Nel futuro Libro Bianco della Difesa si nasconde forse una polpetta avvelenata per il personale del Comparto?

Scarica PDF Stampa
Dopo più di un decennio ecco ripresentare un Libro Bianco sulla Difesa; il precedente era stato prodotto nel 2002 durante il Governo Berlusconi, mentre era Ministro della Difesa l’On. Antonio Martino.

Per chi fosse digiuno di cose militari il Libro Bianco vuole essere una sorta di vademecum sullo strumento militare a 360 gradi; così lo volle Spadolini nel 1985, quando era a sua volta Ministro della Difesa e così fu impostato quello del 2002.

Adesso, con l’attuale amministrazione politica, si è previsto, in maniera rivoluzionaria, di aprire all’intervento democratico anche la redazione di questo importante documento, sulla falsa riga di quanto ha già fatto il Ministro Madia per quella “rivoluzione copernicana” della Pubblica Amministrazione che sembra essere alle ultime battute governative.

In tal ottica il Ministero della Difesa ha lanciato sul proprio sito web, delle linee guida per la realizzazione di questo volume, il cui titolo sarà: Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa.

Le finalità di questa guida sono sottese a rispondere agli interrogativi che attengono: “alla sicurezza e difesa nazionale ed al futuro delle Forze armate, cui sarà necessario dare precisa risposta.” e “di delineare la strategia di evoluzione dello Strumento militare nei prossimi quindici anni,”.

Le motivazioni essenziali rappresentate nel primo Libro Bianco (Spadolini), aldilà delle valutazioni standard sull’organico, sui mezzi etc., avevano un marcato interesse concentrato sulla reale e allora attuale sfida tra Est ed Ovest, tra Patto di Varsavia e la Nato, mentre in quello successivo del 2002 (così detto Martino) si avevano interessi maggiori nel rappresentare un quadro generale in funzione degli eventi dell’11 settembre, peraltro evento accaduto qualche mese prima, nonché dei rapporti di forza internazionali in materia di lotta al terrorismo e degli strumenti idonei per far fronte agli atti singoli ed alla strategia generale posti in essere dall’avversario.

Il secondo libro peraltro ha affrontato in modo egregio anche quella parte organizzativa successiva alla riforma del 2000 che ha visto in particolar modo elevare a rango di 4 Forza Armata l’Arma dei Carabinieri, nonché l’evoluzione logistica e operativa della stessa, proiettata ormai verso un profilo internazionale dopo il suo intervento massiccio nei tragici eventi dei Balcani avvenuti nel decennio precedente.

In questo terzo libro, che il Ministero si appronta a scrivere e secondo quelle linee guide comunicate sul proprio portale, la parte che maggiormente potrebbe attrarre l’interesse della truppa, ma anche degli altri ruoli del personale militare, non è tanto quella che tratta dei macro sistemi, ma soprattutto quella riguardante l’aspetto economico e quello dei diritti.

Tralasciando il primo aspetto, di cui si fa molto laconicamente cenno solo al par. 69 del cap. “Le Risorse Umane”, e racchiuso nel seguente passaggio: “Analogamente, le presumibili esigenze di adeguamento della struttura organizzativa e funzionale, anche in unottica di convergenza europea, avranno sicuramente un impatto su altre tematiche relative al personale, qualila ripartizione tra le varie funzioni ed i livelli gerarchici del personale e, non ultime, le politiche salariali.”, per quanto attiene invece al secondo, a cui è dedicato tutto il par. 68, occorre dire che le cose si mettono veramente molto male.

A prescindere dalla cripticità espositiva, che in ambito militare è sì una costante, ma ai livelli d’intensità come questi è uso comune ritenere che nasconda qualcosa di pericoloso, di cui si espongono strumentalmente solo quelle linee ritenute necessarie e ineludibili, è bene analizzare il testo con occhi attenti e mente critica, ponendo attenzione sia al senso letterale espositivo che intrinseco e deduttivo.

L’incipit del paragrafo: “Sebbene vincoli costituzionali delimitino chiaramente il perimetro del possibile in termini di status del personale militare, è di quelli che mettono in allarme gli esperti del settore, perché si vuole probabilmente ancorare tutto l’articolato successivo ad una inderogabilità e legittimità costituzionale “soggettiva”, che oggettivamente invece non tende ad escludere il cittadino in uniforme e le Forze Armate nella loro complessità dal processo democratico, come si avrà modo di rilevare nei successivi passi del paragrafo, ma al contrario garantisce agli stessi quei diritti costituzionali previsti per tutti gli altri cittadini italiani, tanto da sancirlo pacificamente all’art. 52 della Carta.

Principio ripreso, peraltro, nello stesso C.O.M. (Codice dell’Ordinamento Militare) all’art. 1465 in maniera però del tutto autonoma, secondo uno strano sillogismo caro ad un mio amico, Cleto Iafrate, che così in merito si è in passato espresso: “Larticolo, infatti, si compone di una premessa implicita (a tutti i cittadini la Costituzione riconosce certi diritti), di una esplicita (ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini) e di una conclusione (la legge impone ai militari limitazioni nell’esercizio di alcuni di tali diritti). Il sillogismo, però, è contrario a ogni logica aristotelica, in quanto la conclusione è antitetica alle premesse.”.

Il passaggio seguente non lascia dubbi sull’attivismo che anima l’estensore di queste linee guida quando afferma che: “ …occorre comunque verificare se, alla luce delle nuove necessità, sussistano particolari esigenze da soddisfare e quali eventuali adeguamenti normativi possano da tali esigenze derivare.”, cioè sembra che sia necessaria un’azione abbastanza forte, di livello normativo, che deve soddisfare esigenze particolari di cui però, stranamente, non si fa menzione! E questa la dice lunga su come i sospetti di qualcosa di sfavorevole si possa palesare nel prossimo futuro, in virtù di necessità che possono essere tutto e il contrario di tutto.

E con il terzo passaggio che finalmente si rende più chiaro l’uso strumentale dello status militare per addivenire, probabilmente, ad una compressione di quei diritti di cui anche i cittadini in uniforme dovrebbero serenamente e pienamente godere.

Difatti ecco emergere ancora una volta il totem della “specificità”: In tale ottica, appare centrale chiedersi se e come vadano affrontati temi quali quelli della peculiarità militare, della sua tutela e valorizzazione e dei vincoli di ordine umano e sociale che la stessa sottende.”, specificità/peculiarità tanto voluta dalle Rappresentanze Militari, osannata dalla destra italiana, maledetta da coloro che hanno effettivamente percepito la sua strumentalità e definita dal Consiglio di Stato (Sent. del 05.05.2011, n. 2707) come un contenitore vuoto in attesa di essere riempito di qualcosa che ancora, sostanzialmente, non esiste: “Tuttavia è bene anche ricordare che la nuova disciplina potrà trovare applicazione anche per il personale appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, nelle quali rientra la Polizia Penitenziaria, al Corpo Nazionali dei VV.FF. solo quando verranno emanati gli appositi provvedimenti legislativi previsti dallart.19 della richiamata legge.”, e ancora recentissimamente: “Si è ritenuto, infatti, non ostativo allapplicazione immediata dellart. 24 della l. 183/10 al personale in questione lart. 19 della medesima l. 183/10, che non contiene alcuna disposizione ad esplicito e specifico carattere inibitorio, presentandosi di contro come un autonomo articolato fondante in nuce le basi del futuro assetto di una organica e speciale disciplina del rapporto di impiego del personale delle Forze Armate e di Polizia.” (Cons. di Stato, 17/03/2014, 201205943, Definitivo 2 Adunanza di Sezione 22/01/2014 e Numero 00897/2014).

Nel quarto e ultimo passaggio si definiscono, infine,  gli scopi, anche se con un articolato tortuoso, sibillino ed evocativo: “Occorre pertanto interrogarsi se la condizione di militare e le relative assolute peculiarità, anche di impiego e di stato giuridico, non possano essere meglio garantite e rese di maggiore utilità per il Paese riconoscendo a tale condizione una differenza tanto marcata dal pubblico impiego da superare il rapporto di genere e specie che, fino ad ora, ha condizionato entrambi i domini.”.

In buona sostanza, evocando ancora una volta il bene supremo della Patria e quelle che possono sembrare (rispetto a chi?) le migliori soluzioni d’impiego e di stato giuridico del personale, di cui in questo passaggio si omettono il valore e l’identità, si presume che si voglia, ancora una volta, anziché maggiormente implementare quello spirito democratico, voluto dalla Costituzione e finanche dallo stesso Costituente, se si vanno a rileggere gli atti parlamentari, e avvicinare le Forze Armate al Paese, disconoscere o limitare oltremodo l’attribuzione dei diritti Costituzionali al personale delle FF.AA. e allontanare lo stesso dai processi evolutivi sociali, attribuendo ancora una maggiore differenza di condizione, non solo rispetto ad altro personale del pubblico impiego, ma anche, e non se ne capisce il significato, superando quel rapporto di genere e specie, che addirittura “ ha condizionato entrambi i domini”.

Ovviamente qualcuno potrebbe dare una spiegazione diversa, sia della formulazione che della sostanza, ma credo che oggettivamente un’analisi differente sarebbe poco credibile e certamente pretestuosa.

Qualcuno ha definito la specificità militare (o lo status militare, come può piacere ad alcuni) come una polpetta avvelenata, io la definirei un cannolo, un cannolo come uno di quelli che, nel film il Padrino III, la sorella del padrino diede all’avversario e che durante l’opera lirica La Cavalleria Rusticana di Mascagni, se li gustò, con tanta delizia, fine a morirne!

 

Carmelo Cataldi

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento