Grande distribuzione senza reverse charge: va pagata l’Iva sugli acquisti

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Bruxelles ha deciso di cancellare la regola di “reverse charge” per le cessioni di beni a favore della grande distribuzione, introdotta con l’art. 1, commi 629, 631 e 632, della L. 23.12.2014, n. 190.

Dal giorno 1°.7.2015, pertanto, gli ipermercati, i supermercati e i discount alimentari (codici di attività ATECO, rispettivamente, 47.11.1, 47.11.2 e 47.11.3) dovranno corrispondere anche l’IVA ai propri fornitori di beni. In altri termini, la grande distribuzione non godrà più del vantaggio di effettuare acquisti senza dover corrispondere il tributo, beneficio che sarebbe stato correlato alla sola osservanza del mero fastidio contabile che obbliga il cessionario ad integrare la fattura ricevuta con l’importo del tributo e ad annotarla nel registro delle fatture (quale IVA a debito) e, contestualmente, nel registro degli acquisti (quale IVA in detrazione) in modo che viene azzerata la posizione fiscale.

All’opposto, il fornitore avrebbe dovuto tenere presenti due regole di fatturazione, cioè quella  per le cessioni fatte a grossisti e dettaglianti da assoggettare al tributo e quella per le cessioni fatte alla grande distribuzione da assoggettare alla regola di reverse charge. Per queste ultime, il fornitore avrebbe dovuto emettere la fattura senza l’applicazione dell’IVA (e con l’indicazione “inversione contabile” o “reverse charge” ed eventualmente il riferimento all’art. 17, sesto comma, lettera d-quinquies, del D.P.R. 26.10.1972, n. 633). L’effetto è semplice: egli avrebbe maturato un credito da chiedere a rimborso, sottostando, però, alla minore disponibilità finanziaria ed ai conseguente carico di oneri di conto corrente, e del costo della fideiussione.
L’operatore economico ben difficilmente avrebbe dovuto accettare (anche se, in effetti, avrebbe dovuto sopportare) la “differenza fiscale” tra il fornire beni ad un grossista, da assoggettare all’IVA, e quella a favore della grande distribuzione, esclusa dal tributo (ma il cui pagamento a favore dell’erario sarebbe stato azzerato proprio a causa del meccanismo impositivo.

Ad esempio, supponendo una vendita di merce per il corrispettivo di € 100.000, assoggettato all’aliquota del 22%, si sarebbe delineata la seguente situazione:
a) Vendita fatta al grossista o al dettagliante
Imponibile               € 100.000+
IVA 22%                   €   22.000=
Totale fattura         € 122.000
Il cedente incassa € 122.000 e versa all’erario € 22.000 (al netto, però, dell’imposta detraibile assolta sugli acquisti).
Il cessionario paga la fattura e utilizza l’importo di € 22.000 in detrazione dall’IVA dovuta sulle operazioni attive realizzate
b) Vendita alla grande distribuzione
Il cedente avrebbe dovuto emettere la fattura per il solo importo di € 100.000, cioè per il corrispettivo pattuito senza applicare l’IVA.

La grande distribuzione avrebbe pagato il corrispettivo fatturato. Inoltre, ai fini fiscali, avrebbe integrato la fattura con l’IVA per l’importo di € 22.000 ed avrebbe annotato il documento nel registro delle fatture e degli acquisti, azzerando il rapporto fiscale:
IVA a debito (dovuta sull’acquisto)                 € 22.000-
IVA a credito (detraibile per l’acquisto)         € 22.000=
IVA dovuta                                                             €            0

Ancor più problematica sarebbe la situazione per il settore dell’agricoltura poiché sarebbe stato stravolto il contenuto dell’art. 34 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, norma che riconosce ai produttori la detrazione forfetaria dell’IVA: l’applicazione della detrazione forfetaria in base alle percentuali di compensazione forfetaria sarebbe stata azzerata negando pure il riritto al rimborso dell’IVA teorica afferente le cessioni fatte alla grande distribuzione, circostanza ammessa per le operazioni indicate agli artt. 8, primo comma, 38-quater e 72  e per le cessioni intracomunitarie.

In definitiva, dal giorno 1°.7.2015 nulla cambia per le cessioni di beni a favore della grande distribuzione.

 

 

Sergio Mogorovich

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