Segnalazioni alla centrale dei rischi nel contenzioso bancario

Redazione 30/01/15
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Circolano molti dubbi sulla centrale dei rischi, in merito alle comunicazioni da effettuare e le tecniche di calcolo. Ne discutiamo con l’esperta Marcella Caradonna, Dottore Commercialista, Dottore commercialista esperta in materia bancaria, mediatore civile, responsabile scientifico e formatore, che terrà a Milano un convegno sul tema.

 

Come funziona questo sistema di rilevazione?

Le rilevazioni vengono effettuate da soggetti pubblici e privati ed in particolare dalla centrale rischi della Banca d’Italia e dalle Sic (Sistemi di informazioni creditizie) fra le quali la più conosciuta è CRIF.
La Centrale della banca d’Italia effettua le rilevazioni all’inizio del mese e nella sua analisi vi è il riepilogo di tutti i dati delle esposizioni di un soggetto verso il sistema quali ad esempio , per ogni singola posizione, la tipologia, l’entità, le eventuali posizioni non regolarizzate e così via…

E CRIF invece?

CRIF s.p.a. (Centrale di rischio finanziario) è una società che gestisce EURISC, un sistema di informazioni creditizie che registra dati relativi ai rapporti di credito dei clienti, forniti direttamente da oltre 440 istituti bancari e finanziari.
Le rilevazioni di questa società sono importanti perché sono utilizzati da quasi tutto il sistema creditizio per la valutazione delle pratiche di finanziamento, compresi i mutui per l´acquisto di immobili.
CRIF segnala anche il comportamento su operazioni di fido non perfezionate. Ad esempio se un soggetto ha chiesto un finanziamento e non gli è stato concesso o non ne ha usufruito.
Per poter accedere a questi dati è necessaria una specifica autorizzazione che è opportuno sottoscrivere solo verso l’ente creditizio con il quale si intende operare, e non quindi, come capita di frequente nel credito al consumo, anche in fase di richiesta di preventivo.

Per quanto tempo si conservano i dati in centrale rischi?

I tempi di conservazione dei dati in Centrale Rischi sono diversi a seconda di chi le consulta. Va ricordato che l’accesso alle informazioni è possibile solo al soggetto che ha in essere una posizione di finanziamento ed agli intermediari con cui egli vuole avviare o ha rapporti.

 

Redazione

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