Carta di Qualificazione obbligatoria, regole e agigornamenti

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La Carta di Qualificazione del Conducente Professionale (CQC), introdotta con il D.lgs. n. 286 del 21 Novembre 2005, sarà trattata durate le giornate di studio della Polizia Locale di Riccione dal 18 al 21 settembre 2014, nello speciale dedicato all’autotrasporto merci su strada.

La CQC è stata resa obbligatoria per tutti i conducenti professionali di veicoli industriali per il trasporto di cose oltre le 3,5 t di massa complessiva e dei veicoli per il trasporto professionale di persone come gli autobus, pullman, e pullmini. L’obbligo riguarda cioè i conducenti che effettuano trasporti professionali su veicoli per la cui guida è richiesta la patente di categoria C, C+E, D e D+E mentre sono esclusi dall’obbligo tutti i casi che rientrano nell’elenco delle esenzioni di cui all’art. 16 del già citato decreto legislativo.

Una radicale modifica a questo istituto legislativo è stata apportata decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonché’ attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida con il quale sono state dettate le nuove prescrizioni da seguire per l’ottenimento della carta di qualificazione del conducente (CQC), nonché gli obblighi specifici correlati alla stessa.

Premesso che l’attività dei conducenti che effettuano professionalmente trasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C1CC1ECED1DD1E DE è subordinata all’obbligo di una qualificazione iniziale e di una formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, si rappresenta che il predetto documento viene rilasciato:

1 ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, aventi in Italia residenza anagrafica ovvero residenza normale ai sensi dell’articolo 118-bis del Codice della Strada che svolgono attività di conducente per il trasporto di persone o di cose;

2. ai titolari di patente di guida rilasciata da Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono l’attività di conducente alle dipendenze di un’impresa stabilita sul territorio italiano.

Per quanto attiene alla qualificazione iniziale, la nuova disposizione legislativa, prevede che per l’accesso ai corsi di qualificazione iniziale, di cui all’articolo 19, comma 1, non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente. Per accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale di cui all’allegato I, sezioni 2 o 2-bis, è necessario il previo possesso dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per la patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla carta di qualificazione del conducente che si intende conseguire.

Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose può guidare, a partire da:

a) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all’articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;

b) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;

c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame.

Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a partire da:

a) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;

b) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;

c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all’articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;

d) 23 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame.

La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui all’art. 17 comma 2, lettera b), abilita il titolare che abbia compiuto 21 anni di età al trasporto professionale di cose su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 2.

La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui all’art. 17 comma 3, lettere a) o b), abilita il titolare che abbia compiuto 23 anni di età al trasporto professionale di persone su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 3.

I titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza delle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione.”.

Tutti i conducenti titolari della carta di qualificazione sono tenuti al rinnovo della medesima, ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione consistente in un aggiornamento professionale che consente ai titolari della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e sulla razionalizzazione del consumo di carburante.

Al termine della formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, conferma al conducente la validità della carta di qualificazione.

Ai fini del possesso della carta di qualificazione del conducente, la qualificazione iniziale e la formazione periodica sono comprovate mediante l’apposizione sulla patente di guida italiana del codice unionale armonizzato «95».

In corrispondenza della categoria di patente di guida C1CC1E ovvero CE posseduta dal conducente deve essere indicato il codice unionale armonizzato «95», se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica.

In corrispondenza della categoria di patente di guida D1DD1E ovvero DE posseduta dal conducente deve essere indicato il codice unionale armonizzato «95», se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e la data di scadenza di validità della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica.

All’atto del rilascio della patente, sulla stessa è apposto il codice unionale «95», in relazione al tipo di abilitazione consentita dalla patente conseguita, nonché la data di scadenza della qualificazione iniziale o della formazione periodica coincidente con quella della carta di qualificazione del conducente precedentemente posseduta.

La disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 126-bis del Codice della Strada, si applica anche alla carta di qualificazione del conducente.

La decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell’autoveicolo per cui è prevista la carta di qualificazione del conducente e nell’esercizio dell’attività professionale.

In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento è revocato se il conducente non supera l’esame di revisione previsto dall’articolo 126-bis del Codice della Strada. In caso di revoca della patente di guida è revocata anche la carta di qualificazione del conducente.

Il meccanismo di decurtazione dei punti sulla carta di qualificazione è identico a quello della decurtazione dei punti sulla patente. Infatti, tutte le procedure di gestione dei punti sulla patente si applicano anche ai punti della CQC o del CAP.

Il titolare della carta di qualificazione e del CAP tipo KB, perciò, acquisisce una dotazione iniziale di 20 punti al momento del rilascio del documento abilitativo che:

  • può subire decurtazioni a seguito di violazioni accertate che prevedono la decurtazione dei punti sulla patente (nella stessa misura prevista dalle norme di comportamento relative);
  • in caso di decurtazione, viene completamente ripristinata se, nei due anni dall’ultima violazione accertata che comporta perdita di punteggio sulla carta stessa, il titolare non ha commesso altre violazioni alla guida di un veicolo che richiede il possesso della carta o del CAP tipo KB;
  • beneficia dell’incremento di 2 punti ogni due anni (con un massimo di 30 punti) se non sono commesse violazioni alla guida di veicoli che richiedono il possesso del documento abilitativo.

Le decurtazioni di punti subite alla guida di veicoli che non richiedono il possesso della carta di qualificazione sono riferite esclusivamente alla patente di guida posseduta.

Le decurtazioni di punti applicate sulla patente posseduta, non hanno effetto sul punteggio relativo alla carta di qualificazione, ai fini del calcolo dei tempi per l’acquisizione di benefici o per la restituzione della dotazione iniziale.

Si applicano, altresì, le regole relative al raddoppio del punteggio nel caso in cui le violazioni che prevedano la decurtazione siano commesse da conducenti neopatentati. Per tale operazione, tuttavia, si deve fare riferimento alla patente di guida e non alla CQC o al CAP con la conseguenza che il raddoppio del punteggio si applica solo quando il conducente ha conseguito la patente di guida da meno di 3 anni a nulla rilevando la data di conseguimento della CQC o del CAP.

Revisione della CQC al termine dei punti disponibili

Al termine della dotazione disponibile, l’ufficio competente della Motorizzazione dispone la revisione della carta di qualificazione o del CAP tipo KB, imponendo al titolare di sottoporsi ad un esame di idoneità.

Se l’esame non è superato, la carta di qualificazione o il CAP tipo KB sono revocati.

L’esame di revisione della carta di qualificazione o del CAP tipo KB non estende i suoi effetti anche alla patente di guida posseduta. Invece, l’esame di revisione effettuato sulla patente di guida a seguito della perdita totale di punteggio estende i suoi effetti, in modo indiretto, anche alla carta di qualificazione. Infatti, in caso di revoca della patente di guida determinata dall’esito negativo dell’esame di revisione, è revocata anche la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB

Girolamo Simonato

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