Controllo analogo e contratti servizio sono elementi indispensabili per l’affidamento in house

Michele Nico 09/04/15
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Con la deliberazione n. 2/2015/PRSP del 20 gennaio 2015 la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, esamina le relazioni afferenti i bilanci consuntivi 2011 e 2012 di un Comune redatte dall’Organo di revisione, e, a causa delle irregolarità finanziario/contabili ivi emerse, formula una “pronuncia specifica di grave irregolarità”, ai sensi dell’art. 148 bis del TUEL.

La decisione è degna di interesse soprattutto in relazione ad alcune irregolarità riscontrate dalla Sezione nell’ambito dei rapporti tra il Comune e le relative società partecipate, rispetto ai quali viene messa in luce una serie di condotte non conformi alle regole di buona amministrazione.

In esito all’istruttoria avviata sull’argomento, i giudici puntano il dito sul fatto che l’organismo di controllo analogo, istituito con delibera della Giunta comunale per monitorare la gestione della società partecipata, è rimasto inattivo e non ha mai esercitato la propria funzione.

Il collegio focalizza poi l’attenzione sul tardivo perfezionamento dei contratti di servizio con la medesima società, e chiedono chiarimenti al Comune in ordine a tale anomalia.

L’Ente locale, con una nota a firma del Sindaco, riconduce la circostanza all’”avvicendamento dei funzionari” e a “una generica percezione” del fatto che i contratti in questione andavano a formalizzare, sotto il profilo sostanziale, una attività già in capo alla società dal lontano 2004, ed espletata dalla medesima in maniera oramai consolidata e standardizzata.

Per quanto concerne la riscontrata inattività dell’organismo preposto al controllo analogo la Sezione osserva che “l’orientamento consolidato della giurisprudenza, fin dalla sentenza del 18 novembre 1999 della Corte di giustizia (C-107/98, Teckal), ritiene che l’in house legittima l’affidamento diretto di un servizio di un Ente pubblico ad un soggetto da esso giuridicamente distinto, qualora il primo eserciti sul secondo un controllo analogo a quello dallo stesso esercitato sui propri servizi e il secondo realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti che la controllano. In altri termini, il modello dell’“in house providing” richiede che la società affidataria sia, in sostanza, una diramazione organizzativa dell’Ente locale, priva di autonomia imprenditoriale e di capacità decisionali distinte da quelle dell’Ente stesso, tanto da potersi parlare di mera “autoproduzione” del servizio”.

Di qui la grave censura per la condotta dell’Ente, proprio in ragione del fatto che l’organismo incaricato del controllo analogo ha operato in maniera temporalmente ed operativamente discontinua, e non ha in concreto svolto i compiti di indirizzo, analisi, monitoraggio e valutazione dei dati contabili e gestionali della società partecipata medesima.

L’indicazione di carattere generale che si può desumere da questi rilievi è che i principi di sana gestione finanziaria presuppongono l’impossibilità di eseguire l’affidamento diretto di un servizio a una società “in house”, qualora emerga l’assenza dei requisiti prescritti dall’ordinamento giuridico per il ricorso a tale opzione organizzativa.

Per quanto riguarda poi la mancata stipulazione preventiva dei contratti di servizio con la società in parola, la Corte rileva che tale irregolarità può determinare “una non corretta programmazione economico-finanziaria, laddove, all’atto della determinazione dello stanziamento di spesa, non venga, in mancanza dei contratti di servizio, adeguatamente stimato l’onere economico connesso”.

In conclusione, gli elementi di criticità prospettati giocano un ruolo determinante nel responso finale del collegio, che formula una “pronuncia specifica di grave irregolarità”, mettendo in luce, ancora una volta, l’importanza di gestire con cura i rapporti tra l’Ente e le sue partecipate.

Michele Nico

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