Cartelle esattoriali, la legittimità del procedimento amministrativo

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A seguito della pubblicazione della risposta al quesito posto dal Sig. Filiberto M. di Livorno, circa il ricevimento di una cartella esattoriale, reperibile al seguente link https://www.leggioggi.it/2015/04/08/quando-si-riceve-cartella-esattoriale/, appare doveroso rispondere alla replica del Sig. Gerardo Spira il quale ha lasciato un commento al termine della risposta.

Riportiamo il commento per chiarezza.

 

 

Interrogativo  Gerardo Spira

8 aprile 2015 alle 18:58

Ma prima non va verificata la legittimità del procedimento amministrativo che ha portato alla formazione del ruolo? Non va accertato se il responsabile del procedimento aveva la qualifica idonea per aprire la fase di formazione secondo quanto contestato dall’ultima decisione della Corte costituzionale? Non va accertato se il procedimento di formazione della cartella da parte di Equitalia sia stato disposto, secondo legge, da figura professionale idonea e responsabile oppure dobbiamo accettare ciò che viene disposto come oro colato? Il fisco, come tutte le istituzioni dello Stato devono essere garanti delle procedure nei confronti del cittadino e non agire con azioni messe in discussioni dalla Suprema Corte Costituzionale e dalla Stessa corte di Cassazione come spesso leggiamo. Nelle comunicazioni e negli avvisi non viene dato atto di tutto ciò, per cui il cittadino resta esposto a tutti i possibili dubbi.

 

LampadinaRISPOSTA

Gent.mo Sig. Spira,

nel ringraziarla per le precisazioni, la Redazione ha deciso di proseguire la prevista serie di quesiti  sulle cartelle esattoriali rispondendo ai suoi quesiti, molto ben posti e pertinenti.

Pertanto, riprendendo in contemporanea sia il quesito del Sig. Filiberto che le precisazioni fornite dal Sig. Spira, illustriamo ora quanto segue.

Si è detto nel quesito posto dal Sig. Filiberto che al momento del ricevimento della cartella occorre procedere con un controllo sulla pretesa avanzata dall’Ente creditore.

Si è anche detto, nel breve paragrafo intitolato “Non è detto che la pretesa sia da pagare“ che occorre verificare preventivamente il contenuto della pretesa al fine di non procedere ad inutili e non dovuti pagamenti, con ciò intendendo che il Sig. Filiberto, magari non in grado di comprendere da solo, se la pretesa è dovuta o meno, si sarebbe rivolto a persona esperta, la quale avrebbe senz’altro condotto le dovute indagini circa:

  1. 1.      la pretesa in senso stretto (il debito è da pagare o meno),
  2. 2.      la formazione della cartella esattoriale (concetto questo un po’ più complicato e che volutamente si è tralasciato).

Tuttavia si è deciso in tale sede di approfondire ora, grazie ai quesiti del Sig. Spira l’aspetto formale della cartella esattoriale e la procedura della sua formazione, al fine di fornire ai Sigg.ri Lettori un quadro più completo di cosa li aspetta quando si vedono recapitare una cartella esattoriale.

Per essere maggiormente chiari illustriamo i passaggi che seguono.

Si è detto nella risposta al precedente quesito che:

La fase precedente al ricevimento della cartella esattoriale è quella dove l’Ente creditore (agenzia delle entrate, comune, ente previdenziale ecc…) in prima persona richiede al cittadino il pagamento di somme “teoricamente “ dovute, ciò comporta che in prima battuta gli uffici appena elencati inviino al soggetto interessato una raccomandata (sempre) al fine di riscuotere ciò che non è stato corrisposto alla scadenza originaria (la somma è in questo caso cumulata di sanzioni ed interessi).

 

Non è detto che la pretesa sia da pagare

E importante sapere che NON E’ DETTO che il debito sia sempre da versare, ciò per una serie di ragioni, la più ricorrente delle quali è l’avvenuto pagamento del debito in maniera spontanea da parte del cittadino e ignorato da parte dell’Amministrazione Finanziaria (non volutamente ma per le motivazioni più svariate).

Per meglio chiarire: i motivi per cui una cartella non è a volte da versare si dividono in due principali categorie:

  • Motivi connessi al tributo oggetto della cartella esattoriale (perché in questo caso il debito è stato pagato e occorre solo produrre le pezze giustificative del pagamento).
  • Motivi formali il cui ricorrere rende nulla la cartella esattoriale

 

Concentriamoci ora sui vizi formali.

La cartella di pagamento può essere annullata, per intero o parzialmente, dal giudice tributario, qualora sia affetta da nullità.

 

 

E’ QUINDI IMPORTANTE NOTARE CHE SE IN CASO DI DEBITO NON DOVUTO (AD ESEMPIO PERCHE’ IN PRECEDENZA GIA’ VERSATO) OCCORRE INTERAGIRE, A MEZZO IDONEE ISTANZE, CON L’ENTE PUBBLICO CHE HA PROVVEDUTO ALL’ISCRIZIONE A RUOLO DEL PRESUNTO DEBITO, NEL CASO DI VIZI FORMALI DELLA CARTELLA E’ SEMPRE NECESSARIO PROCEDERE ALLA PRESENTAZIONE DI UN RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA AL FINE DI FA VALERE PRESSO LA CORTE I C.D. VIZI FORMALI.

 

Gli elementi essenziali della cartella esattoriale

Il contenuto minimo della cartella esattoriale è descritto degli artt. 1, 2 e 6 del DM 321/1999, costituito dagli elementi che devono essere elencati nel ruolo ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 dello stesso DM  321/1999 e, quindi:

a) l’ente creditore;

b) la specie del ruolo;

c) il codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori;

d) il codice di ogni componente del credito, di seguito denominata articolo di ruolo;

e) il codice dell’ambito;

f) l’anno o il periodo di riferimento del credito;

g) l’importo di ogni articolo di ruolo;

h) il totale degli importi iscritti nel ruolo;

i) il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l’importo di ciascuna di esse e la cadenza delle stesse;

l) la data di consegna al concessionario.

2. Nell’elenco di cui al comma 1 e` contenuta, per ciascun debitore, anche l’indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l’iscrizione a ruolo; nel caso in cui l’iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato, devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica.

Tale elencazione è stata oggetto sinora di molteplici integrazioni e modificazioni, ed in particolare, occorre segnalare il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 aprile 2008 che, in forza di quanto previsto dall’articolo 36, comma 4-ter del d.l. n. 248/2007 convertito in legge n. 31 del 28 febbraio 2008 (cd. “decreto milleproroghe”), ha previsto che la cartella di pagamento (c.d. parlante) deve contenere, a pena di nullità e con riferimento ai ruoli consegnati dagli agenti della riscossione a partire dal 1° giugno 2008,

l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.

 

Inoltre l’articolo 7, commi 2 e 3 della l. n. 212/2000 dispone che gli atti degli agenti della riscossione devono tassativamente indicare:

 

l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

 

Ne discende che le cartelle di pagamento, consegnate dall’ente impositore all’agente della riscossione a partire dal 1° giugno 2008 e prive delle indicazioni sopra descritte saranno nulle in quanto “mute”.

Invero, la mancata indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima del giugno 2008 non è causa di nullità delle stesse.

 

Alla luce di quanto sopra appena illustrato, la cartella può essere fatta annullare dal Giudice per mancanza dei requisiti che ne determinano la legittimità.

 

La notifica della cartella esattoriale ed il suo difetto

 

Comunque il vizio più contestato in una cartella esattoriale, è il difetto di notifica. La legge, infatti, impone al soggetto notificatore di rispettare determinate formalità prima di consegnare l’atto emesso dall’Agente della riscossione.

Ad esempio, la notifica della cartella di pagamento tramite il servizio postale può determinare l’inesistenza giuridica della notifica, come anche l’illeggibilità della relata della cartella di pagamento priva di idonea sottoscrizione dell’Agente della riscossione.

Cause di ricorso ai fini dell’annullamento della cartella in materia di notifica possono essere:

l’inesistenza giuridica della notifica per posta della cartella di pagamento in virtù della palese violazione e falsa applicazione dell’art 26, d.p.r. n. 602/73;

l’assenza della prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento e dichiarare la nullità dell’atto per violazione e falsa applicazione dell’art 26, d.p.r. n. 602/73;

l’illeggibilità della relata della cartella di pagamento priva di idonea sottoscrizione e della data di notifica; procedura di notifica effettuata in spregio al contenuto dell’art. 148 c.p.c. e dichiarare l’ inesistenza della notificazione e conseguente nullità dell’atto esecutivo; 

il mancato rispetto dei termini di decadenza per la notifica della cartella e dichiarare la nullità dell’atto per violazione e falsa applicazione dell’art. 25 d.p.r. n. 602/73;

 

Matilde Fiammelli

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