Tenuità del fatto: ok al decreto, niente carcere fino a cinque anni

Redazione 04/02/15
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Nuovo passo in avanti sulla tenuità del fatto: sì della commissione Giustizia alla Camera alla proposta che assicura l’archiviazione delle accuse sui reati penali lievi.

Dunque, si realizza la tanto temuta depenalizazione dei reati? Siamo di fronte a una nuova amnistia? E’ verità o mistificazione? Nelle ultime settimane, prima che il dibattito fosse monopolizzato, prima dall’approvazione della legge di stabilità e il decreto fiscale e poi dall’elezione del Capo dello Stato, aveva fatto molto discutere l’approvazione del Consiglio dei ministri del decreto legislativo sull’istituto della “tenuità del fatto”.

Cosa prevede il testo

Il provvedimento individua le fattispecie di reato entro cinque anni di reclusione – ivi incluse anche le condanne di stampo esclusivamente di tipo pecuniario – come archiviabili, ma lascia aperta la porta per una rivalsa in sede civile, con possibilità di ottenere il risarcimento previsto per la parte offesa.

Nelle settimane scorse, un elenco di reati ha circolato minaccioso, del quale abbiamo dato notizia, dal momento che le indicazioni del governo avevano suscitato allarme in particolari settori, come quelle delle associazioni animaliste, preoccupate per il rischio depenalizzazione sul maltrattamento agli animali.

Cosa è incluso. L’approvazione del decreto legislativo, che ha visto accogliere favorevolmente in commissione Giustizia del relatore David Ermini in quota Partito democratico, ha ribadito l’esenzione delle condanne penali per reati entro i cinque anni, purché si verifichino le precise condizioni per la sussistenza della tenuità del fatto.

Cosa è escluso. Niente da fare, dunque, per comportamenti connotati da motivi abietti o futili, sevizie o crudeltà ” o in violazione del sentimento di pietà per gli animali e ai danni di persone indifese”. Secondo quanto assicurato dal relatore, allora, reati quali furto o rapina saranno regolarmente perseguiti e puniti, così come condotte plurime, abituali o reiterate.

In ogni caso, toccherà comunque al giudice valutare, poiché andrà applicato, per il riconoscimento di particolare tenuità del fatto l’articolo 133 del Codice penale sulla gravità del reato.

In ogni caso, va precisato che siamo ancora in presenza dello schema di decreto – e non del testo definitivo – quindi meglio attendere la presentazione del provvedimento nella sua forma definitiva.

QUI IL TESTO

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