Inps : in vigore il decreto 206/2014

Rosalba Vitale 07/04/15
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In data 25 marzo è entrato in vigore il decreto 206/2014 che disciplina l’attuazione presso l’INPS del Casellario dell’assistenza.

Cos’è il Casellario dell’assistenza

Il casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 è un’anagrafe generale delle prestazioni sociali quale strumento di raccolta delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali loro erogate, al fine di migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, forniti da Regioni, Province autonome, Comuni e altri enti erogatori.

Confluiscono nel casellario:

– Le informazioni della banca dati delle prestazioni sociali agevolate, di cui al decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente «Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli ISEE».

– Le informazioni sulle altre prestazioni sociali, la cui erogazione non è condizionata alla verifica della situazione economica dei beneficiari, organizzate in apposita banca dati.

– Informazioni sulla valutazione dei beneficiari nel caso di prestazioni sociali che per la loro natura richiedono interventi di valutazione e presa in carico da parte dei servizi sociali.

Questa banca dati sarà organizzata in tre sezioni per tre distinte aree di utenza:
infanzia, adolescenza e famiglie;
disabilità e non autosufficienza;
povertà, esclusione sociale e altre forme di disagio.

L’INPS, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza accedono alle informazioni contenute nella banca dati prestazioni sociali agevolate secondo le modalità di cui all’articolo 4 del citato decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

La cancellazione dalla posizione assistenziale dal Casellario opera trascorsi 5 anni dall’anno di ultima erogazione di una prestazione sociale.

Qui di seguito il decreto-legge 16 dicembre 2014, n. 206

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, che individua criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, ed in particolare l’articolo 21, che stabilisce che lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto l’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, tra l’altro:
al comma 1 istituisce presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), senza nuovi oneri per la finanza pubblica, il «Casellario dell’Assistenza» per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale; al comma 2 stabilisce che il Casellario costituisce l’anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni non profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell’assistenza sociale, dei
servizi e delle risorse; al comma 3 stabilisce che gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario dell’Assistenza i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall’INPS;
al comma 4 stabilisce che le modalità di attuazione dell’istituzione del Casellario dell’Assistenza sono disciplinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Visto l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il quale:
al primo periodo, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, siano rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
al terzo periodo, prevede che a far data dai trenta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’ISEE, attuative
del decreto di cui al primo periodo del medesimo articolo 5, comma 1,
sopra citato, siano abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio
1999, n. 221;
al quarto periodo, stabilisce che le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell’ISEE sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE, attraverso l’invio telematico all’INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse;
Visto l’articolo 16 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che:
al comma 1 stabilisce, tra l’altro, che al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano unitariamente all’INPS le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi relativi a diverse disposizioni in materia di politiche sociali e assistenziali;
al comma 2 stabilisce, tra l’altro, che le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, integrate con i dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari medesimi e con tutti gli altri dati pertinenti presenti negli archivi dell’INPS, alimentano il Casellario dell’Assistenza nonché che tutte le informazioni ivi presenti siano utilizzate e scambiate con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio e, in particolare, ai fini dell’alimentazione del sistema informativo dei servizi sociali;
al comma 3 stabilisce, tra l’altro, che le informazioni del Casellario anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell’erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a favore delle persone non autosufficienti sono integrate e coordinate dall’INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell’INPS;
al comma 4 stabilisce che le modalità di attuazione del comma 3 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata;
Visto il decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente «Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli ISEE», in attuazione del citato articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
Visto l’articolo 5 del decreto 26 giugno 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
Acquisito il parere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 23 gennaio 2014, ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 27 marzo 2014, con il quale è stata richiesta una riorganizzazione e rimodulazione dello schema di regolamento ai fini dell’espressione in via definitiva del parere;
Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 5 giugno 2014, le cui osservazioni sono state integralmente recepite;
Viste le comunicazioni, effettuate ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota n. 29/0003111/L dell’11 luglio 2014, nonché, in esito ai contatti con il citato Dipartimento, con nota n. 29/0003578/L del 4 agosto 2014;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, n. DAGL-0008734-P del 24 settembre 2014, con la quale si comunica il nulla osta all’ulteriore seguito del provvedimento;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Finalità e definizioni
1. Con il presente decreto si definiscono le caratteristiche del casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, quale strumento di raccolta delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali loro erogate, al fine di migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle
politiche sociali. Tali informazioni contribuiscono ad assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e costituiscono, secondo le modalità di cui all’articolo 6, parte della base conoscitiva del sistema informativo dei servizi sociali, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Per tali finalità confluiscono nel casellario, secondo le modalità di cui all’articolo 3, le informazioni della banca dati delle prestazioni sociali agevolate, di cui al decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente «Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli ISEE». Il casellario acquisisce altresì le informazioni sulle altre prestazioni sociali, la cui erogazione non è condizionata alla verifica della situazione economica dei beneficiari, organizzate in apposita banca dati, secondo le modalità di cui all’articolo 4. Il casellario acquisisce infine, in caso di prestazioni sociali che per la loro natura richiedono interventi di valutazione e presa in carico da parte dei servizi sociali, le informazioni sulla valutazione dei beneficiari, secondo le modalità di cui all’articolo 5.
2. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «Casellario»: il casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
b) «Prestazioni sociali»: si intendono le prestazioni di natura assistenziale, ovvero, ai sensi dell’articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell’articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
c) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
d) «Prestazioni di natura previdenziale rilevanti per il SISS»:
prestazioni di natura previdenziale o comunque rivolte esclusivamente ai lavoratori, che per natura, categorie dei beneficiari e obiettivi perseguiti assumono rilievo per le finalità del sistema informativo dei servizi sociali;
e) «Agevolazioni tributarie rilevanti per il SISS»: agevolazioni tributarie che per natura, categorie dei beneficiari e obiettivi perseguiti sono assimilabili alle prestazioni sociali, per quanto non erogate in forma diretta mediante trasferimenti monetari;
f) «Posizione assistenziale»: si intende l’insieme delle informazioni relative alle prestazioni sociali e prestazioni sociali agevolate poste in essere su un dato beneficiario corredate dalle informazioni sul beneficiario stesso;
g) «Ente erogatore»: ente che nella sua qualità di titolare dell’erogazione di prestazioni sociali effettua altresì la rilevazione delle informazioni per il Casellario individuate dal presente decreto;
h) «Servizio sociale professionale»: complessivo insieme di interventi attivati per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di situazioni di bisogno e la promozione di nuove risorse sociali.
Comprende, tra l’altro, le funzioni di presa in carico, progettazione, valutazione multidimensionale, inserimento in strutture residenziali e centri diurni;
i) «Presa in carico»: funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio;
l) «SISS»: sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
m) «SINBA»: sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie;
n) «SINA»: sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti;
o) «SIP»: sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell’esclusione sociale;
p) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
q) «ISR»: indicatore della situazione reddituale, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
r) «ISP»: indicatore della situazione patrimoniale, di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Art. 2
Casellario dell’assistenza
1. Il Casellario è istituito presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), costituisce l’anagrafe generale delle posizioni assistenziali ed ha compiti di raccolta, conservazione e gestione dei dati relativi alle caratteristiche delle prestazioni sociali erogate, nonché, secondo le modalità di cui all’articolo 5, delle informazioni utili alla presa in carico dei soggetti aventi titolo alle medesime prestazioni, incluse le informazioni sulle caratteristiche personali e familiari e sulla valutazione del bisogno.
2. Gli enti locali e ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali e di prestazioni sociali agevolate mettono a disposizione del Casellario le informazioni di propria competenza individuate dal presente decreto. Resta fermo che il Casellario raccoglie
informazioni connesse alle sole prestazioni sociali per la cui erogazione è necessaria l’identificazione del beneficiario. Le informazioni raccolte dal Casellario sono rese disponibili secondo le modalità di cui all’articolo 6, fatti salvi gli specifici utilizzi della banca dati delle prestazioni sociali agevolate, di cui all’articolo 3. Ai fini della trasmissione delle informazioni, gli enti locali possono avvalersi del sistema pubblico di connettività attraverso servizi di cooperazione applicativa.
3. Il Casellario è costituito dalle seguenti componenti:
a) banca dati delle prestazioni sociali agevolate, di cui all’articolo 3, nonché al citato decreto interministeriale 8 marzo 2013;
b) banca dati delle prestazioni sociali, di cui all’articolo 4;
c) banca dati delle valutazioni multidimensionali, di cui all’articolo 5, nel caso in cui alle prestazioni sociali sia associata una presa in carico da parte del servizio sociale
professionale.
4. L’elenco delle prestazioni di riferimento per le banche dati di cui alle lettere a) e b) del comma 3 è riportato nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. L’elenco è unitario, atteso che per la medesima tipologia di prestazione, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, l’erogazione può essere sottoposta o meno alla verifica della condizione economica dei beneficiari.
5. L’INPS provvede a cancellare la posizione assistenziale dal Casellario trascorsi 5 anni dall’anno di ultima erogazione di una prestazione sociale al beneficiario interessato.
6. Le modalità attuative e le specifiche tecniche per l’acquisizione, la trasmissione e lo scambio delle informazioni e dei dati contenuti nelle banche dati di cui al comma 3, sono definite dall’INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, con il medesimo decreto direttoriale di cui all’articolo 7, comma 5.
Art. 3
Banca dati delle prestazioni sociali agevolate
1. La banca dati delle prestazioni sociali agevolate, come definite all’articolo 1, comma 2, lettera c), raccoglie le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali agevolate loro erogate.
L’elenco delle prestazioni sociali che possono assumere la qualifica di prestazioni sociali agevolate è riportato, unitamente con quello generale delle prestazioni sociali, nelle apposite sezioni A1, A2 e A3 della Tabella 1, che recepisce ed integra l’elenco di cui alla Tabella 1 del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013. Nel caso in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’ente competente alla disciplina della prestazione non ne abbia sottoposto l’erogazione alla verifica della condizione economica dei beneficiari, la prestazione medesima è da intendersi parte della banca dati delle prestazioni sociali di cui all’articolo 4. Per le prestazioni sociali agevolate che non siano riconducibili all’elenco di cui alla Tabella 1 del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su segnalazione degli enti erogatori, si provvede ad ampliare l’elenco stesso e a rendere disponibile la sua versione aggiornata.
2. Le informazioni che costituiscono la banca dati delle prestazioni sociali agevolate sono le seguenti:
a) dati identificativi dell’ente erogatore e del beneficiario;
b) tipologia delle prestazioni sociali agevolate;
c) informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delle prestazioni sociali agevolate;
d) informazioni relative al valore sintetico dell’ISEE, dell’ISR e dell’ISP, nonché informazioni sul numero dei componenti del nucleo familiare e relativa classe d’età.
3. Le informazioni, di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono individuate nella Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto e che recepisce ed integra la Tabella 2 del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013.
4. Le informazioni di cui al comma 2, lettera d) sono estratte dal sistema informativo dell’ISEE di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
5. Oltre che per le finalità di cui all’articolo 6, le informazioni contenute nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate sono utilizzate anche al fine di rafforzare i controlli connessi all’erogazione di prestazioni sociali agevolate condizionate all’ISEE, nonché all’irrogazione di sanzioni per la fruizione illegittima delle medesime prestazioni. A tal fine l’INPS, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza accedono alle informazioni contenute nella banca dati prestazioni sociali agevolate secondo le modalità di cui all’articolo 4 del citato decreto 8 marzo 2013 del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 4
Banca dati delle prestazioni sociali
1. La banca dati delle prestazioni sociali raccoglie le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali, che non sono state già incluse nella banca dati di cui all’articolo 3, nonché sulle prestazioni di natura previdenziale rilevanti per il SISS, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), e sulle agevolazioni tributarie rilevanti per il SISS, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e). L’elenco delle prestazioni sociali è riportato nella Tabella 1, sezioni A1, A2 e A3, ad integrazione delle prestazioni sociali agevolate, nonché nella sezione A4, concernente le prestazioni sociali erogate da INPS, incluse le prestazioni di natura previdenziale rilevanti per il SISS. La sezione A5 riporta le agevolazioni tributarie rilevanti per il SISS. Resta fermo che e’ da intendersi parte della banca dati delle prestazioni sociali di cui al presente articolo anche la prestazione identificata nell’elenco delle sezioni A1, A2 e A3 come prestazione sociale agevolata laddove, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’ente competente alla disciplina della prestazione medesima non ne abbia sottoposto l’erogazione alla verifica della condizione economica dei beneficiari. Per le prestazioni sociali che non siano riconducibili all’elenco di cui alla Tabella 1 del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su segnalazione degli enti erogatori, si provvede ad aggiornare l’elenco stesso e a rendere disponibile la sua versione aggiornata.
2. Le informazioni che costituiscono la banca dati delle prestazioni sociali sono le seguenti:
a) dati identificativi dell’ente erogatore e del beneficiario;
b) tipologia delle prestazioni sociali;
c) informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delle prestazioni sociali.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono individuate con le medesime modalità adottate con riferimento alle prestazioni sociali agevolate, di cui all’articolo 3, comma 3, fatta salva la mancata attivazione dei campi della Tabella 2, sezione 3, non rilevanti per le prestazioni non condizionate ad ISEE.
4. Il Casellario acquisisce dall’Anagrafe tributaria le informazioni sulle agevolazioni tributarie incluse nella sezione A5 della Tabella 1. In ogni caso le informazioni sono acquisite solo in presenza di valori positivi dell’agevolazione tributaria e sono visualizzabili secondo modalità che impediscono l’identificazione dei soggetti.
Art. 5
Banca dati della valutazione multidimensionale per la presa in carico
1. Nel caso in cui all’erogazione di una prestazione sociale sia associata una presa in carico da parte del servizio sociale professionale, gli enti erogatori mettono a disposizione del Casellario le informazioni sulla valutazione multidimensionale, incluse le caratteristiche socio-demografiche del beneficiario e/o del suo nucleo familiare, come individuate nella Tabella 3, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono organizzate in tre sezioni corrispondenti a distinte aree di utenza:
a) Infanzia, adolescenza e famiglia;
b) Disabilità e non autosufficienza;
c) Povertà, esclusione sociale e altre forme di disagio.
Le sezioni costituiscono moduli separati del Casellario, correlate selettivamente con la Tabella 2 e le informazioni estratte dal sistema informativo dell’ISEE secondo le modalità di cui ai commi successivi.
3. In sede di prima applicazione, la Tabella 3 recepisce per ciascuna delle sezioni di cui al comma 2 le informazioni definite, ai fini della realizzazione del SISS, nei moduli in fase di sperimentazione d’intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni e le Province autonome, di cui all’articolo 5 del decreto 26 giugno 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. In particolare, le informazioni di cui al comma 2 sono
definite:
a) quanto alla lettera a), attraverso il modulo SINBA;
b) quanto alla lettera b), attraverso il modulo SINA;
c) quanto alla lettera c), attraverso il modulo SIP.
4. Con riferimento alle sole informazioni raccolte attraverso il modulo SINBA, di cui al comma 3, l’acquisizione da parte del Casellario avviene in forma individuale ma priva di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con gli interessati e
comunque con modalità che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili. A tal fine, gli enti erogatori inseriscono il codice fiscale dei beneficiari utilizzandolo esclusivamente per associare alle informazioni raccolte attraverso il modulo SINBA
quelle sulle eventuali ulteriori prestazioni, acquisite dal Casellario con la Tabella 2, e quelle eventualmente estratte dal sistema informativo dell’ISEE, ai sensi dell’articolo 3. A seguito dell’associazione di cui al precedente periodo, le informazioni sono automaticamente riaggregate, al fine di garantire la non identificabilità degli interessati, prevedendo comunque i seguenti livelli minimi di aggregazione:
a) riferimenti territoriali di livello non inferiore a quello di ambito territoriale, di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
b) riferimenti all’età del beneficiario individuabili in classi non inferiori al triennio;
c) eventuali riferimenti all’ISEE o alle condizioni economiche per scaglioni non inferiori ad euro 3.000.
5. Le procedure mediante le quali si assicura la non identificabilità degli interessati, che deve essere comunque garantita all’atto dell’acquisizione delle informazioni del modulo SINBA da parte del Casellario, sono indicate nel decreto direttoriale di cui all’articolo 2, comma 6. Con il medesimo provvedimento si garantisce la non reversibilità del processo di associazione tra le informazioni raccolte attraverso il modulo SINBA e le altre presenti nel Casellario, di cui al secondo periodo del presente comma.
6. Con riferimento alle informazioni raccolte attraverso il modulo SIP, la definizione dei flussi informativi è oggetto di apposita sperimentazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali d’intesa con le Regioni e le Province autonome, ai sensi del comma 7.
7. Al fine di sviluppare l’assetto dei relativi flussi, le informazioni di cui al presente articolo sono inviate all’INPS dagli enti locali, in forma singola o associata, individuati con accordo in sede di Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in via sperimentale, per un periodo di 12 mesi a partire dal termine specificato con il decreto direttoriale di cui all’articolo 2, comma 6. Al termine della fase di sperimentazione e a seguito della verifica della congruità dei flussi informativi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si procede all’integrazione ed eventuale revisione dei flussi informativi per tutto il territorio nazionale. Con il medesimo provvedimento si procede alla definizione dei flussi informativi del SIP.
Art. 6
Utilizzo del Casellario
1. Ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l’INPS rende disponibili per l’alimentazione del SISS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, le informazioni contenute nel Casellario, in forma individuale ma prive di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità, stabilite con il decreto direttoriale di cui all’articolo 2, comma 6, che rendono gli interessati non identificabili, ai seguenti soggetti:
a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi, nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio;
b) Regioni, Province Autonome e Comuni, nonché altri enti pubblici ai quali, in conformità alle leggi vigenti, sia affidata la programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, per fini di programmazione delle medesime prestazioni, oltre alle finalità di cui alla lettera a).
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono altresì utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la predisposizione della relazione sulle politiche sociali e assistenziali da presentare alle Camere ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L’INPS fornisce al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le indicazioni del medesimo Ministero, rappresentazioni in forma aggregata dei dati ai fini del monitoraggio della spesa sociale nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio.
4. L’INPS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, rende accessibili agli enti locali, limitatamente alle prestazioni erogate dal medesimo ente ed alle prestazioni erogate dall’INPS, le informazioni, corredate di codice fiscale, al fine di migliorare e rendere più efficiente ed efficace la gestione delle risorse, attesa la relazione di complementarità tra le prestazioni erogate dall’INPS e quelle erogate a livello locale.
5. Sono fatti salvi gli specifici utilizzi della banca dati delle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, nonché del citato decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 7
Trattamento e sicurezza dei dati
1. Gli enti locali, anche in forma associata e, nei casi previsti dalla legge, per il tramite delle Regioni e Province Autonome, gli altri enti erogatori e l’INPS eseguono la raccolta, l’elaborazione e lo scambio dei dati e delle informazioni del Casellario, nel rispetto del principio di pertinenza, indispensabilità e non eccedenza, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, attivando le procedure di integrazione delle informazioni provenienti da diverse fonti amministrative.
2. L’utilizzo dei dati e delle informazioni avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all’articolo 71, comma 1-bis, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nell’ambito della cornice tecnico-normativa del Sistema pubblico di connettività di cui agli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. L’INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del Casellario ed è, a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. L’ente erogatore è titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, trasmessi all’INPS ai fini della costituzione del Casellario.
5. Al fine dell’applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, ai sensi dell’articolo 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito ovvero non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, il disciplinare specifica le regole tecniche in conformità alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell’ambito del Casellario.
Art. 8 Disposizioni finali
1. Le Tabelle 1 e 2 del citato decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono a tutti gli effetti sostituite dalle apposite sezioni della Tabella 1 e della Tabella 2 del presente
decreto.
2. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 dicembre 2014
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2015

Rosalba Vitale

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