Licenziamento disciplinare: illegittimità dopo il Jobs Act

Rosalba Vitale 09/06/15
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In un periodo di crisi economica si guardano bene i datori di lavoro prima di licenziare un dipendente.

Sull’argomento, recentemente è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 10727/15 depositata il 25 maggio 2015, rigettando il ricorso proposto da una Banca, in persona del suo legale rappresentante, contro la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato nei confronti del dipendente.

Giova ricordare, che il licenziamento disciplinare è una sanzione che il datore di lavoro ha a disposizione per i comportamenti del lavoratore che viola le regole di comportamento imposti dalla legge, dai contratti collettivi e dalle norme indicate nel codice disciplinare dell’azienda.

Si distinguono:
per giusta causa
giustificato motivo soggettivo
Nel primo caso si ha interruzione del rapporto di lavoro perchè viene meno la fiducia con il datore di lavoro e tale da determinare l’ interruzione senza necessità di preavviso. Nel secondo caso, si ha quando il lavoratore commette delle infrazioni che ripetuti nel tempo portano al’ interruzione, ma in questo caso con il preavviso.
Il licenziamento per essere valido deve essere effettuato in forma scritta nel quale si indicano le ragioni.
Poi, Il lavoratore ha il termine di 60 giorni per impugnarlo.

Tanto premesso, la Corte distrettuale aveva fondato la propria decisione su tre motivi:
– la non tempestività dell’ incolpazione disciplinare, avvenuta a più di 5 anni dai fatti contestati,
– la vaghezza del linguaggio utilizzato (operazioni bancarie eseguite fittiziamente con movimento di denaro contante).
– il carattere illecito delle operazioni non era specificato, non essendosi indicate le norme deontologiche o di altro genere violate dal dipendente.

La soccombente- Banca, rilevava che passaggi fittizi avevano determinato improprie registrazioni nell’ archivio unico informatico tenuto ai sensi della legge 197/91- antiriciclaggio, definiti non in linea con “i principi e le regole di una corretta tenuta della contabilità”.

I giudici di Piazza Covour sulla questione, affermarono che: “in tema di licenziamenti disciplinari l’ esigenza di specificità della contestazione non è cosi rigida come nel processo penale ma si uniforma al principio di correttezza vigente nei rapporti contrattuali ed obbedisce all’ interesse dell’ incolpato ad esercitare il diritto di difesa” ( Cass. 30 dicembre 2009 n. 27842). A tal fine è necessario che dal capo d’ incolpazione risultino con certezza non soltanto il fatto addebitato ma, quando si tratta di norme di livello legislativo o regolamentare, è necessaria, se non l’ indicazione precisa della norma violata, almeno una descrizione del fatto tanto precisa da risultarne chiara la sussumibilità sotto una regola determinata”.

Segue: “Tutte le vaghezze sono incompatibili con il principio di sufficienza della contestazione disciplinare”.

A questo punto, può ritenersi che per i giudici di legittimità, la mancata chiarezza delle norme violate e su come fossero state violate, là dove era necessario dare maggiore dettagli, costituiva motivo di rigetto.

Rosalba Vitale

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