Reverse charge: un aiuto alla grande distribuzione

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Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’ampliamento della tecnica di reverse charge servirebbe ad aiutare la lotta all’evasione. Così, almeno, è stato affermato.

Dal giorno 1.1.2015, la disciplina si applica, tra l’altro, “alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3)”. Tuttavia, la disposizione non è immediatamente operativa ma è subordinata al rilascio di un’apposita autorizzazione comunitaria, che, se non perverrà, comporterà l’aumento delle accise sui carburanti.

In sostanza, quando la normativa verrà concretamente applicata, grazie a Bruxelles, il solo fornitore di beni (ma non di servizi) , anche se strumentali, della grande distribuzione emetterà la fattura senza evidenziare l’IVA, indicando nel documento “reverse charge ex art. 17, sesto comma, lettera d-quinquies), del d.p.r. 26.10.1972, n. 633) e la controparte integrerà la fattura con l’IVA annotandola, contestualmente, nel registro delle fatture e nel registro degli acquisti per cui l’operazione sarà neutra fiscalmente in quanto l’IVA annotata a debito verrà compensata con l’IVA in detrazione, di pari importo.

Di fatto, pertanto, l’acquisto non comporta alcun addebito di imposta sul valore aggiunto, con il sollievo anche del minor esborso finanziario a favore del fornitore, nonché, nel caso di conti correnti in rosso, di contenimento del costo degli interessi e degli oneri bancari.
In altri termini, finanziariamente, la fattura ricevuta per euro 10.000 comporta soltanto il pagamento di tale cifra al fornitore.
Se, invece, l’acquisto è fatto da una struttura commerciale diversa, compresa il piccolo dettagliante, il pagamento al fornitore va fatto per euro 12.200 (se l’IVA è applicata con l’aliquota del 22%), magari dovendo lottare con la banca per evitare di superare il plafond di fido concesso.
Ma non basta, perché il fornitore della grande distribuzione accumula un credito che dovrà essere chiesto a rimborso, soggiacendo non solo a oneri amministrativi ma anche a controlli, sempre fastidiosi.

APPLICAZIONE DELL’IVA NEL REGIME DI REVERSE CHARGE
(cessioni di beni tra soggetti passivi)
IL CEDENTE:
a) Emette la fattura con l’indicazione “inversione contabile“ , senza applicazione dell’IVA;
b) Registra il documento nel registro delle fatture;
c) Non rileva l’IVA a debito né la versa sulla cessione.
IL CESSIONARIO:
a) Integra la fattura ricevuta senza applicazione dell’IVA;
b) Annota il documento nel registro delle fatture e degli acquisti, per cui, contestualmente, l’IVA a debito è compensata con l’IVA a credito, operazione che comporta l’azzeramento del tributo;
c) Versa al cessionario soltanto il corrispettivo fatturato, beneficiando di un minor esborso nei confronti del fornitore;
d) Versa l’IVA sull’operazione soltanto se l’imposta non è detraibile.

Sergio Mogorovich

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