Semplificazioni fiscali, le novità del decreto su Ires e Irap

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Dallo scorso 13 dicembre è in vigore il decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, numero 175 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 novembre 2014. Ecco le principali novità.

Le opzioni dei soggetti IRES

L’opzione per l’applicazione della regola di trasparenza fiscale, di cui all’art. 115 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, ha carattere irrevocabile per la durata di tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere esercitata da tutte le società. Tale scelta va espressa e comunicata all’Amministrazione finanziaria con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta dal quale si intende esercitare l’opzione (e non più “entro il primo dei tre esercizi sociali predetti).

L’opzione per l’applicazione del c.d. “consolidato nazionale” (art. 119), avviene solo subordinatamente all’avvenuto esercizio congiunto dell’opzione che va comunicato all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (e non più entro il 16° giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l’esercizio dell’opzione).

Le imprese marittime di cui all’art. 155 comunicano l’opzione con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale la scelta è applicata (e non più entro tre mesi dall’inizio del periodo d’imposta dal quale il regime speciale è applicato).

Le suddette regole si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014.

 

L’opzione ai fini dell’IRAP

Le società di persone e le imprese individuali in contabilità ordinaria possono esercitare l’opzione per determinare il valore della produzione ai fini dell’IRAP applicando le regole indicate all’art. 5 del D. Lgs. 31/12/1997, n. 446, relativamente ai soggetti IRES cioè considerando la differenza tra le voci A) e B) del conto economico di cui all’art. 2425 del codice civile con esclusione dei costi per il personale, le svalutazioni delle immobilizzazioni, dei crediti e delle disponibilità liquide e degli accantonamenti per rischi e di altra natura.

L’opzione, che ha validità per un triennio (e tacitamente rinnovabile) va comunicata con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale la scelta è applicata.

 

Sergio Mogorovich

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