Nuova sentenza della Cassazione sull’alcoltest

Rosalba Vitale 19/02/15
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Oggi, più del passato, assistiamo alla crescita esponenziale di incidenti stradali causati da persone poste alla guida della propria autovettura dopo avere assunto un notevole quantitativo di alcol.

A tal proposito uno strumento che è stato studiato per attenuarne la portata può certamente essere considerato l’alcoltest .

Il Codice della Strada fissa a 0,5 grammi/litro (g/l) il limite del tasso alcolico tollerato.

Il superamento di tale limite fa sì che il soggetto venga qualificato “in stato di ebbrezza” con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Nel dettaglio le sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni:

– Per un tasso alcolemico compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l la sanzione prevista è l’ammenda da 500 a 2.000 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi, il veicolo è affidato ad un’altra persona può essere fatto recuperare da soggetto autorizzato a ricoprire l’attività di soccorso stradale e deposito, per trasportarlo presso un luogo indicato dallo stesso trasgressore, oppure presso l’autorimessa di chi ha provveduto al recupero, infine, sottrazione di 10 punti dalla patente, 20 punti per chi ha preso la patente dopo il 1 ottobre 2003 e da meno di 3 anni.

– Per un tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l la sanzione prevista è l’ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a 6 mesi con sospensione della patente per un periodo di tempo variabile tra 6 mesi e 1 anno.

Se la stessa persona compie più violazioni durante un biennio o se la violazione è commessa da un conducente professionista, come autisti di autobus e di veicoli con rimorchio, la patente viene sempre revocata e quindi ritirata e trasmessa entro 10 giorni al Prefetto.

Quando invece una persona in stato di ebbrezza con tasso alcolemico al di sotto dei 1,5 gr/l, provoca un incidente stradale, il giudice impone con la sentenza di condanna il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

– Per un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l l’ammenda è tra 1.500 e 6.000 euro e l’arresto da 6 mesi ad 1 anno, con un minimo di 6 mesi.

La sospensione della patente da 1 a 2 anni e la confisca del veicolo con una sentenza di condanna e il sequestro preventivo del veicolo ai fini della confisca che verrà disposta in sede di condanna, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

In caso di rifiuto di sottoporsi al test dell’etilometro, troverà applicazione soltanto la pena meno grave ex art. 186 comma 2 lett. a) C.d.S. e si rischia le seguenti sanzioni: arresto da tre mesi ad un anno; ammenda da 1.500 a 6.000 euro; sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la revoca nel caso in cui il conducente sia stato condannato per il medesimo reato nei due anni precedenti; confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. Con l’ordinanza di sospensione il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la commissione medica provinciale. Per la violazione, inoltre, è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.

L’ alcol test è un accertamento tecnico irripetibile, ex art. 354 c.p.p., da non poter essere differito.

Al riguardo, la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 5 febbraio 2015, n. 5396 ha disposto che :“La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado”.

Si aggiunge che: “in relazione all’art. 182, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., per “parte” sulla quale grava l’onere di eccepire la nullità di un atto nel caso in cui vi assista non può intendersi mai l’indagato o l’imputato, ma solo il difensore (o il pubblico ministero)”.

A un’attenta disamina, la Suprema Corte, ha intenzionalmente sottolineato, la parte, per indicare non tanto il soggetto a cui il controllo è rivolto ma il suo legale.

Ne consegue, che il legale debitamente avvertito dalla polizia stradale che sul proprio assistito si procederà al controllo alcolemico tramite alcol test, impedirà a questi di contestarne la validità in giudizio anche se il legale arrivasse in ritardo.

E quanto espresso nella sentenza della Cass. pen., sez. IV, sent. 7967/2014 in cui si indica che gli agenti non sono comunque tenuti ad attendere il suo arrivo.

Molto spesso la polizia stradale, prima di procedere all’alcoltest, che ha valore probatorio, fa uso di un etilometro “precursore” in cui si fa soffiare il guidatore, senza farlo scendere dal veicolo, in un etilometro portatile dotato di un sensore elettrochimico che da un responso per la sottoposizione del soggetto al successivo test, anche in questo caso è necessario avvisare del diritto di farsi assistere dal legale.

Rosalba Vitale

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