Limiti al diritto di proprietà: servitu’ di passaggio

Rosalba Vitale 08/09/14
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Il diritto di proprietà (art. 832 c.c.) è frutto di una lunga evoluzione.
Negli ordinamenti liberali era considerato come un diritto illimitato, infatti nell’ art. 436 del codice civile italiano del 1865 si disponeva che: “ la proprietà è il diritto di godere e disporre della cosa nella maniera più assoluta purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti”.

La prospettiva cambia con l’avvento della Costituzione. In particolare, nell’ art. 42 Cost. il legislatore “determina i modi di acquisto, di godimento, ed i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.

Ne consegue, che, il proprietario non può godere del bene se non nei limiti in cui tale godimento è giustificato da un interesse generale o compresso quando ciò sia utile socialmente.

La servitù prediale disciplinata dall’ art. 1027 c.c .che recita: “ le servitù prediali consistono in un peso imposto sopra un fondo per l’ utilità di un altro fondo”è uno di esso.

Le condizioni poste dalla norma perchè sussista la servitù è che i fondi siano vicini, appartenenti a proprietari diversi e che sussista un effettiva utilità.

La legge detta poi una serie di norme volte a regolare l’ esercizio della servitù.
Così, che essa va esercitata in modo conforme al titolo e al possesso, e nel dubbio, in modo da arrecare il minor aggravio al fondo servente (art. 1065 c.c.).

Poi, ai sensi dell’ art. 1069 c.c. il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere sul fondo deve scegliere i modi e i tempi che arrechino minor incomodo possibile al proprietario del fondo servente (art. 1069 c.c.).

Come si costituisce la servitù:
– In modo volontario, con atto inter vivos o mortis causa.
– In modo coattivo, con sentenza del giudice, presupposto è che un fondo non abbia accesso alla pubblica via perchè intercluso da altri fondi, né sia possibile procurarsi l’ accesso stesso senza eccessivo disagio.
La stessa cosa vale se si tratta di ampliare un passaggio già esistente per il transito di mezzi. In tale circostanza, è dovuta un indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio (art. 1053 c.c.) fissata dal giudice in una data somma di denaro.
– Con atto amministrativo, con cui la pubblica amministrazione si avvale dei poteri autoritativi espropriativo, lasciando la proprietà al privato, ma gravandola di una servitù per pubblica utilità in base alla L. 25 giugno 1865, n. 2359.
– Per usucapione,
– Per destinazione del padre di famiglia, quando due fondi divisi erano stati posseduti dallo stesso proprietario, che ha lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.

Il caso sottoposto all’ esame della Corte di Cassazione, riguardava l’apposizione di un secondo cancello sul fondo servente, finalizzato a impedire l’ intrusione nella proprietà di terzi.
Il proprietario di detto fondo prestava le dovute attenzioni mediante consegna dei comandi elettronici al proprietario del fondo dominante, per facilitarne l’ accesso.

Sulla questione veniva proposto atto di citazione dal proprietario del fondo dominante con la motivazione che l’ opera costituiva un aggravio dell’ esercizio della servitù.

La Corte d’Appello di Torino rigettava il gravame, sulla motivazione che non poteva considerarsi atto emolutivo, ma un esercizio del diritto di proprietà dall’ intrusione altrui senza tuttavia impedire all’ avente diritto l’ esercizio del diritto di proprietà.

Con la sentenza n. 17550/2014 la Corte di Cassazione giungeva alla decisione, secondo cui: “ La Corte di Appello ha fatto, corretta applicazione del principio secondo cui in tema di servitù di passaggio, rientra nel diritto del proprietario del fondo servente l’ esercizio della facoltà di apportare modifiche allo stesso ed opporvi un cancello per impedire l’ accesso ai non aventi diritto, pur sè dell’ esercizio di tale di diritto possano derivare disagi minimi e trascurabili al proprietario al fondo dominante in relazione alle pregresse modalità di transito. Ne consegue che ove non dimostrato in concreto dal proprietario del fondo dominante al quale venga consegnata la chiave di apertura del cancello l’ aggravamento o l’ ostacolo all’ esercizio della servitù, questi può provvedere a rendere meno disagevole l’ apertura del cancello con l’apposizione del meccanismo di apertura automatico con telecomando a distanza.”
“L’ accertamento di tali modalità è lasciato al giudice di merito”.

La ratio giustificatrice lo si trova nel fatto che i disagi imposti al fondo dominante sono minimi, e superabili mantenendo il cancello aperto o controllato mediante telecomando a distanza.

E’ consuetudine mantenere buoni rapporti di vicinato per risolvere le incombenze quotidiane.

Rosalba Vitale

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