Le attività agricole comprese nel reddito agrario

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I D.M. 13/2/2015, che ha sostituito il D.M. 17/6/2011, indica le “attività agricole connesse” che sono attratte nella determinazione del reddito agrario a  decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013, trova applicazione Le novità sono significative in quanto ora vengono considerate anche le attività di produzione di paste alimentari fresche e secche, di produzione di sciroppi di frutta e di manipolazione di prodotti derivanti dalla silvicoltura.

Il D.M. 13/2/2015, pubblicato sulla G.U. 16/3/2015, n. 62, è stato emanato ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera c), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, è importante poiché per le attività agricole che vi sono indicate il reddito viene determinato considerando le tariffe di reddito agrario e non la differenza tra i ricavi ed i costi.

Anche se, purtroppo, continua la limitazione del carattere rurale soltanto alla produzione di pane, sono escluse le altre produzioni di forno cioè i prodotti di panetteria quali pizze, rustici, ecc., va segnalata l’inclusione dell’attività di manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura di cui alle classi 02.10.0 e 02.20.0, poiché, in caso contrario, le attività di segagione e di riduzione in tondelli, tavole, travi e altri prodotti similari, compresi di sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segagione delle piante.
Si applica la tariffa di reddito agrario per le attività che sono indicate al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali con riferimento ai beni individuati ogni due anni con apposito D.M. Le attività agricole sono individuate mediante i codici Ateco 2007,  ma con l’avvertenza che le stesse sono considerate “attività connesse”, il cui il reddito è determinato secondo la regola catastale, soltanto a condizione che i prodotti agricoli siano espressamente previsti nel D.M. e che siano ottenuti prevalentemente nell’ambito dell’azienda agricola “anche se la realizzazione di una o più fasi del processo produttivo che fa capo all’imprenditore agricolo sia esternalizzata (ad esempio, quando ci si avvale del frantoio di terzi per la molitura delle olive o si una struttura conserviera per la trasformazione dei pomodori in conserva)”, come ha precisato la circolare 15/11/2004, n. 44/E.

Il D.M. 13/2/2015 include nel reddito agrario anche le “nuove” attività di:
– produzione di paste alimentari fresche e secche (ex 10.73.0);
– produzione di sciroppi di frutta (ex 10.81.0); il D.M. 17/6/2011, in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31/12/2013, considerava “connessa” soltanto le produzioni di sidro e di “altri vini a base di frutta”;
– la manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura e altre attività forestali (02.10.0) e dall’utilizzo di aree forestali (02.20.0), comprese le attività di segagione e di riduzione in tondelli, tavole, travi e altri prodotti similari compresi i sottoprodotti,i semilavorati e gli scarti di segagione delle piante.

Le attività di manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni
(classificazione Atecofin 2007)
classi di attività
01.11  cereali, legumi da granella e semi oleosi
01.12 riso
01.13 ortaggi, meloni, radici, bulbi e tuberi, coltivati in piena aria e in colture protette, comprese le patate e le barbabietole da                        zucchero
01.15 tabacco
01.16 piante per la preparazione di fibre tessili
01.19 floricoltura e coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanentiuva

01.21 agrumi

01.23 pomacee e frutta a nocciolo
01.24 frutta e frutti di bosco e in guscio
01.25 frutti oleosi
01.26 piante per la produzione di bevande
01.27 spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
01.28 riproduzioni di piante
01.30
Avvertenza: il carattere agricolo è riconosciuto anche per le manipolazioni dei prodotti indicati espressamente nella tabella allegata al D.M. 13/2/2015.

Le attività con reddito d’impresa a determinazione forfetaria
Si applica l’art. 56-bis, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, e non la tariffa di reddito agrario se le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli hanno per oggetto prodotti che sono ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento del bestiame ma che sono diversi da quelli elencati nel D.M. 13/2/2015.
In questo caso il reddito è determinato applicando il coefficiente di redditività del 15% sull’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate (o soggette a registrazione) ai fini dell’IVA.
Secondo la circolare 15/11/2004, n. 44/E, “alle attività di trasformazione e manipolazione di prodotti diversi da quelli sopra elencati (n.d.r. indicati ora nel D.M. 13/2/2015) si applicherà il regime forfetario previsto dall’art. 56-bis, comma 2” citato.
Le attività connesse a quella agricola principale realizzano, in tutte la fattispecie elencate nel D.M., una manipolazione o trasformazione sostanziale dei prodotti agricoli per cui “la semplice conservazione, commercializzazione e valorizzazione, considerate autonomamente, non possono dare luogo ad attività connesse”: se queste attività hanno per oggetto prodotti agricoli che sono stati acquistati da terzi, manca la connessione con l’attività agricola principale esercitata per cui il reddito si determina mediante la differenza tra i ricavi ed i costi cioè secondo quanto è disposto dall’art. 56.

I destinatari della norma agevolativa
Il D.M. 13/2/2015 si applica a decorrere dal 1°/1/2014 nei confronti delle persone fisiche e delle società semplici.
Per le s.n.c., le s.a.s, le S.r.l. e le società cooperative la tassazione in base al reddito agrario rileva dal periodo d’imposta successivo al 31/12/2013, secondo quanto è previsto dall’art. 1, commi 1093 e 1095, della L. 27/12/2006, n. 296, ma soltanto in presenza delle condizioni indicate nel D.M. 27/9/2007, n. 213, e del possesso della qualifica di “società agricola” di cui al D.Lgs. 29/3/2004, n. 99.

La trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli
Per sciogliere i dubbi operativi, è importante ricordare il contenuto della risoluzione 5/7/2007, n. 158/E, secondo cui è necessario prestare attenzione sul risultato della trasformazione del prodotto, cioè se questa muta o meno la natura del bene: nel primo caso si applica la tariffa di reddito agrario, mentre nel secondo, essendo ottenuto un “prodotto nuovo”, si esula dall’ambito di applicazione dell’art. 32, comma 2, lettera c), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

ALLEGATO AL D.M. 13/2/2015

TABELLA DEI PRODOTTI AGRICOLI
– Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (10.11.0 -10.12.0).
– Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami (ex 10.13.0).
– Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di pure’ di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate (ex 10.31.0).
– Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (10.32.0).
– Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (10.39.0).
– Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.26.0 – 10.41.1 – 10.41.2).
– Produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais) (ex 10.62.0).
– Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.41.0 – 01.45.0 – 10.51.1 – 10.51.2).
– Lavorazione delle granaglie (da 10.61.1 a 10.61.3).
– Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile (ex 10.61.4).
– Produzione di pane (ex 10.71.1).
– Produzione di paste alimentari fresche e secche (ex 10.73.0).
– Produzione di vini (01.21.0 – 11.02.1 – 11.02.2).
– Produzione di grappa (ex 11.01.0).
– Produzione di aceto (ex 10.84.0).
– Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (11.03.0).
– Produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0).
– Disidratazione di erba medica (ex 10.91.0).
– Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 10.89.0).
– Produzione di sciroppi di frutta (ex 10.81.0).
– Produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0).
– Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28 e 01.30, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi.
– Manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura di cui alle classi 02.10.0–02.20.0, comprendenti la segagione e la riduzione in tondelli, tavole, travi e altri prodotti similari compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segagione delle piante.

– Avvertenza: in grassetto sono indicate le nuove attività agricole connesse.

Sergio Mogorovich

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