la certezza della pena. E’ una legge che rende giustizia a tutte le famiglie delle vittime della strada e che sostiene il difficile lavoro di quanti operano nella sicurezza stradale”, ha chiarito Morani.

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