Riforma giustizia fiscale e fallimentare: decreto approvato e novità

Redazione 30/06/15
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E’ stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale di sabato 27 giugno la riforma della giustizia civile e fallimentare, sotto forma del decreto legge 83/2015, recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”.

Il provvedimento era stato approvato in Consiglio dei ministri martedì 23 giugno, appena una settimana fa, ed è arrivato in un lasso di tempo relativamente breve per le usuali attese, anche in Gazzetta ufficiale prima della fine della stessa settimana.

Numerose le novità introdotte nel provvedimento, a cominciare dall’ambito del concordato preventivo, che negli ultimi anni ha conosciuto un vero e proprio boom dovuto alla crisi economica e alla chiusura di tantissime attività sull’orlo del fallimento.

In generale, è tutta la parte riservata alle novità in ambito fallimentare a rivestire speciale importanza, dal momento che si affrontano anche i capitoli di finanziamenti alle imprese in difficoltà, si interviene sulle tempistiche di chiusura del’atto fallimentare e sulle revocatorie.

Il decreto, in proposito, istituisce la possibilità per il giudice fallimentare di sancire il procedimento competitivo per venire incontro ai creditori, sempre che il programma di concordato abbia inscritta l’offerta avanzata da un soggetto che abbia palesato il proprio interesse.

In aggiunta, quei creditori che possono vantare almeno il 10% dei crediti maturati dall’attività in chiusura, potranno avanzare a loro volta una proposta alternativa di concordato, alternativa a quella del titolare creditore.

Banche

Vengono introdotte modifiche significative anche in ambito bancario, con ricalcolo del regime di deducibilità su Ires e Irap e sulle perdite in relazione ai crediti di enti finanziari e ovviamente creditizi, così come delle imprese operanti nel ramo assicurativo. Per queste voci, compare il principio della deducibilità integrale su componenti negativi al reddito, in base al bilancio preso in esame.

Per i prossimi tre anni, invece, non saranno calcolati né gli effetti della deducibilità su perdite o svalutazioni, né della rimodulazione su eventuali piano di rientro.

Debiti

Sarà possibile, in base al nuovo decreto sulle procedure fallimentari e tributarie, proporre un nuovo tipo di accordo verso banche e creditori, pari almeno al 50% dell’intero ammontare del debito.

L’unica condizione in cui questo patto potrà essere concluso entro una soglia pari al 75% dei creditori, è che gli stessi rappresentino almeno il 50% del totale non saldato dall’attività. Rimane inattaccabile, invece, il principio secondo cui le imprese creditrici debbano essere saldate integralmente.

Fallimenti

Divieto di nomina a curatore fallimentare del coniuge, dei parenti fino al quarto grado del titolare dell’azienda fallita. Allo stesso modo, non possono diventarlo i creditori e tutti coloro che siano parte in causa nell’ultimo quinquennio precedente il fallimento.

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