Revisione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, ora è operativa

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Con il d.lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) all’art. 111 era stata disciplinata la revisione della macchine agricole.

Dal 01 gennaio 1993 il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, può disporre, con decreto ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette all’immatricolazione a norma dell’art. 110, al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, nonché lo stato di efficienza.

Questo era ed è il dettato del primo comma.

La cosa più gradevole è che il previsto decreto ministeriale per disciplinare l’obbligo della revisione delle macchine agricole, che sarebbe dovuta avvenire con cadenze non inferiori a 5 anni, come previsto dall’art. 295. Regolamento di Attuazione Revisione delle macchine agricole in circolazione, che disponeva: Le revisioni delle macchine agricole soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del ministro dei Trasporti, di concerto con il ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, con periodicità non inferiori a cinque anni, a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine agricole stesse.

I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalità prescritte dal provvedimento di cui al comma 1, sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva, stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.

Quel decreto non è mai stato emanato la conseguente non applicazione dell’art. 111 del C.d.S..

Nel corso dell’anno 2012, e più precisamente il 18 dicembre 2012 assistiamo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione 17 dicembre 2012 n. 221 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. In essa leggiamo che è stato introdotto un comma riguardante la sicurezza e la revisione delle macchine agricole in circolazione.

Bene, in fatti al dettato del comma 48 dell’articolo art. 34 viene riportato ad oggetto: Misure urgenti per le attività produttive, le trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali e i comuni.

L’articolo così si esprime. “All’articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 28 febbraio 2013, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell’articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione”.

Nella stessa norma legislativa si leggeva che entro il 28 febbraio 2013 si doveva avere pubblicato il decreto indicato dall’art. 111 del Nuovo codice della strada che disporrà la revisione obbligatoria delle macchine agricole.

Con il medesimo decreto avrebbe dovuto essere disposta, a far data dal 1° gennaio  2014, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione, in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009.

Non serve sottolineare che detti termini sono stati più volte prorogati, ed è bene evidenziare che ai sensi della Legge 27 febbraio 2014, n. 15, recante la conversione con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, l’emissione della norma di attuazione è stata fissata entro il 31 dicembre 2014.

Nella norma vi era un esplicito riferimento alla data del 30 giugno 2015, in cui vi era l’avvio delle operazioni di revisione della macchine agricole e l’obbligo di revisione per i macchinari immatricolati diverrà effettivo a far data dal 31 dicembre 2015.

Per effetto di tali disposizioni è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20/05/2015 (G.U. 30/06/2015 n. 149), recante “Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

Il citato art. 114 del C.d.S. prevede: Circolazione su strada delle macchine operatrici

1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall’art. 106.

2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.

2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all’articolo 58 comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione.

3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall’art. 104, comma 8, salvo che l’autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile.

4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.

5. La modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

6. Le modalità per l’immatricolazione la targatura sono stabilite dal regolamento.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole.

 

Per una più corretta lettura si riporta per esteso il DECRETO 20 maggio 2015, avente ad oggetto: Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l’art. 80, comma 1, del predetto decreto legislativo il quale prevede, tra l’altro, che: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l’effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fi ne di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l’equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fi ni della sicurezza stessa.»;

Visto, altresì, l’art. 111, comma 1, del richiamato decreto legislativo il quale stabilisce che: «Al fi ne di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell’art. 110, al fi ne di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 31 dicembre 2015, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;

Visto, infine, l’art. 114, comma 3, primo periodo, del più volte richiamato decreto legislativo il quale prescrive che: «Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112.»;

Visti gli articoli 295 e 304 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada», relativi, rispettivamente, alla revisione delle macchine agricole in circolazione ed alla revisione delle macchine operatrici in circolazione;

Vista la direttiva n. 2003/37, del 26 maggio 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’omologazione dei trattori agricoli e forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e di abrogazione della direttiva 74/150/CEE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 19 novembre 2004;

Visto l’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi al fi ne di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto l’Accordo sancito in data 22 febbraio 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;

 

Decreta:

Art. 1. Revisione generale delle macchine agricole

1. È disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle macchine agricole, di cui all’art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito specificate:

a) trattori agricoli così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;

c) rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.

 

Art. 2. Revisione generale delle macchine operatrici

1. È disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle macchine operatrici, di cui all’art. 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito specificate:

a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;

b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili;

c) carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.

 

Art. 3.Visita di revisione per i veicoli di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell’art. 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 6 del medesimo art. 111.

2. Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista ma, in ogni caso, non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell’esito dell’avvenuto controllo tecnico.

Sulla carta di circolazione è apposto il timbro «Revisione ripetere – Da ripresentare a nuova visita entro un mese», consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l’applicazione delle sanzioni di legge per l’eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti.

3. Allorché le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale, sulla carta di circolazione è apposto il timbro «Revisione ripetere – Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina». Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui il timbro è stato apposto, nell’osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate.

4. Per i veicoli di cui all’art. 1 è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fi no alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui al comma 1. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fi ni del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione e la sicurezza del lavoro nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.

5. Per le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1° gennaio 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di circolazione.

 

Art. 4. Visita di revisione per i veicoli di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell’art. 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 7 del medesimo art. 114.

2. Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione stradale, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista, ma in ogni caso non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell’esito dell’avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione è apposto il timbro «Revisione ripetere – Da ripresentare a nuova visita entro un mese», consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l’applicazione delle sanzioni di legge per l’eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti.

3. Allorché le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale, sulla carta di circolazione è apposto il timbro «Revisione ripetere – Veicolo sospeso dalla circolazione fi no a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina». Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui il timbro è stato apposto, nell’osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate.

4. Per i veicoli di cui all’art. 2 è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fi no alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui al comma 1. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.

 

Art. 5. Modalità di esecuzione della revisione

1. Le modalità di esecuzione della revisione, ai fini della sicurezza della circolazione stradale, sono definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con la possibilità di effettuare tale revisione mediante unità mobili.

2. Con riferimento ai requisiti minimi di sicurezza, si applicano le disposizioni di cui all’art. 295 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

 

Art. 6. Revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione

1. Le macchine agricole, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) , sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2015 e successivamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione, secondo l’anno stabilito nella tabella in Allegato 1 al presente decreto.

2. Le macchine agricole, di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) e c) , sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2017.

3. Le macchine operatrici, di cui all’art. 2 sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2018.

 

Art. 7. Formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole

1. I criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, sono stabiliti con l’Accordo del 22 febbraio 2012, Repertorio atti n. 53/CSR, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e parte integrante del presente decreto.

 

Il decreto ha disposto che la revisione delle macchine agricole e delle macchine operatrici dovrà avvenire ogni 5 anni. Ciò significa che la revisione dovrà avvenire entro 5 anni dalla prima immatricolazione o entro il medesimo termine decorrente dalla precedente revisione, ma per le macchine agricole classificate come trattori stradali è previsto un calendario specifico nell’allegato I del decreto, come segue, per la regolarizzazione della revisione.

Categorie di macchine Tempi
Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973 Revisione entro il 31 dicembre 2017
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990 Revisione entro il 31 dicembre 2018
Trattori agricoli immatricolati dal 1°gennaio 1991 al 31 dicembre 2010 Revisione entro il 31 dicembre 2020
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 Revisione entro il 31 dicembre 2021
Trattori agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2016 Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

Per le altre macchine agricole soggette a revisione, la decorrenza è fissata a far data dal 31 dicembre 2017.

Per le macchine operatici la decorrenza per la revisione generale è fissata a far data dal 31 dicembre 2018.

Per le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1° gennaio 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilirà procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di circolazione.

 

 

Sistema sanzionatorio:

Art. 111

5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’art. 80, comma 7.

6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Pagamento entro 5 giorni €uro 59,50

Nessun punto di decurtazione

Sanzione accessoria: ritiro della carta di circolazione

Nel processo verbale sarà inserita la seguente dichiarazione: “Il documento della carta di circolazione è ritirato per l’invio all’UMC della provincia di …. Si autorizza il conducente a condurre il veicolo per il tragitto più breve e per il tempo strettamente necessario per il ricovero del mezzo, in …………. con l’avvertenza che la circolazione successiva al ritiro comporta l’applicazione delle sanzioni dell’articolo 216, comma 6, del codice della strada.

 

Art. 114

4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole. (riferimento art. 111 comma 6)

 

Pagamento entro 5 giorni €uro 59,50

Nessun punto di decurtazione

Sanzione accessoria: ritiro della carta di circolazione

Nel processo verbale sarà inserita la seguente dichiarazione: “Il documento della carta di circolazione è ritirato per l’invio all’UMC della provincia di …. Si autorizza il conducente a condurre il veicolo per il tragitto più breve e per il tempo strettamente necessario per il ricovero del mezzo, in …………. con l’avvertenza che la circolazione successiva al ritiro comporta l’applicazione delle sanzioni dell’articolo 216, comma 6, del codice della strada.

Girolamo Simonato

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