I crediti di imposta per l’agricoltura

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Il D.L. 24.6.2014, n. 91, prevede, per il settore dell’agricoltura e dell’agroalimentare, la concessione  di crediti d’imposta per gli investimenti. I benefici sono stati estesi anche per i settori della pesca e dell’acquacoltura con la legge di conversione 11.8.2014, n. 116.

IL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI A SOSTEGNO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI

L’art. 3, commi 1 e 2, riconosce la concessione di un credito d’imposta a favore delle imprese che producono i prodotti agricoli che sono indicati nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La legge di conversione ha allargato il beneficio anche ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura indicati nell’Allegato.

Alle imprese produttrici è riconosciuto un credito d’imposta  nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti, e comunque non superiore a € 50.000, nel periodo d’imposta 2014 e nei due successivi. Tuttavia, non tutti gli investimenti ne sono interessati, ma il beneficio è attribuito soltanto quelli che sono destinati alla realizzazione e all’ampliamento di infrastrutture informatiche che siano finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Possono beneficiare della norma anche le piccole e medie imprese, come definite nel Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6.8.2008 (cioè il numero dei dipendenti non deve essere superiore a 250, il fatturato non deve superare euro 50 milioni e il totale del bilancio non deve superare euro 43 milioni), che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura che non sono compresi nel citato Allegato I, anche se sono costituite  in forma cooperativa o sono riunite in consorzi, purché gli investimenti abbiano le suddette finalità.

Va prestata attenzione al fatto che il credito d’imposta non si applica per qualsiasi tipo di investimento ma soltanto per gli investimenti che si concretizzano nella realizzazione e nell’ampliamento di sole acquisizioni  di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico ovvero all’ampliamento di quelle strutture che sono già utilizzate dall’impresa.

Il credito d’imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso, può essere utilizzato solo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini del calcolo del rapporto di deduzione di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917.

 

IL CREDITO D’IMPOSTA PER LE RETI DI IMPRESE

L’art. 3, commi 3 e 4, finalizzato ad incentivare lo sviluppo di nuovi prodotti agricoli e dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, riconosce un credito d’imposta  con lo scopo di favorire la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, alle  imprese che producono i prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura che sono indicati nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Dell’agevolazione possono usufruire anche le piccole e medie imprese, come definite nel Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6.8.2008 (cioè il numero dei dipendenti non deve essere superiore a 250, il fatturato non deve superare euro 50 milioni e il totale del bilancio non deve superare euro 43 milioni), che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura che non sono ricompresi nel citato Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o se riunite in consorzi.

Il credito d’imposta  è riconosciuto nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti sostenuti negli anni 2014, 2015 e 2016, e comunque non superiore a euro 400.000, per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera.

Il credito d’imposta, che va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso, può essere utilizzato solo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, non concorre a formare il reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini del calcolo del rapporto di deduzione di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917.

 

LE MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Con un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali verranno disciplinati le condizioni, i termini e le modalità di applicazione dei suddetti crediti d’imposta.

AVVERTENZA

(art. 3, comma 4-bis, aggiunto in sede di conversione in legge)

Le disposizioni contenute nei commi 1 e 3 per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6.8.2008, si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 14082013 della Commissione, del 18.12.2013, e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27.6.2014, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

Le risorse disponibili per l’attribuzione del credito d’imposta sono così articolate:

–          per il credito d’imposta riconosciuto dal comma 1: € 500.000 per l’anno 2014; € 2.000.000 per l’anno 2015; € 1.000.000 per l’anno 2016;

–          per il credito d’imposta riconosciuto dal comma 3: € 4.500.000 per l’anno 2014; € 12.000.000 per l’anno 2015;€ 9.000.000 per l’anno 2016.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha il compito di effettuare gli adempimenti conseguenti ai regolamenti  dell’Unione europea  in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.

 

Sergio Mogorovich

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