Relazione di fine mandato irregolare: chi irroga la sanzione?

Redazione 01/05/15
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Quando il sindaco non redige la relazione di fine mandato o questa presenta delle irregolarità, scatta un meccanismo sanzionatorio, per cui al sindaco e al ragioniere o al segretario del Comune sono ridotti della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, l’indennità di mandato e gli emolumenti. Si tratta, infatti, di un vero e proprio obbligo, previsto dall’art. 4, comma 6, del DLGS 6 settembre 2011, n. 149, il cui inadempimento il sindaco è tenuto a giustificare pubblicamente nella pagina principale del sito istituzionale.

Ma qual è l’organo competente ad effettuare la decurtazione dell’indennità di mandato (del sindaco) e degli emolumenti (del ragioniere o del segretario comunale)? La Corte dei conti o la stessa Amministrazione?
La domanda non è peregrina perché il legislatore non ha individuato espressamente l’organo legittimato all’irrogazione delle sanzioni.

A questa domanda ha recentemente risposto la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 15/2015, depositata il 30 aprile scorso, chiarendo in particolare la questione sollevata dalla sezione dell’Umbria (con la deliberazione n. 129/2014) sul caso della relazione di fine mandato del Comune perugino di Cannara, ritenuta irregolare perché sottoscritta dal commissario straordinario nominato a seguito dello scioglimento del consiglio comunale per dimissioni dei consiglieri.

La risposta della Corte dei conti

La relazione di fine mandato costituisce atto proprio del presidente della provincia e del sindaco, non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito alla scioglimento dell’organo consiliare; in assenza di un’espressa attribuzione normativa, quella prevista dal comma 6 dell’art. 4 del d.lgs. 149/2011 si colloca tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica che spetta all’ente locale portare ad attuazione.

L’applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell’ente locale e, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell’ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze.

L’esame delle relazioni di fine mandato deve ritenersi inscrivibile nell’ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica.
Conseguentemente, le Sezioni regionali di controllo, nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo sugli enti locali, possono procedere anche all’esame delle relazioni di fine mandato e all’accertamento del rispetto della procedura dettata dall’art. 4 del DLGS 149/2011, accertamento non propedeutico per l’applicazione della sanzione pecuniaria di esclusiva spettanza dell’ente locale.

Peraltro, in tutte le ipotesi di corretto svolgimento della procedura dettata dall’art. 4 del d.lgs. 149/2011 e di assenza di criticità desumibili dall’esame della relazione di fine mandato, non si ritiene necessaria da parte delle Sezioni regionali l’adozione di una specifica pronuncia che prenda atto del rispetto della normativa.

Relazione di fine mandato: tempistica

La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, deve essere sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato (il termine precedente era di 90 giorni).

Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Infine, entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, la relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno dovranno avvenire entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Relazione di fine mandato: i contenuti

La relazione di fine mandato, poiché ha il fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, deve contenere la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la consiliatura ed in particolare deve fornire indicazioni:

a) sul sistema e gli esiti dei controlli interni;

b) su eventuali rilievi della Corte dei Conti;

c) sulle azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e lo stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;

d) sulla situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti e società controllate dal Comune o dalla Provincia, con l’indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;

e) sulle azioni di contenimento della spesa e lo stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, e delle caratteristiche dei destinatari di ciascun servizio offerto anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità costi;

f) sulla quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.

Redazione

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