La riforma dell’ente intermedio ritorna all’ARS, ma nel buio più totale

Massimo Greco 21/07/15
Scarica PDF Stampa

In occasione dell’ennesimo tentativo dell’Assemblea Regionale Siciliana di completare il percorso legislativo di trasformazione dell’ente intermedio siciliano, ci piace ritornare ancora una volta sulla questione, riflettendo sulla corretta applicazione dell’art. 15 dello Statuto siciliano.  Parafrasando Friedrich Hölderlin Tutto ciò che trasforma lo Stato in un inferno è il tentativo dell’uomo di farne un paradiso”. Bene, non sappiamo se era nelle intenzioni del legislatore regionale creare un clima paradisiaco, sappiamo però, con certezza, che i presupposti per un contesto infernale del sistema delle autonomie locali ci sono tutti. La riforma, che in altra occasione non abbiamo esitato a definire “impossibile”, non solo è incoerente con lo spirito soppressivo dell’ente intermedio che caratterizza la legge statale Delrio, ma anche con lo stesso art. 15, comma 2, dello Statuto siciliano che, com’è noto, non ha mai previsto l’ente locale Provincia ma solamente l’ente locale Comune che, liberamente, si consorzia con altri Comuni per l’esercizio associato di una o più funzioni amministrative ovvero per la gestione associata (oggi diremmo integrata) di uno o più servizi pubblici locali.

Per la Regione Sicilia dovrebbe essere molto più facile “sbarazzarsi” delle Province per il semplice fatto che nell’Ordinamento siciliano non sono mai esistite, se non nella formula, di dubbia costituzionalità, rappresentata dalla Province regionali coniate dalla l.r. n. 9/86. Nel resto d’Italia, invece, il percorso è più lungo perché le Province possono essere soppresse solo dopo averle espunte dall’art. 114 della Costituzione. Il depotenziamento, ovvero lo svuotamento, voluto dalla legge Delrio è stato infatti l’unico percorso legislativo possibile a Costituzione invariata.

E tuttavia, il legislatore siciliano sembra non essersi reso conto di questo vantaggio istituzionale. Anzi, ha cercato in tutti i modi di scimmiottare le soppresse Province regionali introducendo nell’ordinamento una tipologia atipica di “liberi consorzi di comuni”. Istituzione per legge, comuni capofila, referendum consultivi, limiti territoriali e demografici, città metropolitane, sono esempi pessimi di esercizio di un potere legislativo che, doveva limitarsi a disciplinare solamente tre aspetti: a) il trasferimento di funzioni amministrative dalle Province regionali alla Regione e ai Comuni; b) il trasferimento delle risorse umane dalle Province regionali alla Regione e ai Comuni; c) il trasferimento delle risorse finanziarie regionali ai Comuni in quota parte alle funzioni trasferite.

Non occorreva fare altro, perché la scelta dei Comuni di consorziarsi con altri Comuni per la gestione di servizi e per l’esercizio di funzioni amministrative riconducibili al concetto di area vasta doveva rimanere libera ed autonoma come, del resto, è previsto dal modello di consorzio di comuni disciplinato dall’art. 31 del TUEL. Il legislatore siciliano ha invece preferito introdurre con legge meccanismi perversi che hanno finito per rendere “impossibile” la riforma, aggrovigliandone l’applicazione. Il tentativo di quelle forze politiche, che pure hanno avuto il merito di opporsi alla soppressione delle Province regionali, di introdurre l’elezione diretta del futuro Presidente del libero consorzio di comuni contribuisce non poco a snaturarne la valenza di strumento istituzionale a servizio dei Comuni, certamente dotato di autonomia amministrativa e finanziaria ma, ovviamente, sprovvisto di autonomia politica.

Con questo non vogliamo affatto affermare di essere favorevoli alla soppressione delle Province, anche perché abbiamo in più occasioni sostenuto la necessità di un ente intermedio nel panorama delle autonomie locali, vogliamo qui solo evidenziare che il legislatore regionale deve avere la capacità, e le competenze, non solo per rispondere adeguatamente ai bisogni di una comunità che stenta ad intravedere la ripresa, ma anche per rispettare precetti e principi, di valenza costituzionale, di quello Statuto siciliano che ancora oggi rappresenta per i siciliani una conquista di civiltà politica, sociale ed economica.

Massimo Greco

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento