Redditometro: quanto l’accertamento sintetico è nullo

Rosalba Vitale 28/05/15
Scarica PDF Stampa
Negli ultimi anni, si è assistito a un controllo più incisivo del Fisco sui contribuenti per combattere l’evasione fiscale.

Con la nuova formulazione dell’ art. 38 , DPR 29.09.1973, n. 600 introdotta dall’ art. 22 del D.L. 31.05.2010 n. 78, conv. con modificazione dalla L. 30.07. 2010, n. 122, il Legislatore ha modificato la disciplina dell’ accertamento sintetico ed ha previsto il Redditometro.

Quest’ ultimo, opera un controllo sintetico sul reddito del contribuente, partendo dalle spese reali fatte nell’anno (elemento indicativo di capacità contributiva), già in possesso della banca dati del Fisco, e ponendole a confronto con i dati di spesa media calcolati dall’Istat nella sua Indagine annuale dei Consumi.

Le voci di spesa interessate sono:
abitazioni,
automobili,
attività ricreative,
comunicazioni,
istruzione,
assicurazioni,
investimenti,
spese in oggetti d’arte, donazioni, gioielli e preziosi.

Soggetti passivi sono:
ditte individuali e le persone fisiche,
ordini professionali,
artigiani,
dipendenti e pensionati.

Se la spesa risultasse superiore al reddito di un quinto, scatta il controllo del Fisco.

Spetterà a questo punto al contribuente dimostrare che il mantenimento dei beni che risultano in suo possesso è finanziato da redditi esenti (e come tali non suscettibili di dichiarazione), da smobilizzi patrimoniali, da elargizioni del coniuge o genitore o, in generale, offrire qualunque giustificazione che escluda la percezione di redditi non dichiarati al fisco.

Di recente, la Cassazione con sentenza n.7339 del 10 aprile 2015, ha respinto un ricorso dell’ Agenzia delle Entrate affermando che è nullo l’ accertamento sintetico che si basa su un rilievo che al coniuge di un contribuente che dichiara troppo poco, siano stati intestati immobili e auto di lusso.

La Suprema Corte evidenza che imporre al contribuente un rigore probatorio volto a tenere la traccia del denaro speso appare impresa ardua.

Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che: “ i destinatari dell’accertamento sintetico sono soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, sicchè ad essi non si può estendere la logica che presiede agli accertamenti fondati sui riscontri con i conti correnti bancari e non li si può gravare di fornire la puntuale dimostrazione della correlazione causale tra il tenore di vita e la disponibilità di risorse prive di rilevanza fiscale”.

Segue: “ la prova documentale contraria a carico del contribuente sulle spese sostenute per incrementi patrimoniali riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e non anche la dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati, essendo detta circostanza idonea, da sola, a superare la presunzione dell’ insufficienza del reddito dichiarato” (Cass. sez. V sentenza n. 6396 del 19.03.2014).

Ne consegue, che compito del contribuente è vincere la presunzione semplice o legale, che il reddito dichiarato non sia stato sufficiente per realizzare gli acquisti o gli incrementi, con la qual cosa il fatto presuntivo esposto dall’ ufficio cessa di produrre i propri effetti.

VAI AL TESTO

Rosalba Vitale

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento