Imposta di bollo virtuale: come e quando pagare

Redazione 01/01/15
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Dal 2015 l’imposta di bollo può essere pagata sia per via tradizionale, acquistando presso un intermediario convenzionato (come le tabaccherie) un apposito contrassegno oppure in modo virtuale.

A partire dal 1° gennaio scorso, tutti gli utenti che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione, richiedibile tramite l’apposito modello di dichiarazione, dovranno utilizzare il modello approvato il 14 novembre del 2014 dall’Agenzia delle Entrate insieme alle relative istruzioni per l’utilizzo (e i relativi aggiornamenti) per assolvere al pagamento dell’imposta di bollo per via telematica.

In particolare, per gli atti e documenti emessi nel 2014, la relativa dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2015. Quindi, c’è tempo fino a fine mese.

Tuttavia, per consentire un graduale avvio delle nuove procedure, il provvedimento stabilisce un periodo transitorio (1.1.2015-31.12.2015) durante il quale, in caso di rinuncia all’autorizzazione, anche a seguito di un’operazione straordinaria, le dichiarazioni devono essere presentate in formato cartaceo presso l’ufficio territoriale competente.

L’Agenzia delle Entrate rende disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it un software gratuito per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione.

Come prevede la normativa (art. 15 del d.P.R. n. 642/1972) e in attuazione di quanto previsto dalla Legge di stabilità  2014, la possibilità di assolvere al pagamento dell’imposta di bollo per via telematica è valida per determinate categorie di atti e documenti e previa apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate.

Il modello deve essere presentato esclusivamente in modalità telematica all’Agenzia direttamente dall’interessato ovvero tramite uno degli intermediari abilitati al servizio Entratel (es.: professionisti e Caf).

La dichiarazione si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa.

La procedura deve essere utilizzata non solo per la presentazione della dichiarazione consuntiva, ma anche per la presentazione della dichiarazione a seguito di rinuncia all’autorizzazione (anche nei casi di operazioni straordinarie), per la presentazione della dichiarazione a seguito di operazioni straordinarie che non hanno comportato rinuncia nonché per eventuali modifiche alle dichiarazioni già presentate.

Come ottenere l’autorizzazione

Per ottenere l’autorizzazione, l’interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno. L’Ufficio, ricevuta la domanda, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell’imposta “dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell’autorizzazione ed il 31 dicembre”, ripartendone l’ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.

Gli atti ed i documenti per i quali sia stata rilasciata l’autorizzazione devono recare la dicitura indicante il modo di pagamento dell’imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.

L’autorizzazione si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all’interessato.

Anche l’interessato può rinunziare all’autorizzazione, dandone comunicazione scritta all’Ufficio e presentando contemporaneamente la dichiarazione per il periodo compreso dal 1° gennaio al giorno da cui ha effetto la rinunzia.

Entro il mese di gennaio, poi, il contribuente deve presentare all’ufficio del registro una dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti effettivamente emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa e, come introdotto dalla legge di stabilità  2014, “degli altri elementi utili per la liquidazione dell’imposta”, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.

Per questo, come accennato prima, per gli atti e documenti emessi nel 2014, la relativa dichiarazione deve essere presentata entro il 31.1.2015.

Sulla base di tale dichiarazione, poi, l’Ufficio, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell’imposta dovuta per l’anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successi.

Redazione

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