La separazione dei coniugi con addebito: norme ed effetti

Luisa Camboni 07/08/14
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Sempre più spesso nel mio studio mi trovo ad attivare la procedura di separazione dei coniugi con addebito. Non ho la pretesa di dilungarmi su un argomento così delicato; mi limito ad una breve esposizione – basata sull’esperienza – cercando di rispondere agli interrogativi che mi vengono rivolti dal coniuge, specificando qual è il ruolo rivestito dall’avvocato.
La separazione con addebito è prevista dal nostro Legislatore nell’art. 151 c.c. rubricato “Separazione giudiziale”, il quale prevede che “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.

Qual è la ratio dell’addebito?

Leggendo attentamente la norma soprarichiamata possiamo affermare che la separazione deriva da “ […] fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza […]”.
L’intollerabilità può dipendere da svariati motivi. Si pensi, ad esempio, all’incompatibilità caratteriale, alla violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio… motivi tutti che fanno scemare quell’affectio coniugalis su cui si fonda il matrimonio.
Più precisamente l’addebito è un giudizio volto ad accertare se un dato comportamento che ha reso intollerabile la convivenza sia imputabile a colpa del coniuge.
L’addebito non è automatico.

Occorre, difatti, presentare una domanda, in mancanza della quale il Giudice non può assolutamente esprimersi sull’addebito.
La domanda di addebito della separazione può essere formulata sia dall’attore che dal convenuto.
L’attore deve formulare la domanda di addebito nell’atto introduttivo, atto che riveste la forma del ricorso. Con il successivo atto-memoria integrativa – deve indicare dettagliatamente il contenuto della domanda, deducendo i mezzi di prova idonei a provare l’addebito, ma non può essere formulata per la prima volta.
Si noti bene. In forza dell’art. 183 c. 5 c.p.c. il Legislatore riconosce all’attore la possibilità di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto.
Se, invece,la domanda di addebito della separazione è formulata dal convenuto questa non integra una semplice eccezione, bensì una domanda riconvenzionale.

Che cosa è la domanda riconvenzionale?

E’ una domanda giudiziale formulata dal convenuto. Formulando una tale domanda il convenuto non si limita a difendersi, ma chiede un quid plus, ovvero una pronuncia a sé favorevole che si estende anche sul piano patrimoniale.

Quando va formulata una tale richiesta?

Al momento della costituzione del convenuto e cioè entro il termine assegnato dal Presidente dopo che siano stati emanati, in sede di udienza presidenziale, i provvedimenti cosiddetti provvisori ed urgenti…
Chi scrive ritiene necessario precisare che il comportamento che ha reso la convivenza intollerabile, determinando la fine del matrimonio su cui si fonda la domanda di addebito, deve essere o meglio deve costituire la causa principale della separazione. In altri termini il motivo di addebito deve essere causa diretta della crisi matrimoniale; ciò significa che il motivo di addebito successivo alla crisi matrimoniale non può costituire condanna per addebito della separazione.
Sul punto i Giudici di Piazza Cavour con sentenza n. 10483 del 22 giugno 2012 hanno ritenuto che ”la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, essendo invece necessario accertare se tale violazione non sia intervenuta quando già si era maturata e in conseguenza di una situazione d’intollerabilità della convivenza (Cass.civ., 23 maggio 2008, n. 13431). Sotto quest’ultimo profilo risulta pienamente rispettato, il principio che impone, una volta accertata una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio, di procedere ad accertare se vi è la preesistenza d’una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza solo formale (Cass., 19 luglio 2010, n. 16873)”.

Come può essere provato l’addebito?

L’addebito può essere provato con i normali mezzi di prova, ma anche con presunzioni basate su fatti successivi alla fine della convivenza ( vedasi Cass. Civ n. 8928 del 4 giugno 2012)

Quali conseguenze comporta l’addebito della separazione?

Il coniuge cui è addebitata la separazione perde il diritto all’assegno di mantenimento, ex art. 156 c.c., ma resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti ai sensi dell’art. 433 e seguenti c.c..
Il diritto agli alimenti, difatti, è riconosciuto a prescindere dall’eventuale responsabilità della separazione, qualora sussista uno stato di effettivo bisogno, dovuto non solo alla mancanza di mezzi economici, ma anche all’impossibilità di svolgere un’attività lavorativa, tenuto conto delle condizioni fisiche, dell’età e della posizione sociale rivestita dal coniuge (Cass. civ., 14 febbraio 1990, n. 1099).
Resta fermo l’obbligo di mantenimento dei figli del coniuge che ha causato l’addebito.
Infine, il coniuge separato con addebito perde i diritti successori inerenti lo status di coniugio. Può avere diritto, solo, ad un assegno vitalizio. Presupposto per ottenere la corresponsione di tale assegno è la circostanza che, al momento dell’apertura della successione, egli fosse titolare dell’assegno alimentare (art. 548 c.c.).

In tutto questo scenario qual è il ruolo dell’avvocato?

Chi scrive consiglia sempre di affidarsi ad un avvocato competente ed esperto di famiglia.
Trattasi di una materia assai delicata che coinvolge non solo gli aspetti professionali, ma prima di tutto gli affetti ed i sentimenti delle persone in modo particolare se vi sono minori.
L’avvocato deve, anche in questo caso, sapere ascoltare attentamente il cliente per poter scegliere la strategia migliore al fine di tutelare al meglio i suoi diritti: un errore può essere fatale. L’avvocato guerrafondaio, infatti, mal si concilia con questa materia. Deve essere una persona equilibrata con l’obiettivo di salvaguardare la famiglia, bene prezioso, consigliando al coniuge, suo assistito, il rispetto verso l’altro coniuge. I conflitti generano conflitti e non portano ad alcuna soluzione, la strada migliore è quella che conduce ad un accordo civile e rispettoso.

Luisa Camboni

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