Ministro Madia: “sciolto il nodo dei precari delle scuole comunali”

Redazione 03/09/15
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Il tetto di durata di 36 mesi non viene applicato al personale docente e non docente delle scuole comunali assunto a tempo determinato, sia nella previsione contenuta nel Dlgs 81/2015 per tutti i dipendenti pubblici e privati assunti con contratto flessibile, sia nella versione contenuta nella legge 107/2015 per il medesimo personale delle scuole statali. Per gli enti locali tuttavia ciò non coincide con la totale assenza di limiti temporali alle assunzioni a tempo determinato, in quanto gli stessi sono dettati dal Dlgs 165/2001 e dai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea che spinge le amministrazioni ad attuare un piano organico per il superamento del precariato. Queste, le indicazioni più rilevanti contenute nella circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3, diffusa ieri mercoledì 2 settembre, sulla disciplina applicabile ai rapporti di lavoro a tempo determinato con personale delle scuole comunali, con specifica attinenza ai limiti di durata.

«Abbiamo sciolto il nodo dei precari storici, evitando le disparità di trattamento tra i precari nelle scuole statali e quelli nelle comunali. Ma, come stabilito dalla Corte di Giustizia Europea, bisogna programmare le assunzioni senza ingressi patologici, uscendo dalla logica dell’emergenza» riassume così le finalità del documento il ministro Madia. Dietro richiesta dell’Anci, per risolvere i dubbi scaturiti dalle disposizioni dettate dai recenti provvedimenti attuativi del Jobs Act (Dlgs 81/2015) e dalla riforma della scuola (legge 107/2015), l’adozione della circolare è diventata necessaria. Nello specifico i Comuni, in particolar modo nella fase di avvio dell’anno scolastico, devono aver presente che la reiterazione dei contratti di assunzione a tempo determinato per le scuole deve essere giustificata dalla presenza di «ragioni oggettive».

Viene ribadito, con il primo provvedimento, il termine di 36 mesi come durata massima delle assunzioni a tempo determinato sia nel pubblico impiego che presso le aziende private. Per via della previsione contenuta all’articolo 29, comma 2, lettera c), tale tetto non si applica al personale docente e non docente delle scuole. Una simile deroga, specifica la circolare, si applica sia al personale delle scuole statali che a quello delle scuole comunali, in quanto non sussiste differenza per il legislatore. Resta valido il principio secondo cui è necessario rispettare gli obblighi di motivazione per esigenze eccezionali o limitate nel tempo e gli altri limiti prevista dalla normativa, in particolare dall’articolo 36 del Dlgs 165/2001, nonché il tetto alla spesa secondo cui non si può superare la spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009.

Con riferimento alle assunzioni a tempo determinato del personale docente e non docente delle scuole statali l’articolo 1, comma 131, della riforma della scuola stabilisce il tetto di durata di 36 mesi. Tale tetto non si estende alle scuole comunali per la esplicita esclusione del legislatore e per  via del fatto che questa previsione è stata dettata nell’ambito del piano straordinario di sistemazione del precariato delle scuole statali. Come anticipato, la circolare ricorda come dal combinato disposto di queste previsioni non si debba trarre la conclusione che nelle scuole comunali non esista alcun tetto per la durata delle assunzioni a tempo determinato. I principi per la sua determinazione sono stabiliti dall’articolo 36 del Dlgs 165/2001 e dalla giurisprudenza comunitaria. Il primo sancisce la correlazione con le ragioni di carattere eccezionale o limitato poste a base del ricorso a questo istituto. La giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, invece, citando la sentenza cd Mascolo del 2014, ha fissato il principio della durata ragionevole, impegnando le amministrazioni a dare corso ad assunzioni a tempo indeterminato per cancellare il precariato. Un impegno condiviso dalla riforma della scuola che mediante la circolare viene posto ai Comuni come vincolo di carattere generale da rispettare nell’ambito dei tetti alle assunzioni e del contenimento della spesa del personale.

 

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