Legittimo l’avviso di accertamento fondato sulle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza che sia competente per un’altra località

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Con la pronuncia n. 90 del 8 gennaio 2015 la Corte di Cassazione ha stabilito che non si applicano anche ai nuclei di controllo della Guardia di Finanza le disposizioni relative alla competenza territoriale previste invece in relazione alle attività di accertamento degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.

I Giudici della Suprema Corte, infatti, hanno sancito che gli accessi, le ispezioni o le verifiche, che la G.d.F. effettui in collaborazione con gli uffici tributari, non sono soggetti alle delimitazioni di competenza territoriale posti per gli organi dell’Amministrazione finanziaria e, pertanto, sono utilizzabili ai fini fiscali ancorché provengano da reparti di stanza in località diverse dalla sede dell’ufficio competente sul rapporto d’imposta. È dunque legittimo l’avviso di accertamento fondato sulle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza che sia competente per un’altra località.

Occorre premettere che la norma che l’art. 31 del D.P.R. n. 600 del 1973 disciplina le attribuzioni degli Uffici delle imposte, prevedendo al comma 1 che questi controllino le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, ne rilevino l’eventuale omissione e provvedano alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute. Gli uffici inoltre vigilano sull’osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel medesimo D.P.R. n.600/1973 e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi; provvedono inoltre alla irrogazione delle pene pecuniarie ed alla presentazione del rapporto all’autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente.

Quanto alla competenza dei suddetti uffici, il comma 2 dell’art. 31 citato prevede che la competenza spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. La norma predetta opera un riferimento espresso agli ex Uffici distrettuali che, a seguito delle varie riorganizzazioni amministrativi susseguitesi negli anni,  sono divenuti prima Uffici locali ed oggi sono invece inquadrabili nelle Direzioni Provinciali e Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Entrate. Nessuna menzione è invece fatta agli organi della Guardia di Finanza, i quali, dunque, secondo l’interpretazione della Suprema Corte, non sono in alcun modo assoggettati ai suddetti limiti territoriali.

L’interpretazione suesposta è conforme al principio enunciato in altre due pronunce della Corte di Cassazione, specificamente la n. 7957 del 25 agosto 1997 e la n. 9611 del 21 luglio 2000. Già in tali sedi i Giudici della Corte di Cassazione avevano evidenziato come gli ufficiali e gli agenti della Guardia di Finanza non sono organi del Ministero delle Finanze, né dipendenti degli uffici nei quali esso si articola, ma operano quali appartenenti ad un corpo militare nazionale, con propri comandi a livello centrale e locale. Il suddetto principio trova conferma, secondo i Giudici di legittimità, anche nel disposto dell’art. 63 del D.P.R. n.633 del 1972, il quale prevede che la Guardia di Finanza cooperi con gli Uffici dell’imposta sul valore aggiunto per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dell’imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli Uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli artt. 51 e 52 del medesimo D.P.R., alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli Uffici stessi i relativi verbali e rapporti. L’interpretazione fornita dai Giudici di legittimità è che la predetta “cooperazione” si sostanzi in una collaborazione esterna della Guardia di Finanza, alla quale non sono estensibili, in difetto di espressa previsione, i criteri di organizzazione e competenza territoriale dettati per gli Uffici delle imposte. Tale cooperazione, inoltre, non necessità di preventiva richiesta da parte degli Uffici finanziari, prevedendo la norma in esame che l’attività possa essere svolta dalla G.d.F. anche di propria iniziativa, esercitando i poteri sanciti dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 633 del 1972.

In definitiva i dati reperiti durante le ispezioni o le verifiche della G.d.F. sono pienamente utilizzabili a fini fiscali ancorché provengano da reparti di stanza in località diverse dal domicilio fiscale del contribuente. Ne consegue che non si può eccepire la nullità dell’eventuale avviso d’accertamento che ne consegua per il solo fatto che lo stesso sia fondato su dati reperiti durante ispezioni o verifiche effettuate da nuclei della G.d.F. operanti “fuori territorio”.

Francesco Licenziato

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