Entro il 1° marzo le delibere dei Comuni per l’adesione agli ambiti territoriali

Michele Nico 09/01/15
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La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) apporta una serie di modifiche sostanziali all’articolo 3-bis del Dl 138/2011 convertito dalla legge 148/2011, con l’intento di ribadire che i servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete devono essere organizzati in bacini territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire lo sfruttamento di sinergie ed economie di scala, superando l’attuale frammentazione delle gestioni.

In funzione di questo disegno strategico, l’art. 1, comma 609, della legge di stabilità prevede tempi stretti per l’adesione dei Comuni agli ambiti territoriali ottimali, con l’obiettivo di promuovere idonei processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi in parola.

È perciò fatto obbligo ai Comuni di deliberare l’adesione agli ambiti territoriali di pertinenza entro la data del 1° marzo 2015, oppure, qualora l’ente di governo non risulti ancora operante sul territorio, entro 60 giorni dalla relativa istituzione o designazione per impulso del Prefetto, titolare dei poteri sostitutivi in materia ai sensi dell’articolo 13 del Dl 150/2013 convertito dalla legge 15/2014.

Si osserva che il nuovo adempimento vedrà al lavoro i Consigli comunali in un periodo impegnativo caratterizzato da un fitto calendario di attività, tra cui la messa a punto dei bilanci preventivi 2015 da deliberarsi entro il 31 marzo prossimo, con la conseguenza che c’è da temere il rischio di un ingorgo dell’attività amministrativa.

Certo è che l’adesione agli ATO non potrà essere oggetto di facile rinvio, dacché l’art. 3-bis del Dl 138/2011, come ora novellato dalla legge di stabilità, prevede che nel caso di inosservanza del termine da parte dei Comuni “il Presidente della regione esercita, previa diffida all’Ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi” (comma 1-bis).

Si tratta, in definitiva, di una griglia normativa meticolosa ed elaborata che non esita a ricorrere a procedure di carattere eccezionale – qual è, per l’appunto, l’esercizio dei poteri sostitutivi – pur di far decollare il nuovo modello dell’ente di governo, che dovrebbe organizzare il servizio pubblico a rete nell’ambito di un’area più vasta, garantendo una più elevata qualità delle prestazioni all’utenza e considerevoli economie gestionali.

Michele Nico

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