ANAS: responsabilità di cosa in custodia

Rosalba Vitale 05/02/15
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Di recente la Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 295/2015 ha stabilito che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo essendo sufficiente la dimostrazione del nesso causale tra la cosa stessa e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l’ osservanza o meno di di un obbligo di vigilanza”.

A parere della Corte la nozione di custodia non presuppone un obbligo di custodire, bensì, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa.

Ne consegue, che è da considerare custode chi di fatto controlla le modalità d’ uso e di conservazione della cosa, responsabilità sulla cosa che può essere esclusa se si dimostra il caso fortuito, quale evento causale riconducibile a un fattore esterno ad esso non imputabile che può essere costituita dalla forza maggiore, dal fatto del terzo o dallo stesso danneggiato.

Nel caso coso di specie, Tizio chiedeva ai sensi dell’ art. 2051 c.c. il risarcimento dei danni all’Anas, poiché asseriva di aver perso il controllo della propria autovettura, a causa di una macchia d’olio presente sul manto stradale.

I Giudici di Piazza Cavour sulla questione indicavano l’Anas l’ unica responsabile del sinistro, in quanto ente tenuto alla custodia e manutenzione della strada avrebbe dovuto “per un verso diligentemente controllare le condizioni della strada, controllare anche le cautele tecniche idonee a garantire la sicurezza per gli utenti ed evitare l’ insorgenza di situazioni di pericolo, e, per altro verso non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito”.

Ne consegue che sarà cura del danneggiato, dimostrare la sussistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e il fatto dannoso.

Una sentenza che si pone a sostegno di passati orientamenti giurisprudenziali Cass. n. 7125/2013, Cass. n. 6306/2013, Cass. n. 2660/2013, che fanno si che una volta dimostrato le circostanze del nesso causale, incombe sul custode l’ onere di provare il caso fortuito, che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.

Rosalba Vitale

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