Se la partecipata è in liquidazione, l’intervento finanziario del socio pubblico deve essere attentamente ponderato

Michele Nico 27/08/15
Scarica PDF Stampa
Pronunciandosi in sede di esame del questionario relativo al rendiconto 2013, trasmesso dall’organo di revisione di un comune ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 266/2005, la Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia, lancia alcuni importanti avvertenze in ordine alla gestione delle società pubbliche in liquidazione (delibera n. 260/2015/PAR).

Nel caso di specie, il comune de quo è titolare della partecipazione totalitaria in una società che, dopo aver registrato in precedenza pesanti perdite d’esercizio, è stata alla fine messa in liquidazione dall’ente, che ora si interroga circa un eventuale intervento finanziario nei confronti della società stessa.

A questo riguardo, la Sezione rammenta che l’ente locale, nel procedere alla mera copertura del fabbisogno finanziario della liquidazione societaria, di fatto si accolla, i debiti di un terzo soggetto ben distinto e separato dalla PA.

Tale circostanza comporta l’inderogabile necessità di porre in evidenza la ragione economica-giuridica di pubblico interesse sottesa all’operazione, in mancanza della quale il soccorso finanziario del comune potrebbe diventare una fonte di ingiustificato “favor” verso i creditori della società insolvente, come la stessa Sezione lombarda ha già ricordato in altre occasioni (v. deliberazioni n. 380/2012/PRSE e n. 98/2013/PAR).

Occorre oltretutto tenere presente che l’eventuale intervento economico dell’amministrazione a favore della partecipata deve prima fare i conti con l’art. 6, comma 19, Dl 78/2010, convertito in legge 122/2010, ossia la norma che fa divieto agli enti di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio.

Tale disposto richiama il fatto che, negli ultimi decenni, l’ampio ricorso allo strumento societario da parte degli enti locali e la conseguente proliferazione delle società partecipate nel campo dei servizi pubblici locali hanno fortemente caratterizzato lo sviluppo dell’economia sul territorio nazionale.

Tale fenomeno di rilevanza storica, non di rado perfino incentivato dal nostro legislatore (si pensi, per esempio, alla trasformazione agevolata delle aziende speciali in società di capitali, di cui all’art. 17, comma 51, della legge 15 maggio 1997, n. 127) non si è limitato a interessare soltanto il tessuto economico del paese, ma ha anche inciso in profondità nel regime amministrativo degli enti locali, che si sono ritrovati nella stringente necessità di acquisire esperienza, risorse e professionalità per affrontare inusuali problematiche di carattere societario, per di più ubicate nell’area grigia di confine tra il diritto civile e il diritto amministrativo.

È nell’ambito di questo delicato versante che ha da tempo assunto rilievo e interesse la questione delle società pubbliche in perdita, nonché della conseguente linea di condotta che, nei confronti di esse, dovrebbe assumere l’ente locale, in qualità di socio.

Proprio a questo riguardo la Sezione Lombardia ricorda, ancora una volta, l’esigenza di abbandonare la logica del “salvataggio a tutti i costi” di organismi partecipati o variamente collegati alla PA, che versano in situazioni di dissesto.

Il collegio conclude osservando che “se (…) non è ammissibile, nell’ottica di una sana gestione finanziaria, effettuare salvataggi nei confronti di società in perdita, ma ancora presente sul mercato, risulta difficile, salvo dimostrazione in concreto, ritenere economicamente razionale l’accollo dei debiti risultanti verso terzi all’esito di una procedura di liquidazione.

Occorre perciò prudenza e circospezione, a conferma della gestione spesso travagliata che caratterizza i rapporti tra enti locali, in qualità di soci, e gli organismi strumentali della PA.

Vai al testo della deliberazione

Michele Nico

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento