Città metropolitane: tre mesi per approvare lo Statuto

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Le città metropolitane, dopo l’elezione dei propri organi di vertice, hanno meno di tre mesi per dotarsi di un proprio statuto. L’iter di approvazione della carta fondamentale delle città metropolitane dovrà completarsi, infatti, entro il 31 dicembre 2014.
Le elezioni del consiglio metropolitano (organo di vigilanza e controllo, composto da un numero di consiglieri variabile da 24 a 14 secondo la dimensione demografica) si sono concluse ieri.
Una volta eletto il consiglio metropolitano dovrà formulare una proposta di statuto, che la conferenza metropolitana (composta dai sindaci di tutti i comuni coinvolti) potrà adottare o respingere.
I comuni e le province si sono visti conferire il potere statutario dalla l. 142/1990. L’equiparazione istituzionale determinata dalla modifica del titolo V della Costituzione sembrò esaltarne la funzione di autoregolamentazione.
In effetti, però, gli statuti comunali e provinciali non hanno potuto incidere su molte cose, tra le quali la ripartizione dei compiti tra gli organi.
Le competenze che il legislatore ha attribuito al sindaco ed al consiglio comunale sono tassative, mentre alla giunta spettano quelle residuali (con l’eccezione della Sicilia, dove sussiste una competenza residuale in capo al sindaco ed un’elencazione di competenze proprie dell’esecutivo).
I margini d’intervento delle città metropolitane sembrano molto più ampi.
Lo statuto stabilirà le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l’articolazione delle loro competenze.
La legge n. 56/2014 si limita a sancire solo alcune essenziali attribuzioni del sindaco metropolitano e dei due organismi assembleari, tutto il resto dovrà essere disciplinato dallo statuto.
Questo esalta l’autonomia delle città metropolitane, ma avrebbe potuto determinare un vuoto normativo, laddove consiglio e conferenza non fossero riusciti a partorire, nei tempi previsti, lo statuto.
Per ovviare a tale eventualità, il legislatore ha previsto che, qualora al primo gennaio 2015, la conferenza metropolitana non abbia approvato lo statuto, si applica quello della provincia. Le disposizioni relative al presidente ed alla giunta provinciale verranno attribuite al sindaco metropolitano, mentre quelle del consiglio provinciale si utilizzeranno per il consiglio metropolitano.
Si tratta di una norma transitoria ed emergenziale. Lo statuto della provincia, infatti, mal si adatta alla città metropolitana che ha una diversa architettura istituzionale.
Il ritardo nell’approvazione dello statuto, in ogni caso, non potrà andare oltre il 30 giugno 2015, pena l’attivazione dell’intervento sostitutivo, previsto dalla l. n. 131/2003.
La proposta di statuto potrà contenere l’inserimento di eventuali commissioni interne al consiglio metropolitano, le tutele della minoranza, le modalità di convocazione e di autoconvocazione degli organi collegiali, i poteri ispettivi ed i diritti dei consiglieri metropolitani.
Lo stesso statuto potrà, soprattutto, intervenire sulle competenze degli organi, prevedendo, ad esempio, ulteriori pareri obbligatori da parte della conferenza metropolitana o ampliando le attribuzioni demandate al sindaco, al consiglio o alla conferenza metropolitana.
Una norma statutaria potrà attribuire competenza residuale al consiglio metropolitano o al sindaco.
Oltre alle materie specificatamente indicate dal comma 10 dell’articolo unico della L. 56/2014, lo statuto:
a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell’azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l’esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d’intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;
d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.
Secondo autorevoli commentatori lo statuto potrebbe trasformare il parere previsto come espresso ed obbligatorio della conferenza metropolitana sul bilancio, in un parere da rilasciare entro un determinato lasso di tempo, in assenza del quale il consiglio metropolitano potrà darlo per acquisito favorevolmente.
La conferenza metropolitana dovrà adottare o respingere lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
L’approvazione dello statuto è, quindi, una competenza che il legislatore attribuisce alla conferenza, anche se nella versione iniziale del comma 15 si parlava di consiglio metropolitano (modifica apportata dall’art. 23, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90).
Fortunatamente è scomparsa la previsione di quella sorta di conferenza costituente che doveva redigere la proposta di statuto.
Secondo una complicatissima e strana procedura, la versione iniziale della legge Delrio prevedeva elezioni specifiche per la “conferenza statutaria”, costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano. Le liste per la “conferenza statutaria” dovevano essere presentate, presso l’amministrazione provinciale, il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza sarebbe stata presieduta dal sindaco del comune capoluogo, ed avrebbe dovuto terminare i suoi lavori entro il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto.
Un’astruseria abrogata dall’art. 19, comma 1, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

Luciano Catania

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