Operatività e incongruenze del Dpcm sulla mobilità dei dipendenti sovrannumerari

Luigi Oliveri 01/10/15
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Si avrà intorno al marzo 2016 la conclusione del percorso di trasferimento in mobilità dei dipendenti in sovrannumero di province e città metropolitane. E’ questo il risultato del complesso scadenzario previsto dallo schema di Dpcm che regola le procedure di mobilità, sottoscritto nei giorni scorsi dal Ministro della Funzione Pubblica e in attesa di registrazione della Corte dei conti e conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Al marzo 2016 saranno stati consumati 15 dei 24 mesi messi a disposizione dalla legge 190/2014, per provare a ricollocare la pletora dei dipendenti di province e città metropolitane messi forzatamente ex lege in sovrannumero.

Se si pensa che le scadenze previste dalla stessa legge 190/2014 e dalla circolare interministeriale 1/2015 prevedevano che il medesimo percorso si dovesse aprire a marzo 2015 e concludersi al massimo nell’estate scorsa, si ha la prova di quanto sofferta sia l’attuazione della normativa di riordino delle province e di trasferimento del personale.

D’altra parte, l’iter immaginato da Governo e Parlamento non poteva non produrre questi ritardi ed aggravare moltissimo il rischio che parecchi dipendenti soprannumerari restino senza ricollocazione.

Infatti, il complesso processo è partito dal primo gennaio 2015, privo, però, dei presupposti necessari per attivarsi:

a)                           il riordino delle funzioni, che, se le regioni adempieranno a quanto stabilisce l’articolo 7, comma 9-quinquies, del d.l. 78/2015, convertito in legge 125/2015, si sarà avuto il 31 ottobre 2015, più di un anno dopo la scadenza originariamente immaginata dalla legge 56/2014;

b)                          la mappatura dei posti disponibili per la mobilità dei dipendenti delle province, che, se andrà bene, si avrà – finalmente – solo in attuazione del Dpcm sulla mobilità entro il 30 novembre 2015, a quasi un anno dall’entrata in vigore della legge 190/2014.

Ciò che avrebbe dovuto costituire il presupposto della ricollocazione, come si nota, giungerà ampiamente con ritardo, lasciando disponibili a mala pena 7 mesi per provare a rimediare agli altri ulteriori probabili ritardi che si determineranno, ed evitare la messa in disponibilità di migliaia di dipendenti.

A queste oggettive incongruenze se ne aggiunge un’altra: quasi nessuna provincia ha sin qui adottato il provvedimento di individuazione nominativa dei dipendenti collocati in sovrannumero. Se andrà bene, le province adempienti provvederanno entro 30 giorni dalla pubblicazione del Dpcm sulla mobilità in Gazzetta Ufficiale: verosimilmente verso la fine di ottobre, inizio novembre, dunque. Anche qui, con un ritardo abissale.

Lo schema di Dpcm cerca, allora, di recuperare i clamorosi ritardi accumulati dalla sostanziale inattuabilità della riforma, nonché dalle inadempienze delle regioni che non hanno riordinato nulla e delle stesse province che si sono guardate bene, nell’assenza dei decreti sulla mobilità, dal determinare i nominativi del personale soprannumerario.

Il tentativo del Dpcm avviene attraverso uno scadenziario molto serrato, forse anche troppo data la mole di dati che occorrerà gestire e, soprattutto, l’assenza di qualsiasi sanzione nei confronti degli enti che si ostineranno ancora a rimanere nella loro inadempienza.

Andiamo con ordine. Lo scadenzario serratissimo cui ci si riferiva prima può essere rappresentato nella seguente tabella di marcia:

Da

Publicazione

decreto in GU

Ipotesi:

30/09/2015

Entro 10 gg

10/10/2015

consenso per assunzione definitiva di personale comandato

Entro 20 gg

20/10/2015

comunicazione a province di provenienza della definitiva assunzione dei comandati

Entro 30 gg

30/10/2015

Le province debbono inserire in PMG i nominativi dei dipendenti in sovrannumero

31/10/2015

   Le regioni che hanno fatto il riordino delle funzioni comunicano i posti disponibili sul PMG  Da 31/10/2015

Entro 30 gg

30/11/2015

Tutti gli enti, sia locali, sia statali, inseriscono in PMG i posti disponibili per assumere in mobilità

Entro 60 gg

30/12/2015

La Funzione pubblica rende pubblici in PMG i posti disponibili presso regioni ed enti localiDa 30/12/2015

Entro 30 gg

29/01/2016

dipendenti in sovrannumero esprimono le preferenze   Da 29/01/2016

Entro 30 gg

28/02/2016

La Funzione pubblica assegna ai comuni i vigili e i restanti dipendenti

28/02/2016

La Funzione pubblica assegna al Ministero dei trasporti i dipendenti addetti

28/02/2016

La Funzione pubblica assegna dipendenti a regioni ed enti locali    data imprecisataLa Funzione pubblica assegna dipendenti ad amministrazioni statali  Presa di servizio dipendenti trasferiti=entro 30 giorni da provvedimento di pubblicazione delle assegnazioni

 

 

I problemi applicativi ed interpretativi che pone il Dpcm e la connessa tabella di marcia non sono pochi.

Un primo gruppo di scadenze riguarda:

a)                          la procedura per l’immissione definitiva del personale provinciale comandato o distaccato presso altre amministrazioni nei ruoli delle stesse;

b)                          l’adempimento delle province, chiamate ad inserire nel portale mobilita.gov (il cui acronimo è PMG) gli elenchi nominativi del personale in sovrannumero, di cui all’articolo 1, comma 422, della legge 190/2014.

Soffermiamoci su questi adempimenti a carico delle province. Osserviamo, come rilevato prima, che non c’è alcuna sanzione nei confronti di questi enti, qualora non carichino sul portale PMG gli elenchi nominativi del personale in sovrannumero.

E’ un bel problema: in assenza di questi elementi, infatti, è evidente l’impossibilità di attuare l’intera procedura di mobilità.

Il Dpcm non rimedia imponendo alle province di caricare i dati, ma attraverso quanto prevede il suo articolo 4, comma 4: “Nel caso in cui gli enti di area vasta non adempiono, nei tempi previsti, alle previsioni del presente articolo, il personale dipendente a tempo indeterminato dai medesimi enti può avanzare istanza di mobilità secondo le previsioni dell’articolo 6 ed essere ricollocato con i criteri del presente decreto”.

In realtà, non si tratta di una soluzione “procedurale”, consistente, ad esempio, nel commissariamento degli enti inadempienti e la forzatura nella determinazione delle liste nominative. Il Dpcm consente che le province restino inadempienti e lascia l’iniziativa ai singoli dipendenti. I quali, dunque, potranno comunque avanzare l’istanza di mobilità anche se la provincia presso la quale prestano servizio non abbia approvato la lista.

Di fatto, quindi, il Dpcm induce le province che sin qui, per molte ragioni, tra le quali quelle della difficile assunzione di responsabilità o complicate relazioni sindacali, non hanno approvato le liste nominative, di continuare a restare inerti: sarà ciascun singolo dipendente a provare a collocarsi, mediante l’istanza di mobilità.

In teoria questa idea potrebbe anche funzionare, ma in pratica e, probabilmente sotto l’aspetto giuridico e dell’equità della procedura, i rilievi sono molti.

Non si capisce, infatti, quali tra i dipendenti di province e città metropolitane potranno esercitare il diritto di formalizzare l’istanza di mobilità attraverso il PMG: tutti, oppure solo quelli addetti alle funzioni non fondamentali? Se le province restano inadempienti, in effetti non esiste un provvedimento che formalizzi quali dipendenti, in quanto addetti ai servizi non fondamentali o in quanto da ricomprendere nel taglio del costo del personale, siano considerabili ex se soprannumerari. Quindi, come si potrebbe dirimere il contrasto eventuale tra dipendenti? E come si potrebbe garantire che l’assunzione da parte di regioni, enti locali ed amministrazioni dello Stato non sia nulla, se coinvolga un dipendente di provincia o città metropolitana che abbia presentato istanza, pur essendo nel proprio ente adibito a funzioni fondamentali e, dunque, da escludere dal processo di mobilità? Non è dato saperlo. E si tratta di una lacuna estremamente grave, perché potrebbe inficiare la validità di centinaia di assunzioni, bloccando l’intero sistema.

Nulla vieta, poi, per paradosso forse inapplicabile, che tutti i dipendenti provinciali si mettano d’accordo e nessuno presenti istanza di mobilità. Il sistema resterebbe inchiodato. Tuttavia, per i dipendenti il rischio di andare in disponibilità è così elevato che questa forma di “boicottaggio” della procedura, per quanto possibile, non appare per nulla probabile.

Una seconda incongruenza concerne le regioni. Esse dispongono di due scadenze. Una prima è quella del 31 ottobre: laddove entro questa data, nel rispetto del d.l. 78/2015, abbiano riordinato le funzioni, dovranno caricare sul PMG i posti disponibili, connessi alle funzioni provinciali che abbiano deciso di acquisire nella loro competenza.

Già, ma di quanti posti si tratterà? Le regioni saranno obbligate ad assumere in mobilità tutti i dipendenti tracciati dai lavori degli Osservatori regionali come addetti alle funzioni riordinate passate nelle loro competenze? O solo alcuni di essi? Per quanto l’articolo 1, commi 92 e 96, lettera a), della legge 56/2014 lasci propendere per la risposta positiva, è da osservare che il primo a violare queste norme è stato il Parlamento, che approvando la legge 190/2014 ha introdotto nell’ordinamento disposizioni in contrasto frontale con le disposizioni della legge Delrio.

Nulla assicura, dunque, che le regioni, nel riappropriarsi di funzioni provinciali riordinate, ricomprendano l’intero personale addetto. Ma, poi, se le province non adempiessero (cosa, come visto sopra, possibile) all’obbligo di stilare le liste dei soprannumerari, le regioni come potrebbero attivare quella sorta di cessione di ramo d’azienda che deriverebbe dalla decisione di riacquisire funzioni provinciali, in assenza di provvedimenti che individuino formalmente i dipendenti interessati alla mobilità? Non è dato saperlo.

In ogni caso, le regioni che non dispongano il riordino delle funzioni entro il 31 ottobre, dovranno comunque caricare sul PMG entro 30 giorni dal 31 ottobre i posti disponibili in base alle facoltà di assunzione, come tutti gli altri enti locali, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Dpcm. In questo caso, le regioni si espongono ad un’acquisizione in mobilità di dipendenti ex provinciali senza la simmetria con le funzioni provinciali acquisite: questo potrebbe costituire un incentivo ulteriore a riordinare le funzioni per tempo, ulteriore rispetto alla sanzione prevista dal d.l. 78/2015, che impone loro di coprire i costi delle funzioni provinciali non riordinate, trasferendo le connesse risorse alle province.

Un altro gruppo di scadenze decorrenti dal 31 ottobre è il “cuore” della procedura. Entro il 30 novembre tutte le amministrazioni interessate dai processi di mobilità (per le regioni vi può essere l’eccezione della mobilità “guidata” per le funzioni riacquisite, come visto sopra) dovranno inserire nel PMG i posti disponibili, per consentire al Dipartimento della Funzione Pubblica di renderli pubblici, entro i successivi 30 giorni.

Anche in questo caso, però, il Dpcm (e del resto la legge) non prevede alcuna conseguenza diretta e percepibile, nel caso in cui le amministrazioni pubbliche restino inerti. In effetti l’unica conseguenza negativa a carico degli enti sarebbe il prolungarsi del congelamento delle assunzioni e poco più.

A ben vedere, l’articolo 11, comma 2, del Dpcm prevede che “I prefetti preposti agli  Uffici territoriali di governo vigilano sul corretto svolgimento degli adempimenti di cui al presente decreto da parte degli enti locali, adottando, ove necessario, gli atti di competenza finalizzati a definire la domanda e l’offerta di mobilità in stretta collaborazione con il Dipartimento. Gli stessi prefetti vigilano altresì sul rispetto del divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato previsto, a pena di nullità, dal comma 424 e dal comma 425”. Esiste, dunque, un potere di “vigilanza” sugli adempimenti. Non si capisce, tuttavia, di quali poteri dispongano i prefetti laddove nell’esercizio della vigilanza accertino che gli enti non carichino i posti disponibili o, soprattutto, non li carichino completamente. A parte la circostanza che non appare in alcun modo possibile per i prefetti venire a sapere se gli enti carichino sul PMG proprio tutti i posti disponibili, i prefetti non pare dispongano di alcun potere sanzionatorio o nemmeno sostitutivo. Potranno limitarsi a comunicare al Governo l’inadempimento. Le armi per garantire che il processo complessivo si dipani in modo puntuale e corretto sono davvero spuntate.

C’è, poi, il problema più rilevante, quello, cioè, della congruenza dei dati della domanda di lavoro (quella espressa dagli enti), con l’offerta (dal lato dei dipendenti). Da notare che il Dpcm all’articolo 5 sbaglia a qualificare come “offerta” la determinazione dei posti disponibili: nel mercato del lavoro, è sempre il lavoratore che produce l’offerta di lavoro, mentre è il datore a manifestare la domanda.

In linea tendenziale, proprio perché come visto sopra i dipendenti degli enti di area vasta rischiano di trovarsi in disponibilità, essi molto verosimilmente manifesteranno l’intenzione di andare in mobilità, presentando le istanze successivamente alla pubblicazione delle disponibilità dei posti, a cura della Funzione Pubblica.

Il dato dei dipendenti interessati è, a grandi linee noto: si tratta di circa 20.000 dipendenti. Da questi occorre scomputarne circa 4.000, destinati ad andare in pensione entro il 31.12.2016 con i requisiti pre-Fornero. Ne restano circa 16.000. Da questi occorre scomputarne 7.500, numero corrispondente agli addetti ai servizi per l’impiego, ai quali, per espressa previsione del suo articolo 1, comma 3, il Dpcm non si applica: essi, quindi, non saranno coinvolti nelle procedure di mobilità ivi regolate.

Ne restano 8.500 circa, dai quali scomputarne circa 1.000, tenendo conto che qualche sparuta mobilità è pur sempre stata effettuata e che qualche centinaio di dipendenti provinciali transiterà verso il Ministero della giustizia, in esito alla procedura di mobilità per 1031 posti.

Non ci si allontana molto dal dato reale, se si presuppone che dal lato dell’offerta vi saranno circa 7.500 istanze di mobilità.

Il sistema potrebbe funzionare perfettamente, se dal lato della domanda vi saranno 7.500 posti disponibili o anche più.

Potenzialmente, sembra che il sistema sia perfettamente in grado di assorbire i circa 7.500 dipendenti provinciali. Verificando, infatti, il Conto del personale relativo al 2013, apprendiamo che complessivamente le amministrazioni coinvolte nei commi 424 e 425 dell’articolo 1, della legge 190/2014 hanno coperto con concorsi 12.881 posti vacanti. La cifra deve essere, però, sensibilmente ridotta, perché più poco meno di 7.200 posti sono stati attivati dagli enti del Servizio sanitario nazionale, per il 98% riferiti a medici e infermieri.

Potenzialmente, allora, possiamo affermare che l’intero sistema degli enti coinvolti nella ricollocazione dei dipendenti provinciali in sovrannumero potrebbe mantenere una disponibilità numerica di 5.000 posti, dei quali, tornando ai dati del Conto 2013, circa 3.200 relativi al comparto regioni-autonomie locali.

Il dato potrebbe sembrare insufficiente a coprire l’offerta. Ma, analizzando sempre quanto emerge dal Conto del personale 2013, scopriamo che l’insieme degli enti coinvolti nella ricollocazione assunse per mobilità circa 29.800 dipendenti. Scomputiamo anche in questo caso i circa 10.000 posti movimentati dal Servizio sanitario, potenzialmente i posti vacanti complessivamente potrebbero essere stimati in 19.800 (dato ricavato dalle mobilità del 2013) oltre ai 5.000 posti coperti per concorso, per una somma, riferita al 2013, di 24.800 posti vacanti.

Anche immaginando che nel 2015 i posti vacanti ricopribili possano essersi sensibilmente ridotti a causa dei molteplici vincoli alle assunzioni, per altro in parte allentati dalla legge 190/2014 per favorire la ricollocazione, sarebbe difficile immaginare che la mappatura dei posti disponibili produca un risultato di posti disponibili inferire ai 20.000.

Laddove avvenisse ciò, si avrebbe la conferma sostanziale, anche se per induzione, che le amministrazioni non abbiano caricato tutte le disponibilità. E questo è il rischio principale dell’intera procedura.

Il problema è dato col quale il Dpcm prevede che le amministrazioni inseriscano i dati relativi ai posti di organico utili per il trasferimento dei dipendenti degli enti di area vasta. L’articolo 5, comma 1, del decreto dispone che “le regioni e gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, esclusi gli enti di area vasta, inseriscono nel PMG, con le modalità ivi indicate, i posti disponibili in base alle proprie facoltà di assumere”; lo stesso vale per i ministeri. Il successivo comma 3 aggiunge e precisa: “Le amministrazioni, ai fini dell’attuazione dei commi 1 e 2, individuano i posti disponibili, nell’ambito delle dotazioni organiche, tenendo conto, in relazione al loro fabbisogno, delle funzioni riordinate, delle aree funzionali e delle categorie di inquadramento dei dipendenti in soprannumero”.

In sostanza, quindi, il decreto non impone alle amministrazioni di rendere noti i posti vacanti della dotazione organica e di selezionare, poi, i dipendenti tenendo conto dei limiti di spesa per le assunzioni. Al contrario, si permette a ciascun ente di “filtrare” le assunzioni, decidendo autonomamente a monte, sulla base dei propri fabbisogni, a quali aree e categorie di inquadramento apparterranno i posti da segnalare nel portale per l’incontro domanda/offerta di mobilità.

Il riferimento alle “funzioni riordinate” appare velleitario: esso avrebbe un senso se si attuasse quanto prevede l’articolo 1, commi 92 e 96, lettera a), della legge 56/2014, norma che, invece, proprio in quanto violata impone la farraginosa operazione prevista dalla legge 190/2014 ed attuata dal Dpcm in commento.

Se non tutti i posti realmente disponibili saranno inseriti nel PMG si rischia che intere categorie di dipendenti delle aree vaste non riescano a ricollocarsi in mobilità. Un rischio, del resto confermato dalle sia pur sparute procedure di mobilità interamente riservata fin qui gestite: il 90% e più dei trasferimenti ha riguardato esclusivamente i dipendenti inquadrati in categoria C, gli “istruttori”, con simmetrica pretermissione dei funzionari in categoria D e dei dipendenti con inquadramento da operatore, appartenenti alla categoria B. Nemmeno l’ombra, poi, c’è stata di mobilità per i dirigenti.

Il meccanismo previsto dal Dpcm non risolve questo problema ed, anzi, lo acuisce. Esso consente una barriera alle assunzioni per mobilità “a monte”, permettendo agli enti di selezionare quali posti vacanti inserire nella piattaforma dell’incontro domanda/offerta. Il che renderà estremamente difficile i trasferimenti in particolare dei dipendenti inquadrati in categoria D e dei dirigenti. Un problema particolare riguarderà, per esempio, i direttivi o i funzionari delle polizie provinciali, appunto inquadrati nella categoria D: la gran parte dei comuni interessati ad assumere dipendenti provinciali della polizia ha i posti di comandante o di responsabile, quelli coperti da personale di qualifica dirigenziale o di categoria D, già coperti. Il Dpcm consente loro, dunque, di manifestare il solo fabbisogno degli agenti da inquadrare nella categoria C, il che rende molto probabile una difficoltà estrema nella ricollocazione delle figure di vertice della polizia provinciale. Ma l’esempio, in realtà, riguarda la gran parte delle strutture degli enti di area vasta.

Se tutto andrà per il verso giusto, entro il 31.12.2015 il Dipartimento della Funzione pubblica renderà note le disponibilità di posti caricate dai vari enti sul PMG.

Da quella data, i dipendenti delle province interessati potranno presentare nel portale PMG l’istanza di mobilità, esprimendo un ordine di preferenza tra i posti disponibili nei vari enti, con specifico riferimento alla funzione svolta, all’area funzionale ed alla categoria di inquadramento. In via subordinata, i dipendenti potranno esprimere la preferenza ad essere ricollocati in sedi amministrative collocate nel capoluogo di regione o Roma Capitale.

Laddove il personale delle province non esprima preferenze, sarà il Dipartimento della Funzione pubblica ad assegnarlo d’ufficio presso le sedi dei vari enti. Ma, se il personale provinciale in sovrannumero non fosse stato caricato dalle province, come potrebbe compiere queste assegnazioni d’ufficio il Dipartimento della Funzione Pubblica? Altro nodo irrisolto.

Nei successivi 30 giorni dall’espressione delle preferenze dei dipendenti, il Dipartimento della Funzione pubblica formalizzerà e pubblicherà le assegnazioni definitive verso le varie amministrazioni, con un preciso ordine logico di priorità:

  1. il personale di polizia provinciale verso i comuni;
  2. il personale da trasferire alle sedi decentrate del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, da individuare tra coloro che alla data dell’1.1.2015 presso le province era adibito alla gestione degli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
  3. tutto il restante personale provinciale, verso regioni ed enti locali.

Solo una volta che siano stati coperti tutti i posti disponibili di regioni ed enti locali il Dipartimento assegnerà l’eventuale personale provinciale rimasto non ricollocato verso le amministrazioni statali. In questo caso, non è precisata la data entro la quale il Dipartimento potrà intervenire: una conferma indiretta che lo scadenzario previsto è molto tirato ed ottimistico.

Il personale delle ex province assegnatario dei posti sulla base dei provvedimenti della Funzione Pubblica, dovrà prendere servizio entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione delle assegnazioni: la dead line dovrebbe essere, dunque, la fine di marzo 2016. Non prima di quella data, dunque, le amministrazioni locali potranno dirsi liberate dal “giogo” del congelamento delle assunzioni. Ma dovranno augurarsi che tutto funzioni per il meglio, impegnandosi a fare integralmente la loro parte, inserendo proprio tutti i posti disponibili.

Entrato in vigore il Dpcm, si estinguono nei successivi 15 giorni le procedure di mobilità interamente riservate ai dipendenti provinciali, come “regolate” dalla circolare 1/2015, se non concluse entro quel termine. Per procedura conclusa si dovrebbe intendere la determinazione della lista dei dipendenti considerati idonei, non la materiale presa di servizio, che è attuazione della procedura conclusa. Ma, siamo sicuri che questo argomento sarà causa di infiniti contrasti interpretativi.

Pertanto, con la pubblicazione del Dpcm per le amministrazioni non vi sarà più la possibilità di gestire le “selezioni” dei dipendenti provinciali sulla base di proprie valutazioni discrezionali, in quanto si dovranno obbligatoriamente applicare i criteri generali ed individuali previsti dagli articoli 7 e 8 del decreto, i quali saranno alla base della procedura informatica del PMG, grazie alla quale la Funzione Pubblica disporrà le assegnazioni dei dipendenti alle varie amministrazioni. Niente spazio, dunque, agli enti di destinazione per valutazioni come il punteggio derivante dai “colloqui”.

Restano fermi, come ultima annotazione, tutti i problemi connessi al trattamento economico dei dipendenti ricollocati, perché il Dpcm conferma e, anzi, aggrava quelli già posti dall’altro Dpcm relativo alle tabelle di equiparazione dei trattamenti economici.

L’articolo 10, comma 1, nella sua prima parte, ricalca quasi parola per parola le indicazioni del Dpcm sulle tabelle di equiparazione. Si dispone, infatti, che “I dipendenti in soprannumero trasferiti in esito alle procedure di mobilità disciplinate dal presente decreto, mantengono la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d’impiego nell’ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, in godimento all’atto del trasferimento, nonché l’anzianità di servizio maturata”.

Insomma, si conferma la violazione delle previsioni dell’articolo 1, commi 92 e 96, lettera a), della legge Delrio, i quali avevano previsto che i dipendenti provinciali avrebbero conservato integralmente il trattamento economico. Il Dpcm relativo alla mobilità, oltre tutto, non risolve il mistero delle voci di salario accessorio che avrebbero “carattere di generalità e natura fissa”: voci che nei contratti collettivi del comparto Regioni-autonomie locali non sono in alcun modo identificabili e che, comunque, rappresentano una contraddizione in termini. Il salario accessorio è per sua definizione variabile e le uniche componenti fisse e continuative sono l’indennità di comparto, la progressione orizzontale ed alcune indennità per gli ex livelli ottavo e quinto, e per gli addetti alle attività di insegnamento. Tutte le altre indennità, dal turno alla particolare responsabilità, dal maneggio valori al rischio e al disagio non sono né generali né fisse.

Il secondo periodo dell’articolo 10, comma 2, del Dpcm, stabilisce che per determinare l’ammontare delle risorse destinate alla contrattazione integrativa di ciascun ente nel quale transiteranno i dipendenti di area vasta, le corrispondenti risorse destinate a finanziare le “misteriose” voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale si utilizzeranno per costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, a valere sulle risorse relative alle assunzioni. Insomma, si conferma che gli enti di destinazione dovranno consumare proprie risorse, segnatamente le disponibilità che avrebbero per le assunzioni, per garantire il salario accessorio ai dipendenti provenienti da province e città metropolitane, perché queste ultime, a causa della legge 190/2014, non hanno disponibilità finanziarie per assicurare il finanziamento come se fosse una cessione di ramo d’azienda.

Ma è il terzo periodo dell’articolo 10, comma 2, a complicare irrimediabilmente il tutto: “I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014”.

I compensi di produttività e di risultato, nonché le indennità accessorie, non sono certo voci generali e fisse del salario accessorio. Allora, come è possibile che siano confermati negli importi goduti precedentemente?

Insomma, o il salario accessorio è determinato da ciascun ente di destinazione dei dipendenti provinciali in relazione alle proprie disponibilità; oppure, occorre garantire ai dipendenti gli importi per premi e indennità già in godimento: ma, in questo caso, dovrebbe tornare ad operare l’articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 54/2014, che prevede di finanziare a carico delle province il trattamento economico dei dipendenti trasferiti.

Luigi Oliveri

Luigi Oliveri

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