Tenuità del fatto: ok definitivo al decreto. Cambia il Codice penale

Redazione 13/03/15
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Approvato in maniera definitiva lo schema di decreto sulla tenuità del fatto, che il governo aveva presentato a fine 2014 e, ora, è arrivato a destinazione.

Si appresta dunque a entrate in vigore una disposizione destinata a fare molto discutere, dal momento che introduce la non punibilità in sede penale per chi commette reati al di sotto dei cinque anni, purché avvenuti entro particolari criteri che riguardino sia la condotta in sé, sia l’esecutore della stessa.

Con questo decreto legislativo, infatti, il governo intende dare attuazione a quanto contenuto nella legge delega dell’ultimo “Svuota carceri”, la legge 67 del 2014, dove sono contenute le indicazioni che hanno riformato l’istituto della messa alla prova e, insieme, hanno conferito la delega al governo per legiferare sull’argomento oggi all’ordine del giorno.

Questa la delega. “Escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale”

Le polemiche che hanno accompagnato questo provvedimento sin dalla sua origine, quando venne presentato per la prima volta in Cdm lo scorso mese di dicembre, riguardano i reati che sarebbero stati esentati di procedimento in sede penale,che andrebbero a includere anche fattispecie piuttosto gravose, come il maltrattamento agli animali, lo stalking, la violazione di domicilio, il furto e la frode.

QUI l’ELENCO COMPLETO DEI REATI FINO A 5 ANNI

In realtà, però, durante i passaggi nelle commissioni parlamentari, chiamate a esprimere il proprio parere riguardo il testo licenziato dal governo, è emersa la volontà da parte della maggioranza a circoscrivere con precisione i requisiti di accesso a questa nuova opportunità, il cui fine è ovviamente quello di alleggerire il carico di processi che rallentano l’iter di giustizia.

Così, il governo ha recepito le osservazioni emerse in Parlamento, mettendo in chiaro, nel Consiglio dei ministri di ieri i caratteri del nuovo articolo 131 bis del Codice penale. Al primo comma, infatti, verranno indicate le condizioni seguenti:

  • la particolare tenuità dell’offesa, che implica una valutazione sulle modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo;
  • la non abitualità del comportamento dell’autore (che non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza, né aver commesso altri reati della stessa indole).

Toccherà al giudice vagliare con attenzione la presenza di questi requisiti di fronte al soggetto indagato. In aggiunta, l’autorità giudiziaria dovrà tenere in considerazione l’entità dell’offesa, le circostanze, la personalità dell’autore e la natura del bene tutelato.

I casi che verranno accolti, saranno comunque passibili di procedimento in sede civile.

QUI L’ITER DELLA TENUITA’ DEL FATTO: COME CHIEDERLO

IL TESTO DELLO SCHEMA DI DECRETO

Redazione

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