Jobs Act: il “micro sistema giuridico” del decreto sui contratti

Redazione 20/03/15
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Lungamente annunciato dal dibattito politico sindacale, dai talk show televisivi e dagli articoli dei giornali, il 7 marzo 2015 e’ entrato in vigore il decreto legislativo n. 23/2015 con il quale il Governo ha ottemperato alla prima delega contenuta nella legge n. 183/2014.

Il presente articolo è la prefazione di Eufranio Massi al volume “Jobs Act: Licenziamenti e contratto a tutele crescenti” (Maggioli, 2015) a cura di Paolo Stern.

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Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti: la data appena citata rappresenta lo “spartiacque” tra vecchi e nuovi assunti. A questi ultimi, in luogo della tutela reale od economica prevista dall’art. 18 della legge n. 300/1970 e di quella solo economica, leggermente maggiore, ipotizzata per i lavoratori delle  piccole imprese dalla legge n. 108/1990, in caso di licenziamento illegittimo per giustificato motivo o per giusta causa, viene riconosciuto un indennizzo che è strettamente correlato alla anzianità di servizio e rispetto al quale non viene fornito alcun potere al giudice finalizzato a  stabilirne l’entità in un arco di valori compreso tra un minimo ed un massimo.

Il decreto legislativo si presenta come una sorta di “micro sistema giuridico” del tutto autonomo da disposizioni precedenti anche abbastanza analoghe (si pensi alle ipotesi di nullità del licenziamento): il Legislatore delegato avrebbe potuto anche fare riferimento a norme già in vigore, ma ciò non è stato fatto in quanto si è voluta seguire la strada del provvedimento normativo “sganciato” sia da leggi precedenti che da interpretazioni dottrinali e giudiziarie che a quelle si rifacevano.

In un’ottica che consente al datore di lavoro di sapere in anticipo “quanto costa” un licenziamento (e qui, forse, un “mea culpa” dovrebbero farlo tutti coloro che negli anni passati hanno difeso la reintegra senza praticare altre strade normative che potevano portare, in alternativa, a risarcimenti monetari anche di un certo interesse), si è scelta la strada di fissare una monetizzazione precisa, sempre legata alla anzianità di servizio, sia per le questioni attinenti ai vizi procedurali, che per l’offerta di conciliazione la quale, prevista dall’art. 6, rappresenta una novità di grosso impatto. Infatti, il lavoratore che intenda accettare, avanti ad un organo di conciliazione, l’offerta (facoltativa) del datore, formalizzata entro i sessanta giorni successivi al licenziamento, otterrà una somma pari al 50% di ciò che in presenza di un recesso riconosciuto illegittimo, avrà con la sentenza di merito: a ciò va aggiunto che sulle somme, a differenza di quelle, eventualmente, ottenute con la sentenza, non pagherà l’Irpef e non subirà oneri aggiuntivi legati all’attività del proprio legale. L’art. 6 che presenta alcune criticità nella formulazione, chiaramente sottolineate dal dr. Stern nella sua pregevole riflessione, consente anche di chiudere, ovviamente con la tassazione ordinaria, eventuali pendenze di natura economica riferite all’intercorso rapporto di lavoro.

Anche i licenziamenti collettivi dei nuovi assunti seguono le stesse regole: qualora il datore di lavoro, al termine di una procedura di riduzione di personale  abbia errato nella applicazione dei criteri di scelta, sarà colpito da una sanzione economica del tutto identica a quella riferita al licenziamento individuale, senza alcuna reintegra.

Tutto questo, nel breve – medio periodo, potrebbe portare causare difficoltà operative e gestionali ai  datori di lavoro che si troveranno ad applicare diverse disposizioni a seconda che i propri dipendenti siano stati o meno assunti prima del 7 marzo  2015 e, al contempo, nelle aziende ove è fortemente radicata una rappresentanza sindacale, si potrebbero avere rivendicazioni finalizzate ad ottenere, magari anche ex art. 8 della legge n. 148/2011 (c.d. accordi di prossimità), condizioni di tutela uguale per tutti i lavoratori (vecchi e nuovi assunti) con riconduzione ad una normativa uniforme che, nel caso, sarebbe quella vecchia.

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Paolo Stern, Alessandra Marola, Sara di Ninno, Emanuele Petrilli | 2013 Maggioli Editore

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