La grande distribuzione cancella l’Iva agricola

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Il produttore agricolo che venderà alla grande distribuzione farà un grosso regalo all’erario: non incasserà l’IVA sulle fatture emesse e non avrà diritto ad alcun rimborso dell’IVA.

Dalla lettura della norma che introdurrà il reverse charge anche per le cessioni di beni fatte a ipermercati, supermercati e discount alimentari (art. 1, comma 629, della l. n. 190 del 2014) si evince che, silenziosamente, il legislatore ha sovvertito le regole di applicazione dell’IVA nel settore dell’agricoltura, di cui all’art. 34 del d.p.r. n. 633 del 1972.

Fortunatamente, la norma non è ancora operante poiché è soggetta all’approvazione della Commissione europea.
E’ possibile, quindi, intervenire, per evitare che il mondo rurale sia penalizzato.

Ma quale è la questione?
Se la norma dovesse essere approvata, il produttore agricolo dovrà emettere la fattura sull’ipermercato, sul supermercato e sul discount alimentare (rispettivamente, codice di attività 47.11.1, 47.11.2 e 47.11.3) senza dover applicare l’IVA, indicando “inversione contabile”, ai sensi dell’art. 17, sesto comma, lettera d-quinquies), del dpr. n. 633/1972. Percepirà, quindi, il solo corrispettivo.

Ma il suo cliente avrà fatto un acquisto senza dover pagare l’imposta: dovrà limitarsi ad integrare la fattura ricevuta, annotandola, contestualmente, nel registro sia delle fatture sia degli acquisti, azzerando, contestualmente, la relativa posizione fiscale, con effetto benefico anche non solo sull’esborso dovuto ma anche sull’eventuale scoperto dei conti bancari con relativo risparmio degli eventuali interessi passivi.
Il produttore agricolo, invece, sull’ammontare delle cessioni, oltre a non conteggiare l’IVA, non può applicare la detrazione forfetaria dell’imposta considerando le percentuali di compensazione forfetaria previste dall’apposito d.m. il legislatore frettoloso (o distratto?) si è dimenticato di includere anche il richiamo all’art. 17, sesto comma, lettera d-quinquies) al decimo comma dell’art. 34 del d.p.r. che, a favore di chi vende all’estero riconosce la detrazione forfetaria che sarebbe applicabile sulla “cessione non imponibile”.

Ad esempio, supponendo una cessione di vino di valore imponibile di euro 100.000 (aliquota IVA 22% e percentuale di compensazione forfetaria 12,3%), si può cogliere meglio la problematica:
cessione ordinaria esportazione grande distribuzione
IVA sulle cessioni 100.000 x 22% 22.000- 0- 0-
Detrazione forfetaria 100.000x 12,3% 12.300= 12.300= 0=
IVA dovuta 9.700 0
IVA a credito 12.300 0

Per ovviare all’annullata detrazione forfetaria, cancellata dalla legge di Stabilità, il produttore agricolo non può fare altro che rinunciare all’applicazione dell’art. 34 citato, osservando, quindi, le norme ordinarie dell’IVA al fine di beneficiare del rimborso ovvero dell’utilizzazione in compensazione dell’imposta detraibile assolta sugli acquisti.

Sergio Mogorovich

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