Armonizzazione contabile, rivoluzione alle porte negli enti locali

Redazione 17/09/14
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Il momento in cui la teoria, per gli enti locali, dovrà tradursi in pratica, è davvero vicino. Mancano poco più di tre mesi e poi l’armonizzazione contabile diventerà realtà in tutte le amministrazioni d’Italia. Una riforma a passo lento e cadenzato, avviata nel lontano 2009 e oggi, finalmente, vicinissima alla piena attuazione per oltre diecimila enti dislocati da nord a sud. Sui prossimi doveri degli enti locali, gli obblighi che l’armonizzazione comporterà e le innovazioni – anche sul fronte del risparmio – discutiamo dell’imminente rivoluzione nei bilanci con Cinzia Simeone, dirigente del Ministero dell’Economia, docente e autrice di volumi specializzati, che risponde alle nostre domande a titolo personale di esperta in materia.

Cosa si intende con armonizzazione dei bilanci e cosa accadrà a partire dal primo gennaio?
Per “armonizzazione dei bilanci” si intende il processo di riforma della contabilità pubblica, avviato nel 2009 dalla legge n. 42/2009 per gli enti territoriali e dalla legge n. 196/2009 per il bilancio dello Stato e le altre amministrazioni pubbliche.
Obiettivo della riforma è la realizzazione, per tutte le amministrazioni pubbliche italiane, di un sistema contabile omogeneo, necessario ai fini del coordinamento della finanza pubblica, del consolidamento dei conti pubblici, anche per rispondere con maggiore efficienza alle verifiche disposte in ambito europeo, delle attività connesse alla revisione della spesa pubblica e per la determinazione dei fabbisogni e costi standard
Per gli enti territoriali, tale processo di riforma è stato completato con l’emanazione del D.Lgs n. 126 del decreto 2014.
Al fine di dare attuazione alla riforma gli enti locali devono adeguare il proprio sistema informativo contabile ai principi della riforma, con particolare riferimento alle scritture di contabilità finanziaria, allla classificazione del bilancio, l’affiancamento della contabilità economico-patrimoniale attraverso l’adozione di un piano dei conti integrato, l’elaborazione del bilancio consolidato con i propri organismi e enti strumentali, secondo modalità dettagliatamente individuate dai principi contabili applicati allegati alla riforma, la cui corretta applicazione garantirà l’armonizzazione dei conti pubblici.
E’ importante che la riforma sia attuata dagli enti coinvolgendo la propria organizzazione per intero. Sarebbe un grave errore lasciare l’applicazione della riforma solo alla responsabilità degli uffici di ragioneria.

Non toccherà solo i Comuni…quali saranno gli enti coinvolti nel processo di armonizzazione?
La riforma si rivolge alle regioni, alle province, ai comuni, alle unioni di comuni, alle comunità montane e ai loro enti e organismi strumentali, escluse le aziende sanitarie e ospedaliere, il cui processo di armonizzazione contabile è stato attuato nel 2012, disciplinato dal titolo secondo del decreto legislativo n. 118 del 2011.
Rientrano nella riforma anche i consorzi di enti locali e le aziende speciali disciplinati dal Tuel.
Un’attenzione particolare deve essere dedicata alle istituzioni degli enti locali, per le quali la riforma ha espressamente previsto l’adozione della contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico patrimoniale.

Che cos’è il principio della competenza finanziaria potenziata?
È un aggiornamento del principio contabile generale della competenza finanziaria vigente che, negli ultimi anni ha evidenziato numerose criticità, tali da impedire alla contabilità finanziaria di svolgere la funzione conoscitiva che dovrebbe caratterizzare tutti i sistemi contabili.
La manifestazione più evidente di tali difficoltà è stata l’incapacità della contabilità finanziaria di indicare l’ammontare dei debiti delle amministrazioni pubbliche.
Attraverso il potenziamento del principio della competenza finanziaria, la riforma impone regole precise per l’imputazione degli accertamenti e degli impegni contabili ad un determinato esercizio finanziario, lasciando immutato l’obbligo di effettuare tali registrazioni contabili quando sorgono le obbligazioni giuridiche.
Il criterio di imputazione degli accertamenti e degli impegni è fondato sull’esigibilità dell’obbligazione giuridica sottostante: i crediti e i debiti sono imputati alle scritture contabili dell’esercizio in cui l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza.
Grazie a tale modalità di registrazione, i residui attivi e passivi degli enti rappresentano i crediti e i debiti esigibili, mentre gli accertamenti e gli impegni imputati agli esercizi successivi rappresentano i crediti e i debiti dell’ente esigibili negli esercizi successivi.
In assenza di un’obbligazione giuridicamente perfezionata non sarà possibile accertare le entrate e impegnare le spese.

Si arriva all’armonizzazione dopo alcune prove durate diversi anni presso una serie di enti sperimentatori. Quali sono i risultati maturati? Quali i vantaggi di questo approccio? Quali modifiche sono intervenute in corso d’opera?
Le novità introdotte dalla riforma sono state sperimentate da circa un centinaio di enti, dal 2012, e da ulteriori 300 enti.
La sperimentazione ha consentito di individuare le criticità presenti nel testo della riforma emanata nel 2011 (costituita dal D.Lgs 118/2011 e nel DPCM 28/12/2011), ai fini dell’emanazione della riforma emanata dal D.Lgs 126/2014, in vigore dal 1° gennaio 2015.
Tale metodo di lavoro ha dato luogo ad un innovativo procedimento “bottom up” di produzione normativa, che comporta il coinvolgimento diretto di un campione rappresentativo di enti territoriali che, sperimentando la disciplina provvisoria del DPCM 28 dicembre 2011, ha partecipato direttamente alla definizione dei contenuti della riforma.
Normalmente, si assiste, nelle presentazioni dei bilanci di previsione degli enti locali, un rinvio dopo l’altro da parte del governo centrale. Partendo dal 28 febbraio, nel 2013 si arrivò a fine novembre, quest’anno, per ora, siamo fermi a settembre. Quanto questa cattiva abitudine potrà inficiare i benefici dell’armonizzazione? Ci saranno dei paletti maggiori contro le proroghe?
Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio di previsione degli enti non dipende da problemi di natura contabile, risolvibili attraverso una riforma di contabilità. Al riguardo, il D.Lgs 126/2014 si è limitato ad adeguare la disciplina dell’esercizio provvisorio al principio della competenza potenziata.

Come si sposerà la riforma dell’armonizzazione con le normative anticorruzione e di spending review approvate nei tempi recenti? Ci saranno maggiori controlli?
La riforma non ha riguardato il sistema dei controlli e la spending review, ma una volta a regime fornirà una base informativa migliore di quella esistente a supporto di qualsiasi strumento di controllo e verifica della finanza degli enti territoriali.

 

La dott.ssa Simeone è tra i docenti di un Mini Master in tema di armonizzazione contabile degli enti territoriali che si terrà in due sedi, a Milano e Roma, nelle seguenti date:

 

Milano

Modulo – L’applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata
18 settembre 2014

Modulo – Il Piano dei conti integrato e l’avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata – Il bilancio finanziario per missioni e programmi
2 ottobre 2014

Modulo – Il fondo pluriennale vincolato
16 ottobre 2014

 

Roma

Modulo d’Apertura – Il quadro normativo e gli strumenti
2 ottobre 2014 ISCRIVITI QUI

Modulo – L’applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata
9 ottobre 2014

Modulo – Il fondo pluriennale vincolato
23 ottobre 2014 

Modulo – Il Piano dei conti integrato e l’avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata – Il bilancio finanziario per missioni e programmi
6 novembre 2014

 

 

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