Partecipate, la base di calcolo per il limite dei compensi agli amministratori non comprende indennità e rimborsi spese

Michele Nico 29/06/15
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L’orientamento espresso dalla Corte dei Conti nelle recenti decisioni assunte in materia di compensi agli amministratori delle società partecipate è decisamente rigoroso, e appare del resto coerente con la ratio legis delle manovre messe a punto dal legislatore in tema di spending review.

Con la delibera n. 137/2015/PAR del 28 maggio 2015 la Sezione Marche ribadisce, innanzitutto, l’attuale vigenza delle due discipline introdotte in tempi diversi nell’ordinamento giuridico dall’art. 1, comma 725, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) e dall’art. 4 del Dl 95/2012, come novellato dall’art. 16, comma 1, del Dl 90/2014, convertito in legge 114/2014, atteso il diverso ambito oggettivo di tali interventi, finalizzati a ridurre la spesa pubblica per la gestione delle partecipate.

Secondo il giudizio di sintesi espresso dalla Sezione Lombardia con la delibera n. 88/2015/PAR, nel primo caso la legge finanziaria 2007 ha disposto “un limite al compenso del singolo amministratore (presidente o componente del Cda) di società partecipate da comuni e province, rapportandolo all’indennità del sindaco dell’ente” mentre il Dl 95/2012 ha “posto un limite ai costi complessivamente sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per gli amministratori delle società controllate, o interamente partecipate, riferendolo alla spesa storica sostenuta per l’intero organo di amministrazione nel 2013”.

In tale contesto, con la delibera in commento la Sezione Marche si concentra sull’esame dell’art. 4 del Dl 95/2012, là dove la disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, fissa una soglia al costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società pubbliche dirette e indirette, stabilita nell’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013.

Il comune che interpella la Sezione si chiede se, ai fini del calcolo di detta percentuale, si debba considerare soltanto il costo relativo ai compensi erogati agli amministratori, oppure tale costo comprensivo delle indennità e dei rimborsi spese per l’esercizio della carica.

Nel dare riscontro al quesito la Corte non esita a sposare un’interpretazione rigorosamente incentrata sul dato testuale della norma, che si riferisce al “costo sostenuto per i compensi”, senza lasciare spazio al benché minimo dubbio.

Di conseguenza, ad avviso del collegio devono ritenersi “inammissibili operazioni ermeneutiche volte ad ampliare la base di calcolo, includendo nella stessa, voci (quali le indennità ed i rimborsi spese) che, ex se ed in quanto meramente eventuali, si atteggiano come ontologicamente distinte rispetto al compenso evocato dalla norma”.

È poi il caso di ricordare che secondo l’art. 2364, primo comma, del codice civile la determinazione dei compensi è materia assegnata alla competenza dell’assemblea societaria, con l’effetto che, per quanto attiene al dovere di osservare le vigenti disposizioni di legge, la responsabilità amministrativa in materia ricade in primis sugli Enti locali nella veste di soci, e soltanto marginalmente sulle società da essi partecipate.

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Michele Nico

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