Responsabilità del notaio

Rosalba Vitale 16/06/15
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Con la sentenza n. 9952 del 15 maggio, la Cassazione, è intervenuta dichiarando che in tema di imposta di registro è legittima la notificazione dell’ avviso di liquidazione dell’ imposta effettuata dall’Amministrazione Finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l’atto, poiché è obbligato in solido con i soggetti interessati nel cui interesse è stata richiesta la registrazione.

La vicenda ha ad oggetto un ricorso proposto dall’ Agenzia delle Entrate avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia che affermava la legittimazione della Società ad impugnare un atto che era stato notificato al Notaio in qualità di ufficiale rogante della denuncia di avverata condizione e firmatario della stessa volto al recupero delle imposte ipotecarie e catastali.

L’ Amministrazione Finanziaria impugnava l’ anzidetta sentenza in Cassazione per violazione e falsa applicazione degli articoli 81 e 100 c.p.c.

Nel merito i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso ritenendo fondata l’eccezione sollevata dall’Agenzia delle Entrate, rilevando che: “ A norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 57, il notaio che ha redatto l’atto ed ha richiesto la registrazione e’ obbligato (quale responsabile di imposta) in solido con la società (obbligato principale) al pagamento dell’imposta. Ne deriva che legittimamente l’ufficio ha notificato l’avviso di liquidazione al notaio in base all’articolo 1292 c.c., secondo cui, in caso di obbligazione solidale, “ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalita’ e l’adempimento da parte di uno libera gli altri”, e rimette al creditore, nella specie all’amministrazione finanziaria, la facolta’ di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, senza alcun dovere di notificare l’avviso anche alla societa’ (cfr. Cass. n. 4047 del 2007 e n. 15005 del 2014), principio che, sotto il profilo processuale, si esprime nella regola che esclude la sussistenza del litisconsorzio necessario tra i vari condebitori d’imposta nella lite tributaria (Cass. n. 24098 del 2014)”.

Si aggiunge che: “la Società non e’ legittimata a dolersi della fondatezza dell’atto rivolto nei confronti del coobbligato, dato che in tal modo verrebbe a vanificarsi la facoltà di scelta della creditrice di chiedere l’adempimento ad uno qualsiasi degli obbligati solidali, e, dall’altra, che la mancata impugnazione ha reso definitivo il rapporto tributario nei confronti del Notaio”.

Rosalba Vitale

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