Le prestazioni di servizi ai fini dell’Iva

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  1. La regola generale

Come regola generale, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo (art. 6, terzo comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633); tuttavia, se anteriormente è emessa la fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento (quarto comma).

Invece, per le cessioni di beni mobili rileva il momento di consegna o spedizione e per quelle di beni immobili rileva la data della stipulazione, salvo il caso in cui gli effetti traslativi su producano posteriormente.

Prima di procedere oltre, va ricordato che i consorzi di bonifica sono classificati come enti pubblici economici e fiscalmente come enti non commerciali con personalità giuridica pubblica, limitatamente all’attività istituzionale. Tuttavia, ai fini dell’IVA la normativa sugli enti pubblici territoriali è differenziata relativamente ai consorzi.

 

  1. L’IVA “in sospensione”

Ai sensi dell’art. 6, quinto comma, l’IVA è esigibile nel momento in cui avviene il pagamento (anche se la fattura è emessa con l’addebito dell’IVA) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte soltanto nei confronti:

a)   dello Stato e degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;

b)   di enti pubblici territoriali e dei consorzi da essi costituiti ai sensi dell’art. 25 della L. 8/6/1990, n. 142 (attualmente artt. 2, comma 2, e 31 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267);

c)    di CCIAA;

d)   di istituti universitari;

e)   di unità sanitarie locali, di enti ospedalieri e di enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;

f)     di enti pubblici di assistenza e beneficienza e di enti di previdenza.

In sintesi, il consorzio di bonifica quando un’impresa o un professionista effettua cessioni di beni e/o prestazioni di servizi attratte nell’ambito dell’IVA a favore di uno dei suddetti soggetti, emette la fattura con addebito dell’IVA, che diverrà esigibile (e quindi da versare) al momento in cui avverrà l’incasso del credito.

 

  1. Il versamento dell’IVA fatto dall’ente pubblico dal 1/1/2015

A decorrere dal 1/1/2015, per effetto dell’art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 (introdotto con l’art. 1, comma 629, della L. 23/12/2014, n. 190) l’ente pubblico esegue il pagamento del corrispettivo al fornitore dei beni e/o prestatore di servizi e dell’IVA dovuta sulla fattura liquidata direttamente all’Agenzia delle entrate. Questa regola si applica anche per le operazioni indicate all’art. 6, quarto comma (per le quali l’IVA viene trattenuta e versata direttamente dall’ente), salvo che per le prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte (ad esempio, le parcelle dei professionisti per le quali l’ente esegue il pagamento operando la sola ritenuta Irpef del 20% sul compenso).

Questa procedura va seguita soltanto in presenza delle seguenti condizioni:

  1. l’acquirente i beni o il committente il servizio è uno dei seguenti soggetti:

a)   lo Stato o un organo dello Stato ancorché dotato di personalità giuridica;

b)   un ente pubblico territoriali o un consorzio tra enti pubblici territoriali costituiti ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

c)    una CCIAA;

d)   un istituto universitario;

e)   un’azienda sanitaria locale o un ente ospedaliero;

f)     un ente pubblico di assistenza e beneficienza;

g)   un ente di previdenza.

  1. tali soggetti non sono debitori d’imposta ai fini dell’IVA, cioè la norma si applica solo limitatamente all’attività istituzionale.

 

  1. La fattura elettronica

L’art. 1, comma 209, della L. 24/12/2007, n. 244, obbliga a formare, trasmettere, conservare e archiviare esclusivamente in forma elettronica le fatture emesse nei rapporti:

a)   con le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della L. 31/12/2009, n. 196;

b)   con le amministrazioni autonome.

Il D.M. 3/4/2013, n. 55, di attuazione ha disposto che la normativa abbia attuazione come segue:

a)   dal 6/6/2014, per le fatture emesse nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali e Enti nazionali di previdenza e assistenza individuati nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. 31/12/2009, n. 196, pubblicato dall’ISTAT ogni anno (da ultimo, pubblicato il 10/9/2014);

b)   dal 31/3/2015, per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate alla precedente lettera a) (nonché per le fatture emesse da non residenti e per le fatture già trasmesse in via telematica relative al pagamento di entrate oggetto di versamento unificato di cui al D.Lgs. 9/7/1997, n. 241, e del servizio di trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3 del D.P.R. 22/7/1998, n. 322).

Il consorzio è escluso da tale obbligo salvo il caso in cui effettui operazioni nei confronti dei suddetti soggetti i quali devono fornire il codice IPA (consultabile sul sito www.indicepa.gov.it) da inserire nella fattura emessa elettronicamente.

Sergio Mogorovich

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