La Consulta apre ai cittadini stranieri l’accesso al servizio civile

Michele Nico 06/07/15
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Cambiano le regole per l’accesso al servizio civile su base volontaria, non di rado prestato anche presso le amministrazioni pubbliche da parte dei giovani con età dai 18 ai 28 anni, nei settori dell’assistenza, della protezione civile, dell’ambiente, nonché del patrimonio artistico e culturale.

Con la sentenza n. 119/2015 del 25 giugno 2015 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del dlgs 5 aprile 2002, n. 77, nella parte in cui si prevede che l’ammissione allo svolgimento del servizio civile sia subordinata al requisito del possesso della cittadinanza italiana.

Le motivazioni della pronuncia, che prende le mosse dalla relativa questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza della Corte di Cassazione a sezioni riunite, hanno radice nel fatto che l’istituto del servizio civile ha subito una rilevante trasformazione nel corso degli ultimi anni, passando dall’originaria matrice di prestazione sostitutiva del servizio militare di leva a servizio su base volontaria, cui si accede per pubblico concorso.

Nella sua attuale fisionomia non più circoscritta, in senso stretto, al dovere di difesa della patria, il servizio civile “consente oggi di realizzare i doveri inderogabili di solidarietà e di rendersi utili alla propria comunità, il che corrisponde, allo stesso tempo, a un diritto di chi ad essa appartiene”.

In tale chiave di lettura, l’esperienza descritta si traduce in un’opportunità messa a disposizione dei giovani di dedicare un anno della vita a favore di un impegno solidaristico – con un forte valore di coesione sociale – assicurando loro, nel contempo, una sia pur minima autonomia economica.

Una siffatta valenza del servizio civile, quale percorso di educazione alla cittadinanza attiva che contribuisce allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro paese, non è dunque un’opzione che possa essere ragionevolmente preclusa ai cittadini stranieri, senza violare i principi della Costituzione, secondo cui da un lato “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2) e, dall’altro, “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua , di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (art. 3).

In esito a tale scrutinio, la Consulta conclude che “l’esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilità di prestare il servizio civile nazionale, impedendo loro di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale e, di conseguenza, di sviluppare il valore del servizio a favore del bene comune, comporta dunque un’ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e all’integrazione nella comunità di accoglienza”.

 

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Michele Nico

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