Ius soli temperato: ecco le nuove regole per diventare cittadino italiano

Redazione 14/10/15
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Ieri, la Camera ha approvato in prima lettura il testo che cambia le modalità per acquisire la cittadinanza italiana con 310 sì, 66 no e 83 astenuti, tra cui i deputati del Movimento cinque Stelle. Al ddl ora tocca passare al varo del Senato. In sintesi, in base al provvedimento, per la cittadinanza non basterà essere nati sul territorio italiano, ma potrà essere richiesta se è stato completato almeno un ciclo di istruzione nel nostro Paese oppure se almeno un genitore è in possesso del permesso di soggiorno.

E’ quanto stabilito del rinominato “ius soli temperato” in quanto non permette di diventare cittadini italiani ‘per nascita’, così come invece avviene, ad esempio, negli Stati Uniti dove se si nasce in territorio americano si è automaticamente cittadini americani.

Che cosa stabilisce lo “ius temperato”?

In base ad esso, saranno cittadini italiani per nascita i figli, nati nel territorio della Repubblica, di genitori stranieri solo se almeno uno di essi ha un permesso di soggiorno Ue di lungo periodo. Nella prima versione, la cittadinanza veniva concessa a chi aveva almeno uno dei genitori con residenza legale senza interruzioni da almeno cinque anni prima della sua nascita.

Sarà poi necessaria la dichiarazione di volontà di un genitore, o di chi ne esercita la responsabilità, all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del minore, entro il suo 18esimo anno. Qualora dovesse venire meno questa dichiarazione potrà essere il diretto interessato ad avanzarne richiesta, entro però il 20esimo anno.

Per gli stranieri nati e residenti in Italia senza interruzioni e legalmente, fino a 18 anni, il termine per la dichiarazione di acquisto della cittadinanza si eleva a 2 anni dalla maggiore età. In base al provvedimento, considerando che il permesso di lungo periodo viene richiesto esclusivamente per gli Stati che non appartengono alla Ue, il principio dello “ius soli” non sarà applicato ai cittadini dei paesi europei.

Che cos’è invece lo “ius cultrurae”?

In base ad esso anche i minori stranieri nati in Italia, o immessi entro il 12esimo anno, che abbiano frequentato con regolarità per almeno cinque anni uno o più cicli presso istituti del sistema nazionale di istruzione, o percorsi di formazione professionale di durata triennale- quadriennale, hanno diritto ad ottenere la cittadinanza.

E’ compito del genitore, che deve a sua volta avere la residenza legale, o viceversa dello stesso interessato, fare richiesta della cittadinanza, entro due anni dalla maggiore età.

Prima, in base alla legge 91/92 era previsto il solo “ius sanguinis”, in base al quale la cittadinanza si trasmette dai genitori ai figli. Sulla questione sono intervenute, negli anni, numerose proposte di cambiamento che hanno ridimensionato, limitandole, le condizione per la cittadinanza.

Ora, in base alle nuove norme anche gli stranieri che possiedono i nuovi requisiti, anche se hanno superato il limite di età dei 20 anni,  alla data dell’approvazione della legge, possono farne richiesta.

Redazione

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